L’Uffico Speciale non interviene direttamente sulla ricostruzione pubblica, ma svolge un ruolo di monitoraggio ed erogazione delle risorse verso gli attori istituzionalmente competenti come Regione Abruzzo, Provincia, Comune dell’Aquila, Dipartimento della Protezione Civile, Provveditorato OOPP, MIBACT, ATER, ecc.
Il DL. n. 78/2015 (Decreto Enti locali) convertito, con modificazioni, nella Legge n.125/2015, recante, tra l’altro «Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l’accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009», all’art.11, comma 9, prevede che, al fine di razionalizzare il processo di ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati, ciascuna delle amministrazioni competenti per settore di intervento, predisponga un programma pluriennale degli interventi, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai comuni, e che tale programma sia reso operativo attraverso piani annuali.
A fronte di questa situazione, gli attori istituzionalmente deputati alla ricostruzione hanno introdotto alcune innovazioni delle procedure, sia dal punto di vista programmatorio che sul piano dell’attuazione, con lo scopo di migliorare il quadro e adottare misure efficaci per accelerare i processi.
– Con riferimento alle innovazioni nella programmazione, gli effetti della nuova procedura introdotta con la Delibera CIPE 48/2016 si sono esplicati in maniera importante nel corso del 2017: come dettagliato nelle altre sezioni, sono stati approvati dal CIPE i programmi pluriennali e i relativi piani annuali per i vari settori d’intervento. La programmazione pluriennale ha la funzione di accelerare la ricostruzione, dotandola di un quadro di riferimento stabile e ben definito, e renderla più integrata ed efficace promuovendo la cooperazione istituzionale ed amministrativa.
– Con riferimento ai seguiti attuativi degli interventi programmati, è stata introdotta una disposizione normativa (l’Articolo 11, comma 9-bis, del Decreto legge n. 78/2015 convertito in legge n. 125/2015), mutuata dalla normativa prodotta per il sisma del centro Italia, che ha previsto la possibilità di affidare i lavori per la ricostruzione delle scuole e degli edifici universitari utilizzando procedure semplificate, avvalendosi del Provveditorato o di un altro soggetto aggregatore, previo protocollo con l’ANAC. Questa procedura semplificata è applicata a partire dal 2018 e fino alla data del 31 dicembre 2019.
– Sono, altresì, in fase di perfezionamento soluzioni aggiuntive che, a legislazione vigente, potranno rendere più spediti i processi di ricostruzione pubblica. Fra queste soluzioni ricade il rafforzamento del coordinamento fra Amministrazioni per l’accelerazione della ricostruzione pubblica, con la costituzione di un Comitato di Sorveglianza che possa svolgere un’azione di verifica, di stimolo costante e puntuale nonché di facilitazione dei processi per tutte le amministrazioni coinvolte.