I tempi di conclusione dei lavori

 

  • I tempi di conclusione dei lavori (La tematica riguarda la definizione della tempistica per l’esecuzione dell’intervento organico, quando la tempistica ordinaria, determinata con le regole della ricostruzione, non risulta adeguata ad eseguire anche gli interventi afferenti al Superbonus.)
    • D.1.1: Condominio di esito B, sisma 2009, con i lavori già eseguiti, la scadenza per usufruire del superbonus sisma ed eco è il 2025 o il 31 dicembre 2023? Il caso appare ricadere nelle previsioni della Risoluzione 8/E del 15.02.2022 dell’Agenzia delle Entrate a cui si rimanda.
    • D.1.2: 1a) Se fosse il 31 dicembre 2025, bisogna decurtare dall’importo del massimale gli importi già percepiti con il contributo/INDENNIZZO del sisma? Si veda come riferimento il quesito 10, in domande e risposte, nel documento LG1 di aprile 2021 ed anche la risposta alle istanze di interpello all’Agenzia delle Entrate n. 134 del 21/03/2022. Link al documento LG1 in pdf
    • D.1.3: 1b) Se fosse dicembre 2023 ovviamente sarebbe un’ingiustizia, anche in questo caso bisogna tenere conto del contributo del sisma già percepito? Si rinvia alla riposta del quesito precedente. Link al documento LG1 in pdf
    • D.1.4: Lavori in corso di esecuzione di edifici in aggregato con esito E, sisma 2009. Per le lavorazioni in più eseguite in corso d’opera, non previste nel progetto, non presenti nel cme, che non richiedono una variante sostanziale (ad esempio un vano, tre pareti consolidate con intonaco armato una no, si consolida anche la quarta parete, oppure la realizzazione del consolidamento di un numero di architravi maggiore di quello previsto nel progetto), bisogna fare una perizia di variante all’USRC o all’USRA o si possono computare dopo essere state realizzate come somme eccedenti e quindi usufruire del superbonus sisma ed eco? Quale è la procedura? Dove è scritta? Quale è la norma di riferimento? Partendo dal fatto che nel caso di finanziamenti pubblici o agevolazioni, in assenza di un regime emergenziale, si procede prima a presentare una perizia, fosse anche in variante, e successivamente ad eseguire le lavorazioni previste dalla perizia, si richiamano i quesiti 15 e 16 del documento LG2. La necessità di presentare una variante agli Uffici Speciali, in caso di variante non sostanziale, si pone solo se le lavorazioni aggiuntive condizionano nell’esecuzione e/o nella tempistica le lavorazioni già finanziate dalla ricostruzione. . In ogni caso la problematica è in corso di approfondimento per valutare anche l’opportunità di predisporre un documento/circolare per la gestione delle varianti nel caso di che trattasi. Link al documento LG2
    • D.1.5: Edifici singoli di esito A, quali sono le scadenze? Chiedere nei crateri sismici la proroga perché le difficoltà per il reperimento dei materiali e di cantierizzazione sono le stesse riscontrate per gli edifici di esito B ed E. Ad oggi valgono le disposizioni del super bonus 110% ordinario. Sono comunque in corso approfondimenti da riscontrare con l’Agenzia delle Entrate per la tematica specifica.
    • D.2: Applicazione 110% su immobile con schede Aedes classificato B/E, la cui agibilità è stata già ripristinata con fondi sisma nel corso dell’anno 2013; il condominio vorrebbe procedere con il superbonus 110% per abbattimento e ricostruzione dello stesso:
      Di seguito le criticità:
    • D.2.1: Quale scadenza dobbiamo applicare.
      La Risoluzione 8/E del 15.02.2022 in applicazione del comma 8-ter prevede espressamente che la proroga al 31.12.2025 “non si applica nel caso di interventi effettuati su edifici che seppure ubicati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici richiamati dalla norma non hanno, tuttavia, subìto danni derivanti da tali eventi”; pertanto, riteniamo che un edificio danneggiato dal sisma con attribuzione di scheda Aedes, possa beneficiare della proroga al 31.12.2025, per i lavori del superbonus di cui al comma 8-ter, a prescindere dal fatto che, medio tempore, sia stata ripristinata l’agibilità sismica in conseguenza dei lavori finanziati dal contributo pubblico post sisma 2009; ciò in quanto la norma non prevede l’esclusione della proroga in caso di avvenuto ripristino dell’agibilità, ma anzi prevede espressamente al comma 1-ter del richiamato articolo 119 del decreto Rilancio dispone che «Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo di cui al comma 1 [per interventi di efficienza energetica] spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione» ed al successivo comma 4-quater del medesimo articolo 119, inserito dall’articolo 1, comma 66, lett. h), legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1 ° gennaio 2021, prevede che «Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 ° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 [per interventi antisismici] spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione», così come anche richiamato nel recente interpello n. 956-3074/2021. Si veda come riferimento il quesito 10, in domande e risposte, nel documento LG1 di aprile 2021 ed anche la risposta alle istanze di interpello all’Agenzia delle Entrate n. 134 del 21/03/2022. Link al documento LG1 in pdf