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MASSIMARIO – DPCM 4 FEBBRAIO 2013 E DECRETO USR-AQ n.1

Affinché Proprietari e Professionisti incaricati possano proporre quesiti per acquisire pareri, interpretazioni della norma, indicazioni tecniche sulla sua corretta applicazione, viene istituito lo strumento del “Massimario”, che contiene tutte le risposte ai quesiti ed è uno strumento implementato in tempo reale e disponibile sul sito dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione – L’Aquila. Nel seguito dell’implementazione del Massimario, verrà inserito un indice analitico dove ritrovare con maggiore facilità gli argomenti a cui i quesiti si riferiscono, in modo da renderne più spedita la ricerca.

Aggiornamento al 10 luglio 2013 (alcuni quesiti sono privi di identificazione e motivazione, in quanto precedenti al 22 febbraio 2013, data di pubblicazione delle regole sopra indicate).

Ho riscontrato un problema di immissione dati nella cella di seguito localizzata: sezione per edifici con beni di particolare pregio storico-artistico, numero di vani con altezza di interpiano maggiore o uguale a 3,20 m / numero di vani totali ………….; In questa cella, non si possono immettere valori con la virgola o con il punto (es. 2.3 o 2,3), accetta solo valori interri (es. 12), ed inserendo qualsiasi numero la maggiorazione è sempre del 35%.

Nella prima versione della scheda pubblicata sul sito era presente un calcolo della maggiorazione non corretto che faceva riferimento ad un criterio differente di determinazione della maggiorazione. La versione successiva attualmente disponibile sul sito è stata modificata.

Non è possibile inserire il livello di danno nelle strutture verticali.

ll problema si presenta con la versione 2010 di Microsoft Excel: per la corretta compilazione della scheda occorre utilizzare una delle versioni precedenti (2003 oppure 2007). E’ stata scelta la versione di Excel 2003-2007 in quanto disponibile a tutti gli utenti e ritenuta più stabile ed affidabile nella fase successiva di elaborazione dei dati.

Il foglio di calcolo non determina in modo corretto la superficie complessiva nella sezione E5.2 della US.

Il calcolo della superficie a base del calcolo del contributo è condizionato dall’immissione obbligatoria di alcune informazioni la cui presenza può essere verificata tramite il pulsante di check, come indicato nel foglio “avvertenze”. Nel caso in esame probabilmente non è stato inserito il codice fiscale. Il controllo formale dei dati è comunque un passaggio obbligato in quanto propedeutico alla consegna all’ente preposto (si veda sempre il foglio “avvertenze”). Al fine di evitare la consegna della scheda incompleta sono stati previsti meccanismi di controllo automatico che inibiscono alcune funzioni se la scheda non è compilata in tutte le parti.

In caso di necessità è comunque possibile inviare la scheda tramite mail per una verifica formale della stessa?

E’ possibile inviare la scheda all’indirizzo sisma2009.aquila@gmail.com e si provvederà in tempi brevi ad un controllo dei dati immessi.

E’ possibile avere una versione della scheda con un numero maggiore di 10 Unità Strutturali.

La scheda è stata prevista per 10 US in quanto il file è di dimensioni minori e 10 US sono compatibili con le UMI previste per il centro storico di L’Aquila e frazioni; nel caso in cui sia prevista una UMI di grandi dimensioni sarebbe opportuno valutare la possibilità di dividerla secondo le modalità indicate nelle istruzioni della scheda progetto e di Reluis. Nel caso in cui ci fossero le condizioni di ammissibilità di una UMI con più di 10 US si chiede di comunicarne il numero in modo da calibrare la scheda in modo adeguato e si provvederà ad inviarla con il numero richiesto di US. Si sconsiglia comunque di prevedere UMI con un numero elevato di US.

A quali aree corrispondono i sottoambiti del centro storico dell’Aquila, richiesti al punto B1.5 della scheda progetto?

1. Sub1: Asse Centrale;
2. Sub2: Santa Giusta;
3. Sub3: Via XX Settembre-Rivera-Villa Gioia;
4. Sub4: Via Garibaldi;
5. Sub5: al momento della pubblicazione è confluito nel 3;
6. Sub6: San Pietro, San Marciano, Sant’Andrea

Dimostrazione danno e vulnerabilità: e’ sufficiente la compilazione della scheda progetto e gli elaborati previsti dal progetto parte prima ovvero è necessario fornire indicazioni quantitative per le valutazione del danno e della vulnerabilità?

Di norma sì. Si fa presente che gli organi di controllo hanno sempre la facoltà di chiedere integrazioni.

Calcolo delle spese tecniche: come vanno determinate le spese tecniche in assenza del progetto degli interventi?

In via provvisoria si fa riferimento al contributo massimo.

(CasArchitettura s.r.l. – 8 febbraio 2013) – Le superfici relative a corti, giardini, porticati ecc, presenti negli aggregati in centro storico, possono essere inserite nella casella SP (parcheggi) o SNR (superfici non residenziali)?

Possono essere considerate superfici non residenziali quelle coperte quali ad esempio parcheggi, cantine, sottotetti, porticati, androni ed altri eventuali spazi coperti.
I cortili scoperti concorrono alla maggiorazione per interesse paesaggistico e vincolo e tenuto conto che non fanno parte della struttura non concorrono alla superficie limite.
I giardini non concorrono alla superficie limite.

(ing. Liliana Bucchiarone – 8 febbraio 2013) – E’ possibile con il progetto parte prima proporre una divisione in UMI differente da quella accolta dal Comune con la proposta di intervento?

La procedura parametrica, in linea di principio, prevede la possibilità di aggiornare il danno, la vulnerabilità, le superfici, l’individuazione delle UMI, delle US e le altre informazioni in essa contenute in funzione del livello di conoscenza raggiunto nel momento in cui si compila la scheda e si consegna il progetto parte prima.
Pertanto è possibile che tra la presentazione della proposta di intervento nel 2010 e la presentazione del progetto parte prima e della scheda parametrica nel 2013 si sia raggiunto un livello di conoscenza più elevato e si siano acquisiti nuovi elementi che suggeriscono la rimodulazione delle UMI. Ai sensi dell’art.3 del DPCM tali variazioni, opportunamente documentate, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune di L’Aquila. Esse potranno essere presentate contestualmente al progetto parte prima.

(Ing. Andrea Rossi – 20 febbraio 2013) – Nella scheda nella sezione”E1″ pag12 alla voce”Indennizzo per lavori per demolizione edificio esistente e smaltimento macerie, se ammesso” si fa riferimento ad indennizzi già autorizzati da ordinanze sindacali o similari oppure alla valutazione delle demolizione e smaltimenti teorici” calcolati attraverso la scheda”limite di contributo “fino ad ora in vigore (paragrafo 4-determinazione del costo di demolizione dell’edificio esistente e smaltimento delle macerie (ove non già demolito)? Il mio dubbio non era in merito a come calcolarlo, piuttosto se era legittimo farlo. Sarò ancora più esplicito: con la vecchia tabella per il calcolo limite di convenienza il contributo era determinato da una quota relativa all’indennizzo base moltiplicato per la superficie + un indennizzo derivante dall’eventuale demolizione del fabbricato e relativo smaltimento macerie. queste due quote, sommate, andavano a determinare l’indennizzo complessivo che, in qualche maniera andava ad incentivare coloro che optavano per la riparazione.

Nella procedura di cui al DPCM 4 febbraio 2013 e del Decreto n.1 dell’Ufficio Speciale Ricostruzione l’indennizzo per la demolizione e lo smaltimento dello macerie e riconosciuto soltanto nei casi in cui ne ricorrono le condizioni e non va utilizzato per la riparazione di edifici esistenti.
Quindi nel caso di sostituzione edilizia il costo di demolizione (esempio 100 euro/mq) va sommato al livello di indennizzo unitario massimo L3=1270 per un totale di 1370 euro/mq.

(Ing. Federica Totani – 6 marzo 2013) – Per aggregati in area a breve delle frazioni non ancora consegnati occorre seguire la procedura parametrica o si può scegliere la vecchia procedura? A chi si consegna il progetto nei due casi?

L’applicazione della nuova procedura è regolata dal DPCM 4 febbraio 2013 e dal Decreto n.1 dell’Ufficio Speciale Ricostruzione pubblicato sul sito del comune di L’Aquila.

Per aggregati in centro storico frazioni (roio) completamente crollati o demoliti occorre compilare la scheda in tutte le parti? Esistono ovvie difficoltà nel reperimento dei dati, sia per le superfici (punto E5.2), in quanto lo spessore dei muri portanti può essere solo ipotizzato, sia per i materiali e tecnologie costruttive dell’edificio preesistente.

Per determinare il contributo concedibile occorre conoscere la superficie complessiva ammissibile a contributo. Nel caso di crollo o demolizione in assenza di documenti foto dell’edificio è possibile predisporre una ricostruzione virtuale dell’edificio.
Per aggregati che raggiungono nel complesso il 25% dei crolli, ai fini della sostituzione edilizia, non vedo nella scheda il riepilogo dei crolli delle varie US, che andrebbero sommati per il raggiungimento del 25% sull’aggregato, e quindi dell’ammissibilità della sostituzione edilizia. Inoltre l’indennizzo base dovrebbe essere sempre il più alto ai fini della sostituzione, cosa che non avviene dividendo l’aggregato in US, in quanto sono presenti US che contribuiscono con percentuali diverse al raggiungimento del 25% di crolli complessivo. Come occorre comportarsi in questi casi?

La sostituzione edilizia va determinata per US e non per UMI
Delimitazione delle US: è possibile per un aggregato (muratura portante) con esito o livello di danno omogeneo, con strutture prive di giunti o murature separate e UI intersecate tra loro sui vari livelli in alzato, inserire una US unica, separando solo le varie UI nel punto E.5?

L’Unità strutturale (convenzionale) è individuabile come un edificio compiuto che può avere interazioni strutturali con gli altri edifici dell’aggregato.
L’US dovrà comunque avere continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse.”. L’aggregato può coincidere con la Unità Strutturale.
Si consiglia di consultare le istruzioni della scheda parametrica e il glossario pubblicato sul sito del comune di L’Aquila.
Per il riconoscimento del carattere di pregio storico artistico di un edificio è ancora possibile presentare l’istanza di cui al DCD 45/2011? è comunque possibile, senza che l’edificio sia stata preventivamente dichiarato di pregio, inserire nella scheda, sez. E.4 eventuali elementi rispondenti a quelli in elenco, e sottoporli alla valutazione unitamente alla relazione allegata?

La presentazione del progetto equivale al riconoscimento della presenza degli elementi di pregio. Gli elementi di pregio che concorrono alla determinazione delle maggiorazioni vanno dimostrate come indicato nelle istruzioni alla scheda progetto.
La maggiorazione per il pregio storico artistico è riconosciuta anche in caso di edificio demolito o in caso di sostituzione edilizia (come da pag. 85 delle istruzioni parte prima, e non solo in caso di restauro come da DCD 45)?

Art.6 c.7 del Decreto n.1 dell’Ufficio Speciale Ricostruzione : “nel caso di edifici di pregio con attestazione di interesse paesaggistico o con vincolo diretto……, demoliti, crollati completamente o parzialmente, si potrà beneficiare delle maggiorazioni previste per tali tipologie di edifici, solo nel caso in cui si proceda al ripristino integrale nel rispetto dello strumento urbanistico vigente”.

(Ing. Marco Binaglia, marco.binaglia@gmail.com – 14 marzo 2013) – Ho provato a inserire una unità strutturale con esito F e la scheda non permette la chiusura. Come bisogna comportarsi?

Nella scheda non è possibile immettere unità strutturali per le quali non sono previsti indennizzi ai sensi della vigente normativa.

Per gli edifici in c.a. al punto D6.7 se metto due “no” non mi compila il “cattivo stato di conservazione”. Se metto un “no” ed un “si” me lo compila.

Quando non si rileva alcun ammaloramento del calcestruzzo occorre indicare il “no” sulla colonna “Ammaloramento diffuso del calcestruzzo” lasciando vuoti gli altri campi.

(Arcangelo Dragoni – arcangelo.dragoni@pec.commercialisti.it” – 21 marzo 2013) –
Quesito concernente l’ulteriore indennizzo ex art. 3, comma 1, lettera f), del Decreto 1/2013. La disposizione richiamata prevede un maggior indennizzo per ciascuna US relativamente agli interventi di restauro di particolari elementi decorativi definiti dalla Soprintendenza, la quale si esprime sulla congruità dei relativi costi.Stante il richiamo all’art. 3 dell’OPCM 3996/2012, chiedo cortesemente di voler chiarire:
• se l’ulteriore indennizzo sia da riferire all’intera spesa per il restauro o solo a una parte di essa, determinata in relazione alle condizioni soggettive del proprietario;

La maggiore spesa riguarda il restauro di apparati decorativi nella loro interezza indipendentemente dalle condizioni soggettive del proprietario

Se sia sufficiente indicare nella scheda l’importo stimato per i lavori di restauro con esplicazioni nella relazione descrittiva sull’edificio (doc. C1) o sia necessario allegare anche la computazione metrico estimativa dei lavori stessi;

Oltre all’importo è necessario fornire una stima sommaria con una relazione descrittiva in modo tale da consentire alla Soprintendenza di effettuare la verifica di congruità.

Se il parere della Soprintendenza sia da acquisire preventivamente o successivamente da parte dall’Ufficio, in sede di esame della pratica;

Il parere può essere acquisito dall’Ufficio in sede di esame del progetto parte prima;

Se le attività di preconsolidamento e ripristino dei danni connessi al sisma, propedeutici al restauro, concorrano alla determinazione dell’ulteriore indennizzo o siano assorbite dall’indennizzo base e relative maggiorazioni;

Le lavorazioni propedeutiche al restauro di : preconsolidamento, consolidamento e riparazione del danno sono comprese nell’indennizzo base con le relative maggiorazioni.

Se l’ulteriore indennizzo vada o meno tenuto in considerazione per la verifica dei massimali riferiti alle opere sulle parti esclusive, ex art. 2, comma 13, del Decreto 1;
No.
Se sia o meno corretto che la scheda non tenga conto dell’ulteriore spesa nel calcolo dell’importo lavori concorrenti all’indennizzo (€/mq).

Trattasi di lavori extra indennizzo parametrico

Quesito concernente le maggiorazioni ex art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto 1/2013. La scheda consente di riferire a ciascuna US una sola tipologia di vincolo. In tale contesto, premesso che in ciascuna US possono coesistere più unità immobiliari soggette a vincoli diversi, chiedo cortesemente di voler chiarire:
se sia corretto applicare all’intera US le maggiorazioni per il vincolo di grado più elevato o siano da compilare più schede per la stessa US o sia necessario frazionare l’US solo per tener conto della diversa tipologia di vincolo.

Tenuto conto che le US per definizione sono indivisibili la maggiorazione, più conveniente, relativa al vincolo va applicata alle strutture che appartengono all’interra US. Casi particolari possono essere valutati in sede di istruttoria del progetto parte prima.

Quesito concernente l’ulteriore indennizzo ex art. 3, comma 5, lettere a), b), c) e d), del Decreto 1/2013. Il modulo per la domanda d’indennizzo prevede che siano allegati gli elaborati di “Stima/computo costi” per ciascuna delle ipotesi previste dalla disciplina richiamata (elaborati C2, C3, C4 e C5), ove ricorrano nel caso specifico.
Vi chiedo cortesemente di voler chiarire:
se sia o meno sufficiente presentare, per ciascuna delle ipotesi previste, una relazione tecnica con l’indicazione della stima di massima della spesa, salvo verifica in sede di presentazione della seconda parte della scheda progetto;

La stima deve essere documentata con una relazione e con , almeno, un computo sommario

Se la stima del costo di demolizione e di smaltimento macerie, conseguenti a demolizioni parziali (divisori, ripristino di profili murari, rimozione di solai e/o massetti e pavimenti, intonaci, ecc), debba essere determinata con riguardo alle quantità che si presumono effettive o si possa considerare una percentuale dell’intero volume.

Le demolizioni parziali a cui si fa riferimento sono comprese nell’indennizzo a mq e vanno computate come da elenco prezzi della regione Abruzzo.

Quesito concernente la scheda, parte E5.4, punto p7. Le istruzioni per la compilazione della scheda prevedono l’indicazione in quel campo , fra l’altro, della spesa richiesta per lo smontaggio e il trasporto a ricovero dei materiali derivanti dallo smontaggio delle strutture provvisionali, laddove presenti, o l’importo del nolo nel caso che l’impresa intenda utilizzarli.
Vi chiedo cortesemente di voler chiarire:
dove siano reperibili gli elementi di apprezzamento da tenere a riferimento per l’una o l’altra ipotesi, sia in termini quantitativi sia in termini di prezzo, eventualmente differenziato per le varie tipologie di materiali e difficoltà operative;

Per le modalità di determinazione del costo per la rimozione delle opere provvisionali occorre fare riferimento a quanto previsto dall’art. 2 comma 10 del decreto n.1 dell’USRA. Per i prezzi occorre fare riferimento al prezzario vigente o , in difetto, ad analisi prezzi.
Se sia possibile rinviare la decisione al momento della stesura del progetto esecutivo, allorché saranno disponibili tutti gli elementi per una corretta valutazione, facendo rilevare ora la sola presenza delle strutture provvisionali.

E’ possibile rinviare la decisione alla presentazione del progetto parte seconda.

(25 marzo 2013 – ing. Davide de Angelis – ing.davidedeangelis@gmail.com)
Al rigo A11 viene previsto solo il rappresentante dell’aggregato e l’Amministratore del condominio.A volte c’è il Procuratore Speciale ed a volte c’è il rappresentante del fabbricato, come fare?

E’ richiesto il nominativo del presidente del consorzio o amministratore del condominio o avente titolo alla presentazione della domanda di contributo.
A B1.3 si chiede il codice identificativo del consorzio: che cos’è? e dove prenderlo?

Il codice identificativo del consorzio è stato attribuito dall’ufficio consorzi del comune.

Alla pagina 5/8 al punto B2, bisogna inserire una foto post-sisma del fabbricato riportante il prospetto del fabbricato? o una orto-foto?

E’ possibile inserire l’immagine su base cartografica CTR.

Al quadro C1 pag. 6/8 visto che il mio fabbricato è parte in muratura e parte in cemento armato (ampliamento di qualche anno), cosa devo riportare?

Indicare la tipologia prevalente.

Un fabbricato che ha solo gli imbotti in pietra (cornici lapidee) è di pregio?

Il pregio è attribuibile sulla base della presenza degli elementi indicati nelle tabelle allegate al decreto n.1 URSA.

Alla pagina 6/8 al rigo S1 vanno tutti gli onorari dei tecnici?come calcolarli in assenza di progetto esecutivo?

Occorre indicare tutti gli onorari dei tecnici coinvolti. Fare riferimento all’importo dei lavori determinato con il metodo parametrico. Con il progetto parte seconda sarà riproposta la parcella sulla base del computo metrico.

Alla pagina 1/16 al punto D1, per tipologia edilizia si intende quella predominante?
Si.

Al rigo Posizione all’interno dell’aggregato cosa devo mettere visto che il mio aggregato è con una sola unità strutturale ma in aderenza da un lato ad altro aggregato?

Testata.

Al rigo tipologia di edificio (edificio con vincolo diretto di pregio ecc) cosa devo mettere visto che il mio aggregato è formato da una sola unità strutturale ed ha di pregio solo gli imbotti delle finestre di facciata?

Pregio.

Al rigo anno di progettazione cosa devo mettere visto che trattasi di fabbricato di antica costruzione?

Indicare l’anno presunto di progettazione.

Non è il caso di togliere detta richiesta?

E’ utile per gli edifici di recente costruzione

Idem dicasi per anno di ultimazione della costruzione;

E’ utile per gli edifici di recente costruzione e per eventuali ampliamenti, modifiche, …

Circa l’ultimo intervento strutturale significativo eseguito sull’unità strutturale non viene previsto l’ampliamento, perchè?

L’ampliamento è compreso nelle tipologie indicate e previste dal DPR 380/01

Al punto D4 cosa si intende per esito conforme a quello rilevato nella fase emergenza?

E’ l’esito ritenuto valido tra quelli indicati nelle schede AeDES compilate nella fase dell’emergenza.

Idem dicasi per danno conforme, punto D5.1;
E’ il danno rilevato nella fase dell’emergenza e riportato nella scheda AeDES ritenuta valida.

Al punto D5.2 si parla solo di crolli ma nel mio caso crolli immediati non ce ne sono stati, ma il comune a seguito di ordinanza sindacale, ha proceduto alla demolire visto che la stramaggioranza dell’edificio era fortemente pericolante, è il caso di prevedere anche questo caso?

Trattandosi del rilievo del danno al punto D5.2 il crollo da indicare è quello provocato dal sisma.

Alla tabella D6.1 io che ho due tipi di murature (muratura e c.a.) nella stressa unità strutturale cosa devo mettere?

Nella colonne M1 e M2 inserire i due tipi di muratura con le relative percentuali di superficie in pianta.

Alla pagina 5/16 alla tabella in alto, se siamo in presenza di muratura le domande sono giuste, ma per un fabbricato con parte della struttura in muratura e parte in c.a. come rispondere a dette domande? cosa si intende per cordolo? per tiranti? soletta di controvento? ecc.la stessa cosa dicasi per la tabella dei solaio.

Anche negli edifici a struttura mista possono essere presenti : cordoli, tiranti, solette in calcestruzzo etc. Occorre rilevare la presenza di tali elementi.

Cosa si intende per “Presenza dei pareri (positivi) del Comune e del MiBac Abruzzo, se necessari?

Occorre indicare l’eventuale presenza di pareri rilasciati per l’intervento

Alla pagina 10/16 si parla di “presenza e conservazione di imbotti, cornici ecc” nel mio caso, gli imbotti ci sono ma visto che la porzione di fabbricato che aveva detti imbotti é stato demolita dal comune con il recupero degli stessi, visto che io li andrò a riinserire nel fabbricato posso conteggiali? in questo caso si intende una conservazione? e se li sposto o li ingrandisco, è sempre una conservazione? a volte la finestra per farla rispondere alle norme igienico sanitarie del comune si è costretti ad ingrandirla con inserimento di altro pezzo di imbotto, in questo caso è una conservazione? li posso conteggiare?

A tal proposito si richiama l’art.6 c. 7 del Decreto n.1 di USRA
“art.6 comma 7. Nel caso di edifici di pregio, con attestazione di interesse paesaggistico o con vincolo diretto ex D.lgs 42/04, art.10, comma 3, lettera a), demoliti, crollati completamente o parzialmente (crolli superiori al 25% in volume vuoto per pieno), si potrà beneficiare delle maggiorazioni previste per tali tipologie di edifici, solo nel caso in cui si proceda al ripristino integrale nel rispetto dello strumento urbanistico vigente”.

Alla pagina 12/16, nel caso in cui prima del sisma effettivamente c’erano orizzontamenti in legno ecc, mentre nella ricostruzione visto che si ricostruisce con altri materiali (es.c.a. ecc.), le maggiorazioni sono dovute?

No.

Alla pagina 12/16 all’ultimo rigo cosa si intende per Campagna indagini? e dove avere detti dati?

Si intendono le indagini strutturali e quelle geologiche – vedi art.4 Decreto n.1 USRA
“Art. 4 Sondaggi e prove sulle strutture
1. L’indennizzo massimo ammissibile per le indagini e le prove di tipo geologico‐geotecnico (GEO) e strutturali (STRU) è determinato nel limite di 12 €/mq iva inclusa per unità di superficie coperta lorda complessiva con i seguenti limiti:
a) per edifici singoli fino a 20.000,00 euro iva inclusa (STRU+GEO di cui alla lett.c );
b) ne caso di aggregati fino a 20.000,00 iva inclusa per UMI (STRU+GEO di cui alla lett.c );
c) fino a 6.000 euro iva inclusa per UMI per indagini sui terreni (GEO).
2. Al fine di limitare le prove e i costi per le indagini strutturali, geologiche e geotecniche, i tecnici incaricati, dovranno fare riferimento a dati esistenti se disponibili e/o alle banche dati in via di definizione di cui al DCD n.97 del 29.02.2012
3. Sono raccomandati saggi e sondaggi diretti su tutte le tipologie di murature e di orizzontamenti, soprattutto al fine di riconoscere le caratteristiche del tessuto murario, delle tipologie di solai e copertura, la presenza di cordoli e la qualità dei collegamenti.”

Alla pagina 13/16 vanno riportati il nominativo dei Proprietari delle maggiori quota delle diverse unità immobiliari?

Si.

Non é previsto la spesa per lo spuntellamento per quei fabbricati messi in sicurezza dal comune o dalla protezione civile.

Nel quadro economico della singola US è possibile inserire, eventualmente, altri costi ammissibili e documentati .
A tal proposito si richiama l’art.2 del Decreto n.1 USRA
“Art. comma 10.: Per quello che riguarda lo smontaggio di ponteggi o presidi di messa in sicurezza di proprietà del Comune di L’Aquila, se l’Impresa non intende riutilizzarli, dovrà provvedere al loro trasferimento e stoccaggio presso deposito autorizzato dal Comune con costo da riconoscere all’Impresa in sede di determinazione di contributo; se intende riutilizzarli, deve chiederne il nolo al Comune, detraendo gli oneri relativi, determinati sulla base della tariffa stabilita dal Comune, dal contributo concesso.”

Non è prevista la spesa dello smaltimento dell’amianto nel caso di demolizione e ricostruzione ecc.

Nel quadro economico della singola US è possibile inserire eventuali altri costi ammissibili e documentati.

(25 marzo 2013 – Ing. Laura Palumbo – laurapalumbo11@gmail.com)

In particolare vorrei sapere se è possibile optare per l’utilizzo della nuova procedura per il riconoscimento dei contributi con scheda parametrica per edifici/condomini di tipo E non facenti parte di aggregati, al di fuori del Centro Storico delle frazioni, per i quali è stata già presentata la richiesta di indennizzo ( entro il termine del 31/08/2011) ed integrazioni richieste da Cineas e Reluiss, ma che ad oggi ancora non hanno ottenuto un contributo definitivo.

In rifermento alla sua domanda si richiama l’art.1 del DPCM 4 febbraio 2013-03-25
DPCM 4 febbraio 2013 – Art. 1 – (Finalita e ambito di applicazione)
1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti dall’articolo 67-quater, comma 1 del decreto legge 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134 il presente decreto disciplina le procedure per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nei centri storici del Comune di L’ Aquila e degli altri Comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 come individuati all’art.67-quinquies, comma 3, del citato decreto-legge (di seguito denominati “altri Comuni del cratere”), fatte salve, per quest’ultimi, le procedure già riconosciute con l’approvazione dei Piani di Ricostruzione.

La seconda questione riguarda l’Edificio Singolo n.600 identificativo dell’aggregato 4907136. In qualità di tecnico incaricato, in data 06/08/2012 ho consegnato la domanda di concessione del contributo non inserendo la richiesta per il finanziamento finalizzato al superamento delle barriere architettoniche nelle parti comuni (decreto 59 del 29 aprile 2011 art. 1). Dovendo ora consegnare la scheda parametrica, qualora i condomini decidessero di optare per l’istallazione di un ascensore , è ancora possibile richiedere tale contributo e se si in quali limiti?

Non è chiara la domanda; la domanda di contributo va consegnata insieme alla scheda parametrica (vedi allegato sul sito del comune di Aq). La scheda parametrica può comprendere oneri per eventuali ascensori.

(25 marzo 2013 – Avv.Antonietta Ciccozzi – antonietta.ciccozzi@libero.it)
Nella mia qualità di Presidente di alcuni Consorzi obbligatori e, alla luce di quanto precisato al punto B6 dell’allegato 4 al decreto attuativo n. 1 del responsabile dell’URS, laddove testualmente si legge “-per il titolo di proprietà è valido l’atto costitutivo del Consorzio”, sono a richiedere i seguenti ulteriori chiarimenti in considerazione di specifiche problematiche verificatesi in sede di costituzione dei Consorzi.
In particolare:
• -premesso che in base al D.C.D. n. 12/10 ai fini della costituzione dei Consorzi obbligatori i soggetti titolari del diritto di proprietà e di altro diritto reale possono formulare proposta di individuazione dell’aggregato;
• premesso che nello schema di statuto-atto costitutivo allegato al richiamato D.C.D. n. 12/10, adottato dai consorzi costituiti e costituendi, è espressamente specificato, all’art. 3: “possono aderire al consorzio i proprietari e titolari dei diritti reali di usufrutto, uso e abitazione sugli immobili che facciano parte di edifici inclusi nell’aggregato di cui all’art. 2 che non abbiano sottoscritto il presente atto e che ne facciano richiesta al Presidente del consorzio”;
• premesso, ancora, che ai sensi dell’art. 2 del DPCM del 4.2.2013: “hanno accesso ai contributi previsti per la ricostruzione, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, i proprietari ovvero i titolari di altro diritto reale di godimento sulle unità immobiliari ubicate nel Comune di L’Aquila e negli altri Comuni del cratere, da sottoporre a riparazione o ricostruzione in conseguenza dei danni provocati dal sisma”.
• premesso, infine, che in sede di costituzione dei consorzi o con successive richieste di adesione presentate ai Presidenti dei consorzi stessi, è stata dichiarata, in alcuni casi, la titolarità del diritto di proprietà per possesso ultraventennale continuato ed esclusivo dell’immobile facente parte dell’aggregato, con contestuale produzione in Assemblea di atti di notorietà redatti alla presenza di testimoni o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà o, ancora, scritture private non autenticate;
• premesso, infine che la Struttura Tecnica di Missione del Commissario Delegato, con parere del 20.5.2011, Prot. n. 1110, che si allega alla presente per ogni opportuna conoscenza, ha testualmente chiarito “posto che l’acquisto del diritto in forza di usucapione avviene ex lege nel momento stesso in cui matura il termine normativamente previsto…il richiedente ha diritto al contributo ai sensi delle OPCM 3779/09 e 3790/09 qualora certifichi che, al 6 aprile 2009, sussistevano tutti i presupposti necessari ai fini dell’usucapione. Successivamente la veridicità di una simile autocertificazione potrà essere accertata mediante la produzione della sentenza conclusiva del procedimento per il riconoscimento dell’usucapione che dichiari che il diritto di proprietà era già stato acquistato alla data del 6 aprile 2009”.
Tutto quanto sopra premesso
Chiedo di conoscere se, in presenza di situazioni, quali quelle sopra rappresentate, ed ai fini della richiesta di contributo da parte del Consorzio, è sufficiente al momento della presentazione allegare alla stessa l’atto costitutivo e le successive adesioni effettuate sulla base di autodichiarazioni attestanti il possesso ultraventennale, con riserva di regolarizzare successivamente quelle situazioni in cui non vi è ancora un formale titolo dichiarativo della proprietà.
Si è possibile

Chiedo, inoltre, un parere circa gli adempimenti da adottare, da parte del Consorzio, nell’ipotesi in cui gli immobili facenti parte dell’aggregato debbano essere demoliti e ricostruiti, anche con diversa sagoma e volume (situazione alquanto probabile).
In tal caso, infatti, venendosi a creare una comunione non volontaria tra i consorziati – i quali diventano cointestatari pro quota, in proporzione ai millesimi delle rispettive proprietà sui fabbricati, dell’area di sedime, rappresentante il presupposto per una futura divisione dell’edificio da ricostruire, per la quale necessita l’unanime partecipazione di tutti i comunisti – si dovrà necessariamente sottoscrivere, prima della demolizione, un atto nel quale siano ben individuate le future unità immobiliari da attribuire ad ognuno dei consorziati ad avvenuta ricostruzione.
Il problema che oggi si pone è quello relativo alla impossibilità della sottoscrizione del citato atto di divisione futura in conseguenza di particolari situazioni venutesi a creare, quali ad esempio, la irreperibilità di proprietari emigrati all’estero, dei quali non si conoscono gli indirizzi di residenza, il decesso di altri e la estrema difficoltà di individuare tutti gli eredi e le loro domiciliazioni, gli acquisti avvenuti con scritture private non autenticate i cui venditori sono deceduti ed altre situazioni ancora che attualmente impediscono la partecipazione alla divisione.

La posizione potrebbe essere regolarizzata, sulla base delle direttive dell’USRA, in sede di presentazione del progetto parte seconda.

(4 aprile 2013 – Ordine degli Architetti della provincia dell’Aquila – infolaquila@archiworld.it)
La scheda parametrica presenta problematiche sotto l’aspetto della funzionalità e pertanto, si richiede la certificazione informatica da parte dei soggetti che l’hanno elaborata.

La scheda parametrica, attualmente in uso, è stata adeguatamente testata e non è stata rilevata alcuna anomalia di funzionamento, essa costituisce il riferimento valido per la determinazione del contributo concedibile. I criteri di calcolo possono essere ulteriormente documentati e illustrati insieme al suo funzionamento con incontri tecnici programmati con USRA. Non si ritiene necessaria una certificazione informatica, dato che si tratta di un prodotto di un’Amministrazione Pubblica.

È eccessivamente complessa ed articolata in rapporto agli obiettivi della stessa che sono quelli di consentire all’Amministrazione una programmazione economica e strategica degli interventi.

La scheda, redatta per oltre 2000 aggregati nel 2010, che accompagnava le proposte di intervento ai sensi del DCD 3/2010, aveva funzione di programmazione economica e strategica degli interventi ed è servita per la stima dei costi del Piano di Ricostruzione.
Il progetto parte prima, che comprende la scheda parametrica, è un passo avanti verso la esecuzione degli interventi (così come previsto dal DPCM 4 febbraio 2013 e rappresenta una parte significativa del progetto esecutivo.
La scheda progetto, oltre alla sintesi dei dati del progetto, comprende le seguenti parti fondamentali :
• Descrizione del danno : da eseguire con le modalità della scheda AeDES ampiamente utilizzata nella fase dell’emergenza;
• Descrizione della vulnerabilità : si tratta di una descrizione guidata dell’edificio di facile esecuzione avendo la disponibilità dei rilievi e dei saggi dell’edificio.
• Determinazione delle maggiorazioni per pregio, interesse paesaggistico, vincolo: per determinare tali maggiorazioni occorre riconoscere gli elementi indicati nelle tabelle, concordate con Mibac, allegate al decreto n.1 USRA.
• Superfici e dati delle unità immobiliari da determinare con la stessa metodologia prevista dalla procedura precedente.

È possibile la compilazione solo se si è già in possesso di tutti i rilievi dettagliati,prove strutturali, indagini geologiche e geotecniche , relazione geologica etc,…

La scheda è parte integrante del progetto parte prima e consente la determinazione dell’indennizzo concedibile. Il Progetto parte prima rappresenta una parte significativa del progetto complessivo e comprende: rilievo geometrico, analisi del danno, calcolo delle superfici, dati delle proprietà, individuazione degli elementi di pregio e interesse storico artistico, indagini sulle strutture e sui terreni etc. La compilazione della scheda è possibile in tempi rapidi soltanto se si dispone di tali elementi.

Non contempla il recente aggiornamento del costo base/mq dell’edilizia pubblica residenziale pari al 7.7% deliberato dalla Regione Abruzzo.

L’aggiornamento del costo di costruzione per l’edilizia pubblica residenziale sarà inserito nella scheda progetto a seguito dell’autorizzazione alla sua applicazione da parte dei soggetti istituzionali competenti.

Impone l’incremento per l’interesse paesaggistico anche agli edifici vincolati che andrebbero invece trattati secondo le ordinanze vigenti e sottoposti all’esame dell’unico organismo titolato che è la Soprintendenza ai Bap.

La scheda consente di selezionare la tipologia dell’edificio e di attivare la tabella corrispondente (pregio, interesse e vincolo); le tabelle sono state concordate con la Soprintendenza d’Abruzzo.

Non prevede l’introduzione delle opere di spuntellamento che in alcuni casi sono sensibili se si considera che in numerosissimi aggregati si è superato il milione di euro per la messa in sicurezza. Inoltre, non consente l’introduzione della spesa relativa all’occupazione di suolo pubblico per i ponteggi e per le aree di stoccaggio e lavorazione, né consente l’introduzione di oneri speciali per la sicurezza.

Nel quadro economico è possibile inserire altri importi ammissibili ad indennizzo opportunamente documentati. A tal proposito si richiama l’art.2 comma 10 del decreto n.1 di USRA.

Per il restauro storico artistico è necessaria una relazione perizia con ulteriori costi alle attività propedeutiche alla progettazione.

Tali interventi, non coperti da indennizzo nella procedura ai sensi della OPCM 3790/2009 …., necessitano di una stima da parte di tecnico qualificato in quanto non possono essere determinati in modo parametrico e concorrono all’importo delle spese tecniche.

Crea situazioni oggettive di disparità di trattazione nella valutazione del pregio e della vulnerabilità.

Il pregio, da un lato e la vulnerabilità, dall’altro, sono valutati in modo rispondente agli obiettivi di equità del contributo. Non sono state evidenziate situazioni di disparità, che, se segnalate, possono essere esaminate e discusse.

Non consente fattivamente l’introduzione di correttivi nel caso in cui il professionista riscontra un livello di danno diverso da quello riportato nella scheda AeDES.

Il calcolo del livello di danno è indipendente dalla modalità con cui è stato rilevato; è possibile inserire nel menu il danno non conforme a quello rilevato nella originaria scheda AeDES.

Inserisce le spese per il geologo insieme alle spese tecniche dei progettisti che hanno oneri di legge quali previdenza.

Nella scheda è previsto l’inserimento dell’importo complessivo per spese tecniche comprendente : progettazione direzione lavori, sicurezza, geologo, collaudo, etc ….
L’importo inserito nella scheda rappresenta una stima del’importo per spese tecniche che potrà essere determinato in modo definitivo soltanto sulla base del computo previsto dal progetto parte seconda.

Paradossalmente non consente alcun incremento di pregio per gli aggregati demoliti (Onna).

Il modello parametrico consente attualmente l’incremento di pregio per gli edifici demoliti a condizione del ripristino integrale (art. 6 comma 7 del decreto n.1 di USRA).

Le risposte ai quesiti dell’Ordine degli Architetti in formato .pdf

Le risposte ai quesiti dell’Ordine degli Ingegneri in formato .pdf

(8 aprile 2013 – Ing.Andrea Rossi, L’Aquila – mail: andrearossi11978@libero, andrea.rossi5@ingpec.eu)
Se un fabbricato che beneficia di una maggiorazione per beni di interesse paesaggistico affaccia su un asse principale e non viene diviso in US tutto il fabbricato riceve l’ incremento per il succitato affaccio. Qualora però lo stesso aggregato venga diviso in US l’incremento ricade solo sulla US prospiciente all’asse principale. Come bisogna comportarsi in questo caso? attribuire l’affaccio a tutte le US o non dividere l’aggregato in US con conseguenti problematiche relative alle limitazione delle caselle presenti nella scheda?


In presenza di una o più facciate su strada principale la maggiorazione è attribuita all’intera US. La divisione in US di una UMI (porzione di aggregato) o aggregato deve prescindere dal riconoscimento della maggiorazione. A tal proposito si richiama la definizione di Unità Strutturale riportata nel Grossario pubblicato sul sito USRA :
“US – UNITA’ STRUTTURALE = EDIFICIO – Per US si intende una parte di un aggregato strutturale costituita da uno degli edifici che lo compongono. L’US o edificio costituisce anche l’oggetto di riferimento della scheda AeDES per la valutazione di danno e agibilità. Nella Circolare 2 febbraio 2009, n.617, al paragrafo C8A.3 dell’Appendice al Cap.8, si legge: “Per la individuazione dell’US da considerare si terrà conto principalmente della unitarietà del comportamento strutturale di tale porzione di aggregato nei confronti dei carichi, sia statici che dinamici. A tal fine è importante rilevare la tipologia costruttiva ed il permanere degli elementi caratterizzanti, in modo da indirizzare il progetto degli interventi verso soluzioni congruenti con l’originaria configurazione strutturale. L’individuazione della US viene comunque eseguita caso per caso, in ragione della forma del sistema edilizio di riferimento cui appartiene l’US, della qualità e consistenza degli interventi previsti e con il criterio di minimizzare la frammentazione in interventi singoli. Il progettista potrà quindi definire la dimensione operativa minima, che talora potrà riguardare l’insieme delle unità immobiliari costituenti il sistema, ed in alcuni casi porzioni più o meno estese del contesto urbano. L’US dovrà comunque avere continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse.”
Il 25-10-2012 è stata pubblicata dal Comune l’Intesa sottoscritta dal Direttore Regionale per i Beni e le Attività Culturali per l’Abruzzo e il Sindaco di L’Aquila in merito all’attestazione dell’interesse paesaggistico riguardante gli edifici appartenenti al nucleo antico della città di L’Aquila. Tale accordo prevede il riconoscimento di interesse paesaggistico per la sola zona A del centro storico di L’Aquila. Tutti gli altri centri storici (frazioni e comuni del cratere) non beneficiano di questo riconoscimento. Nella compilazione della scheda gli incrementi per il valore paesaggistico non potranno essere attributi a nessun fabbricato presente nelle frazioni per i quali è previsto solo un incremento in caso di edifici ci pregio . Tale discriminazione di fatto annulla il valore del tessuto storico della frazioni che non ricadono in nessuna maggiorazione prevista per gli edifici di pregio. Paradossalmente lo stesso fabbricato se esterno al perimetro del centro e trattato con le vecchie ordinanze beneficerebbe di un contributo maggiore. in nessun caso la scheda prevede incrementi per le difficoltà di cantiere (peraltro contemplate anche dal prezziario regionale in misura del 20%). Caso estremo e paradossale è quello Paganica, dove una grande porzione del Centro storico è soggetta a vincolo paesaggistico indiretto (art 146 D.Lgs 42/2004 vincoli ex RD n°1497/39). Tale vincolo obbliga i tecnici a richiedere il parere alla Sovrintendenza, limita e definisce i tipi di interventi sui fabbricati però non contribuisce all’aumento del contributo base. Che tipo di incremento va applicato nel centro storico di Paganica e in tutti quei centri storici dove è presente un vincolo paesaggistico indiretto?


Per gli edifici al di fuori della zona A di PRG del centro storico di L’Aquila le maggiorazioni ammissibili sono per pregio ai sensi del DCD 45/2010 e per vincolo diretto ai sensi del Dlgs 42/2004.

(9 aprile 2013 – ing. Armando Carducci – mail: armando.carducci@libero.it)
Scrivo a proposito di un edificio del centro, in muratura che ha riportato principalmente delle lesioni su uno degli angoli, probabilmente per un cedimento di fondazione, e che quindi potrebbe veder compromesso il comportamento “scatolare”. Tale edificio è stato classificato ufficialmente dal comune F/B ai fini del progetto. Mi domando come mai la tabella 1 degli indennizzi riportata sia nel Decreto dell’Ufficio Speciale (Art.2 comma 4) che a pag. 48 delle istruzioni parte 1 della scheda P.E.R. (a prescindere dai differenti importi) per gli esiti A, B, C ed E0 prevede il solo livello di indennizzo L0 quando il livello non è solo funzione del danno ma anche della vulnerabilità e quindi potrebbe un edificio classificato B come quello in questione avere anche un livello L1 o addirittura L2 in base alle tabelle riportate a pag. 2 e 48 delle istruzioni (relazione di L con D e V)?

Per gli edifici con esiti A,B,C il livello di contributo massimo concedibile è pari a L0=700 euro/mq. In base all’art.4 co.1 del DPCM 4 febbraio 2013 il contributo è determinato in modo parametrico attraverso una analisi preliminare del danno e della vulnerabilità e non può essere superiore ai livelli di contributo indicati nella tabella 1 di cui all’art.1 co.4 del decreto n.1 USRA. Ai sensi dell’art.2 comma 7 del DPCM 4-2-1013 “in caso di esiti discordanti il progettista incaricato per la redazione del progetto provvede alla compilazione della scheda AeDES, il cui esito dovrà essere verificato e validato dall’Ufficio speciale per il Comune di Aquila e dagli Uffici Territoriali per gli altri comuni del cratere, in sede di presentazione del progetto parte prima o, motivatamente, del progetto parte seconda”.

(9-11 aprile 2013 – Federica Totani – mail:federicatotani@gmail.com)
Mi potete confermare che si può presentare la scheda parametrica per chiedere il finanziamento per la riparazione delle parti comuni di un edificio in centro storico delle frazioni, seconda casa di unico proprietario? (art. 2 comma 12 decreto n.1 USRA)

Ai sensi dell’art.2 comma 12 del decreto USRA n.1 “L’indennizzo per le parti comuni è riconosciuto per intero, anche nel caso di edificio singolo costituito da un’unica unità immobiliare e/o di un unico proprietario. Ai sensi del co.13 dello stesso decreto “L’indennizzo per le finiture non connesse agli interventi strutturali, per le singole U.I. è riconosciuto, nei limiti dell’indennizzo massimo concedibile e delle priorità di cui al precedente comma 10:
a) per intero per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale;
b) con il limite di 100 euro/mq. per le unità immobiliari ad uso abitativo diverso dalla prima casa;
c) con il limite di 150 euro/mq per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da quello abitativo [produttivo, commerciale, professionale].”
In tutti i casi previsti dal Decreto n.1 USRA possibile presentare il progetto parte prima con gli allegati previsti dallo stesso decreto compresa la scheda parametrica.

Le maggiorazioni per il pregio storico artistico :gli imbotti in pietra, i balconi in pietra, le ringhiere in ferro battuto ed elementi simili non esplicitamente citati nella scheda vanno compresi nella categoria “decori lapidei ed altri elementi decorativi (numero elementi)”?

Nel caso si riferisca alla maggiorazione per gli edifici di pregio ai sensi del DCD 45/2010 i decori lapidei e gli altri elementi decorativi di pregio , opportunamente documentati, possono essere ricompresi in tale categoria.

Se tali elementi sono documentati da foto, ma andati persi nei crolli o nelle demolizioni, possono essere inseriti nelle maggiorazioni e ripristinati nella ricostruzione, se ricreati fedelmente agli originali (basandosi dati fotografici)?

Si

(9 aprile 2013 – Ing. Annalisa Taballione – mail: annalisataballione@gmail.com)
Nel caso specifico di un fabbricato in c.a. realizzato nel 1962 e non soggetto a vincolo diretto che presenta caratteristiche dei materiali molto scadenti e quasi al limite della sostituzione di cui al punto E1.4 ma per cui la sostituzione da scheda parametrica non risulta ammissibile (PUNTI E1.1, E1.2, E1.3, E1.4, E1.5: NO; SOSTITUZIONE EDILIZIA AMMESSA: NO): è facoltà dei proprietari optare per la sostituzione edilizia nei limiti del contributo, indipendentemente dal punto SOSTITUZIONE EDILIZIA AMMESSA: NO, senza procedere col progetto di riparazione (sostituzione volontaria)

Art.7 comma 8 Decreto USRA n.1 : “Per gli edifici ordinari di cui al punto a) del precedente comma 1 e per quelli valutati e/o ritenuti incongrui dall’Ufficio Speciale è ammissibile la sostituzione edilizia in sito nei limiti del contributo massimo concedibile”.
In caso affermativo, l’ipotesi di procedere con sostituzione edilizia deve essere argomentata nell’ambito della scheda parametrica progetto parte I? Come e dove?
L’ipotesi di sostituzione edilizia può essere argomentata nella scheda parametrica in modo sintetico nelle sezioni B1.12 e B1.14 e può essere illustrata nella relazione di progetto.
Nelle stesse ipotesi di cui ai punti precedenti, tale edificio va trattato come “di interesse paesaggistico”, “ordinario” o “incongruo”?

Per gli edifici con attestazione di particolare interesse paesaggistico (L. 77/2009 Art. 14 co. 5 bis e art.3 comma 1) ai sensi dell’art.6 co. 4 “le proposte di demolizione e ripristino devono essere approvate dalla Commissione Pareri in sede di istruttoria del progetto parte prima, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti”.
Visto che per l’edificio in esame i punti E1.1-E1.5 sono negativi (PUNTI E1.1, E1.2, E1.3, E1.4, E1.5: NO), l’unica condizione per procedere con sostituzione edilizia è impostare che l’edificio sia “incongruo”. In merito a ciò il Comune dell’Aquila elaborerà una mappa per individuare tutti gli edifici incongrui o resta facoltà del richiedente, prima della pubblicazione della mappa, asseverare tale condizione?

In base all’art.7 co.1 del DPCM 4 febbraio 2013 “Al fine di favorire la riqualificazione e il rinnovamento urbano dei centri storici, il Comune può introdurre specifiche disposizioni volte alla demolizione e alla ricostruzione di edifici in cemento armato o comunque ritenuti incongrui dalla commissione pareri. In tali casi la ricostruzione può prevedere nuove definizioni tipologiche costruttive, in ossequio alle attuali conoscenze antisismiche, sempre nel rispetto del carattere dell’ambiente urbano storico.”
La richiesta per il riconoscimento di edificio “incongruo”può essere effettuata dagli aventi diritti con la presentazione del progetto.
E’ scontato sottolineare che la pubblicazione della mappa, se prevista, non può pregiudicare le scadenze dei 45gg /90gg per la consegna progetto parte I, di cui al Decreto n.1 dell’U.S.R.A..

La scadenza per la consegna dei progetti non è collegata al riconoscimento degli edifici incongrui.

Nella scheda parametrica il punto “Presenza dei pareri (positivi) degli Enti Preposti, se necessari” – punto E1 – si riferisce a pareri già acquisiti prima del deposito del progetto parte I o acquisibili anche in fase parte II?

Si riferisce alla eventuale presenza di pareri già acquisiti.

(10 aprile 2013 – Lucia Moriconi – mail : areatecnica@mging.it)
In merito alla compilazione della scheda in oggetto: nel quadro economico l’IVA sui lavori va considerata al 10 ovvero al 21%?
L’iva sui lavori va considerata come per legge che nella maggior parte dei casi per lavori è pari al 10%;

Nel caso di un aggregato classificato E in cui alcuni appartamenti risultavano affittati mediante regolare contratto al momento del sisma l’indennizzo viene concesso come se fossero abitazioni principali? Altrimenti come devono essere considerati?
L’indennizzo è rilasciato per intero per le Unità Immobiliari destinate ad abitazione principale anche se in affitto con regolare contratto al momento del sisma.
Art.2 Decreto USRA n.1 “L’indennizzo relativo al costo per la esecuzione degli interventi sulle parti comuni e sulle parti private è rilasciato per intero, a seconda dei casi, al proprietario dell’edificio, o all’amministratore del condominio o al Presidente del Consorzio o al delegato; nella definizione dell’indennizzo e nel computo metrico dovrà essere distinto l’indennizzo per le parti comuni e quello per le parti private con indicazione delle somme attribuite a ciascuna unità immobiliare.
1. L’indennizzo per le parti comuni è riconosciuto per intero, anche nel caso di edificio singolo costituito da un’unica unità immobiliare e/o di un unico proprietario.
2. L’indennizzo per le finiture non connesse agli interventi strutturali, per le singole U.I. è riconosciuto, nei limiti dell’indennizzo massimo concedibile e delle priorità di cui al precedente comma 10:
a) per intero per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale;
b) con il limite di 100 euro/mq. per le unità immobiliari ad uso abitativo diverso dalla prima casa;
c) con il limite di 150 euro/mq per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da quello abitativo [produttivo, commerciale, professionale]”.

(11 aprile 2013 – Ing. Adriano Canonico – mail : ingcanonico@tin.it)
Chiedo cortesemente alcuni chiarimenti per la compilazione della domanda per la richiesta degli indennizzi mediante Mod.USRA.
L’oggetto è un aggregato edilizio ben definito (quindi non suddiviso in porzioni individuate dal comune), con più proprietari di diverse unità immobiliari distinte ed in comproprietà. L’importo complessivo è riferito all’importo del contributo massimo ammissibile derivante dalla scheda parametrica?

Si

Il numero consorzio è il codice fiscale dello stesso?
Trattasi del numero attribuito dall’ufficio consorzi del Comune.

Il numero edificio cosa indica?
Si riferisce alla numerazione delle US=edificio.
Il Numero indica quello della unità immobiliare di proprietà?
Si.

Il TITOLO cosa indica?
Proprietario, usufruttuario, ….. (vedere nota).

Se l’unità immobiliare è stata realizzata in epoca remota senza titolo edilizio comunque non è sprovvista dello stesso? in questo caso si può dichiarare che per esso il titolo edilizio è non rilevabile?
Nel caso di edificio costruito in epoca remota in assenza di modifiche eseguite recentemente e il titolo edilizio non è rilevabile indicare l’epoca presunta di costruzione (vedere punto d).
(12 aprile 2013 – Ing. Alessio Polo – mail : alessio_polo@hotmail.com)

La dichiarazione di opzione fatta il 30 gennaio 2013 riguardante un aggregato sito in Arischia con esito di agibilità “B” (prima unità strutturale) ed “A” (seconda unità strutturale);
che il progetto di detto aggregato sarà di tipo “intevento locale”, dato gli esiti di agibilità sopra elencati:
che per detta tipologia di intervento non occorrono rindagini geologiche e/o strutturali;
che la scheda parametrica ha anche dei campi dove inserire tali informazioni.
Vorrei chiedere se la scheda parametrica ha dei problemi per il calcolo del limite del contributo(scopo della scheda) con l’assenza dei dati delle indagini geologiche e sulle strutture?

Per gli edifici con esiti A,B,C il livello di contributo massimo concedibile è pari a L0=700 euro/mq.
In base all’art.4 co.1 del DPCM 4 febbraio 2013 il contributo è determinato in modo parametrico attraverso una analisi preliminare del danno e della vulnerabilità e non può essere superiore ai livelli di contributo indicati nella tabella 1 di cui all’art.1 co.4 del decreto n.1 USRA.
Ai sensi dell’art.2 comma 7 del DPCM 4-2-1013 “in caso di esiti discordanti il progettista incaricato per la redazione del progetto provvede alla compilazione della scheda AeDES, il cui esito dovrà essere verificato e validato dall’Ufficio speciale per il Comune di Aquila e dagli Uffici Territoriali per gli altri comuni del cratere, in sede di presentazione del progetto parte prima o, motivatamente, del progetto parte seconda.”
Nel caso degli edifici in muratura è possibile determinare la vulnerabilità anche in assenza di indagini strumentali sulla struttura; sono sufficienti dei saggi per rilevare la tipologia di muratura e gli altri elementi strutturali; la relazione geologica occorre nel caso in cui è necessario determinare il coefficiente Ss e St.

(13 aprile 2013 – arch. patrizia rugginelli fanini – mail: rugginellifanini@libero)
L’aggregato in oggetto è costituito da 2 Us, una in muratura e l’altra in struttura a telaio in c.a.
Tra le due non è presente un adeguato giunto sismico, a seguito del sisma infatti le strutture hanno subito danni da martellamento.
L’intervento più idoneo si ritiene sia la sostituzione edilizia della US in muratura portante (peraltro con un evidente livello di danno e caratterizzata da altri elementi di vulnerabilità), con la ricostruzione di un edificio in c.a. con adeguato giunto sismico rispetto all’altra US.
Non sembra possibile ricondurre la situazione descritta a quelle indicate nella scheda parametrica come condizioni necessarie per poter operare la scelta della sostituzione. Si riterrebbe tuttavia opportuno poter inserire fin da questa fase della progettazione l’opzione della sostituzione edilizia della US di cui sopra e si chiede pertanto un parere in merito al procedimento più corretto da seguire.

E possibile procedere alla sostituzione edilizia nell’ambito del contributo concedibile ai sensi dell’art. 6 comma 8 del Decreto USRA n.1.

(13 aprile 2013 – Sergio Di Giandomenico – mail: sergiodg@excite.it)
Sono proprietario di un edificio in corso di costruzione sito in Paganica (AQ) del quale a oggi è stata realizzata solo la struttura in cemento armato, ma che una volta completato si compone di due unità immobiliari. L’edificio non ricade nel centro storico.
Il sisma del 6 aprile 2009 ha causato lesioni su pilastri e nodi trave-pilastro (parti comuni).
L’immobile, a seguito del sopralluogo dei tecnici della Protezione Civile, è stato classificato Inagibile.
Vi chiedo se attualmente sono previsti contributi di cui poter beneficiare per eseguire i lavori di riparazione.

L’edificio rientra nella disciplina prevista dal DPCM 4 febbraio 2013 (rif. Art.1).

(15 aprile 2013 – MAURIZIO GAUDIERI – mail : mauriziogaudieri@libero.it)
Nella scheda parametrica nella tabella generale del calcolo delle superfici, nel paragrafo 5.1 e 5.3 chiede gli estremi catastali con le categorie. Laddove all’interno dell’aggregato vi sono porzioni di fabbricato rurale, come dobbiamo intervenire con le categorie catastali?

Nel menù sono previste tutte le categorie catastali compresa quella rurale.

Con la scheda di convenienza economica era possibile demolire un fabbricato perchè necessitava di ristrutturazione con una spesa superiore a quella finanziata per la demolizione ricostruzione. Oggi la scheda parametrica sembra non ammette più tale possibilità. La scheda è settata per i soli casi riportati nell’art. 5 OPCM 3881; nei casi in cui il fabbricato è molto danneggiato, non ha pregi, non rientra nella casistica dell’art. 5 e necessita di una spesa di ristrutturazione superiore a quella necessaria alla demolizione e ricostruzione, come bisogna compilare la scheda o come bisogna interpretarlo?

Il modello parametrico è basato su una analisi danno vulnerabilità per determinare il contributo concedibile; la demolizione è ammessa nei limiti del contributo concedibile per gli edifici ordinari e ritenuti incongrui ai sensi dell’art.6 comma 8 del Decreto USRA n.1; per gli altri casi è necessario il Parere dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione.
I casi possibili per la sostituzione edilizia sono illustrati nel citato art.6 del Decreto n.1 USRA

(17 aprile 2013 – Ordine Architetti L’Aquila -mail: infolaquila@archiworld.it)
La scheda parametrica presenta numerosissime problematiche sotto l’aspetto della funzionalità altrimenti non si spiegherebbero i continui aggiornamenti della scheda stessa.
La scheda è stata pubblicata a gennaio 2013 ed è stata aggiornata il 12 marzo 2013 dopo la pubblicazione del DPCM 4 febbraio 2013 unitamente alla modulistica per la presentazione delle domande di contributo. La scheda pubblicata il 12 marzo contiene modifiche non sostanziali e consente di importare i dati dalla precedente versione.

La certificazione per la Pubblica Amministrazione è obbligatoria e deve essere fatta da un ente certificatore accreditato.

Le istruzioni pubblicate sul sito USRA e i chiarimenti forniti all’Ordine degli ingegneri di L’Aquila, per la determinazione del livello di danno, illustrano le operazioni di calcolo previste al suo interno. La scheda è realizzata in Microsoft excel ampiamente certificato. Eventuali schede non conformi a quella pubblicata saranno validate in sede di istruttoria.

La scheda parametrica è complessa altrimenti non si spiegherebbero gli innumerevoli quesiti posti dai tecnici.
I quesiti pervenuti all’indirizzo sisma2009.aquila@gmail.com (circa 120) sono in numero limitato rispetto al numero dei progetti che possono essere redatti con la nuova procedura. Essi riguardano la nuova procedura, in generale, e in parte l’utilizzo della scheda parametrica. Sono stati consegnati numerosi progetti con la nuova procedura che attualmente sono in fase di esame.

Si afferma che la compilazione della scheda è possibile in tempi rapidi soltanto se si dispone di tutti gli elementi (rilievo geometrico, analisi del danno, calcolo delle superfici, dati della proprietà, individuazione degli interventi di pregio e interesse storico artistico, indagini sulle strutture e sui terreni ecc); ma chi non è in possesso di tali dati, perché non ha potuto anticipare le spese, perde l’indennizzo?
La redazione del progetto parte prima, come previsto dalla normativa per la ricostruzione e dal DPCM 4 febbraio 2013, rientra tra i compiti dei progettisti incaricati per la redazione dei progetti di ricostruzione. La nuova procedura semplifica l’attività dei progettisti consentendo loro di consegnare il progetto in due parti ed evitare di eseguire la seconda parte in tempi ristretti.

Si afferma che per l’aggiornamento del costo di costruzione per l’edilizia residenziale occorre l’autorizzazione da parte dei soggetti istituzionali competenti!! E chi sono? Non sono forse la regione e/o lei che è il responsabile dell’ufficio ricostruzione del comune di L’Aquila incaricato con contratto prot. 25722 dell’11 aprile 2013?
Il costo di ricostruzione di cui al Decreto USRA n.1 potrà essere aggiornato in sede di presentazione del progetto parte seconda. L’indicizzazione del costo di costruzione è previsto dalla normativa per la ricostruzione di cui al DPCM 4 febbraio 2013. Sono previsti incontri con le parti sociali per aggiornamento del prezzario regionale collegato al costo di costruzione.

Non è vero che è possibile inserire nel QE riepilogativo dell’UMI le spese per le opere di spuntellamento e per l’occupazione di suolo pubblico. L’unico modo per potere inserire è riportandole impropriamente (creando confusione) in un QE relativo ad una US (consiglio dell’ing. Antonio Martinelli del CNR).
Nel quadro economico di ciascuna US è possibile inserire altri costi aggiuntivi al contributo concedibile determinato con il modello parametrico previsti dal DPCM 4 febbraio 2013 e Decreto USRA n.1 tra cui la rimozione delle opere di messa in sicurezza. Gli importi richiesti dovranno essere documentati come previsto dall’art.2 comma 10 del decreto USRA n.1.

Chi deve sostenere le spese per la redazione delle perizia sulle opere di restauro storico artistico?

Le opere di restauro storico artistico, non coperti da indennizzo nella procedura ai sensi della OPCM 3790/2009 …., necessitano di una stima da parte di un tecnico qualificato in quanto non possono essere determinati in modo parametrico. Tali lavori concorrono all’importo delle spese tecniche e all’anticipazione delle stesse del 2% previsto dal decreto USRA n.1.

Vi sono palesi situazioni oggettive di disparità di trattazione nella valutazione della vulnerabilità (esempio un palazzo con un salone di 20*8 m è uguale ad un palazzo con n.10 saloni di 20*8 m).
La condizione di vulnerabilità è rilevata in presenza di almeno un indicatore significativo che potrebbe favorire un danno grave all’edificio in caso di azione sismica. Eventuali casi particolari possono essere esaminati in sede di istruttoria.

Per quanto attiene la possibilità di inserire nel menù il danno non conforme a quello rilevato nella originaria scheda AeDES si allega la nota dell’ing. Pierluigi De Amicis.
Nella scheda è possibile inserire il danno non conforme a quello rilevato con la scheda AeDES.  L’osservazione dell’ing. De Amicis riguarda invece la possibilità di inserire un esito non conforme a quello rilevato con la fase dell’emergenza. Il citato articolo 2 prevede 3 possibilità :
• esisti discordanti : presenza di più schede con esiti discordanti sullo stesso edificio o discordante da quello rilevato dal progettista in sede di redazione del progetto parte prima ;
• presenza di schede con esiti D o F;
• assenza di scheda di agibilità.
In questi casi il progettista incaricato per la redazione del progetto, ai sensi dell’art.2 comma 7 del DPCM 4 f4bbraio 2013 “provvede alla compilazione della scheda AeDES il cui esito dovrà essere verificato e validato dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L’Aquila e dagli Uffici Territoriali per gli altri comuni, in sede di presentazione del progetto parte prima o, motivatamente, del progetto parte seconda. della progettazione può prevedere”

Si afferma che la stima per spese tecniche potrà essere determinata in modo definitivo soltanto sulla base del computo previsto dal progetto parte seconda ma nella parte prima come si calcola non essendoci un computo metrico?
Nel progetto parte prima viene riconosciuto un importo forfetario pari al 2 % dell’importo del contributo a titolo di acconto sulla parcella professionale, che verrà successivamente determinata sulla base del computo previsto nel progetto parte-seconda: non occorre quindi allegare alcun calcolo di parcella al progetto parte-prima (vedi Allegato 4 al Decreto n 1 dell’USRA).

Che cosa si intende per ripristino integrale per il quale si invoca l’art.6 comma 7 del decreto n.1 e con quali fondi può essere attuato (vedi edifici Onna demoliti e vedi piano ricostruzione).
Per la fattibilità del ripristino si fa riferimento alle indicazioni del PRG di L’Aquila

Forse è veramente urgente incontrarci perché c’è in ballo la ricostruzione della città ed è bene che ognuno si assuma le proprie responsabilità
USRA è disponibile ad incontri con gli Ordini come è già avvenuto nella fase di messa a punto della normativa.

È altresì urgente comunicare che i termini di consegna delle schede decorreranno da quando ci saranno le condizioni per poterle presentare in maniera seria.
Sono state consegnati oltre cento progetti con la nuova procedura e la scheda parametrica, attualmente in uso, è stata adeguatamente testata e non è stata rilevata alcuna anomalia di funzionamento, essa costituisce il riferimento valido per la determinazione del contributo concedibile. I criteri di calcolo possono essere ulteriormente documentati e illustrati insieme al suo funzionamento con incontri tecnici programmati con USRA.

Non è più accettabile il fatto che i dirigenti comunali per questioni istituzionali non sono rintracciabili non rispondono al telefono non rispondono alla posta certificata ecc. La invitiamo a prendere provvedimenti.
La domanda deve essere rivolta all’Amministrazione Comunale e non a USRA. I dirigenti del Comune di L’Aquila non dipendono da USRA

(24 aprile 2013 – Ing. Danilo Nurzia – mail : -denny.n@libero.it)
Situazione: aggregato fuori centro storico, n. 3 u.i., esiti diversi E-A-A attribuiti a 3 porzioni dell’aggregato non coicidenti con le u.i..
I 130 euro/mq per l’adeguamento energetico -OPCM 3820 art.7 e OPCM 3790 punto 5, a quale superficie lorda vengono attribuite? Intero aggregato?

Nella procedura di cui al DPCM 4 febbraio 2013 e Decreto USRA n.1 non sono applicabili le limitazioni di 130euro/mq per l’adeguamento energetico.
In sede di una possibile futura contestazione da parte di controllori dei lavori eseguiti, i quali interpretano ed applicano le numerose OPCM caso per caso, che valenza hanno le FAQ rivolte al vostro ufficio?

I quesiti rivolti a USRA e le relative risposte forniscono indicazioni per l’applicazione della disciplina regolata dai citati decreti.

(29 aprile 2013 – SERTEC srl – mail: srl.sertec@yahoo.it)
Come si quantifica la percentuale d’incremento sull’indennizzo base per le cavità ipogee?
La maggiorazione del contributo va determinata sulla base delle indagini e degli accertamenti necessari per la definizione delle cavità ipogee come previsto dall’art.3 comma e del Decreto USRA n.1. : “per edifici situati in aree di sedime interessate da cavità ipogee di origine naturale, l’Ufficio speciale per la ricostruzione, anche con l’ausilio delle commissioni pareri, valuterà l’opportunità di riconoscere, a seguito di un rilievo planimetrico che definisca lo sviluppo della cavità ipogea e ad uno studio di caratterizzazione geomeccanica dell’ammasso roccioso che verifichi le condizioni di stabilità delle calotte e delle pareti della cavità, un eventuale maggiorazione nel caso in cui venga accertata la necessità di intervento di consolidamento e/o bonifica”.

In caso di proprietario che ha optato per la sostituzione edilizia, si deve scrivere Comune di L’Aquila come proprietario?
Le sostituzione edilizia in sito o la possibilità di avvalersi della facoltà di acquistare o di ricostruire in altro sedime un’abitazione equivalente a quella principale distrutta, così come previsto dal DCD 43/2010, è ammissibile nei casi indicati dall’art.6 comma 2 del Decreto USRA n.1. In tal caso è possibile il subentro del Comune nella proprietà dei privati. Nei casi previsti dell’art.6 comma 8 dello stesso decreto USRA n.1 la sostituzione edilizia in sito è ammissibile ,nei limiti del contributo massimo concedibile, per gli edifici ordinari (comma 1 punto a) e per quelli valutati e/o ritenuti incongrui dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L’Aquila.
(7 maggio 2013 – Servizi di ingegneria s.r.l. – mail : studio@servizidiingegneria.com)

Sto compilando la scheda parametrica e volevo una precisazione sui valori da inserire nel coefficiente Ss (Parte D1): secondo alcuni colleghi va inserito il valore di Ss, derivante dal tipo di terreno e del sito del fabbricato, maggiorato della percentuale riportata a pag. 21 del manuale d’istruzione. Tale maggiorazione è poi implementata nella scheda al riepilogo delle maggiorazioni di tipo economico. Il dubbio è: ma è giusto applicare questa formula per amplificare un parametro tecnico quale è Ss e poi utilizzarla per una maggiorazione di tipo economico? Oppure basta inserire il valore di Ss derivante dal tipo di terreno e sito? Spero di essere stato chiaro e ringrazio anticipatamente.

Secondo l’art. 3 comma 1 punto d del decreto dell’Ufficio Speciale di Ricostruzione di L’Aquila n. 1/2013 è prevista una maggiorazione del contributo in funzione del fattore di amplificazione Ss. Nella tabella D1 va inserito detto valore definito dagli studi di microzonazione sismica, nel caso detti studi non riguardino l’area di progetto, da quanto previsto dalle norme tecniche di cui il D.M. 14 gennaio 2008.

MASSIMARIO – DPCM 4 FEBBRAIO 2013 E DECRETO USR-AQ n.1

Affinché Proprietari e Professionisti incaricati possano proporre quesiti per acquisire pareri, interpretazioni della norma, indicazioni tecniche sulla sua corretta applicazione, viene istituito lo strumento del “Massimario”, che contiene tutte le risposte ai quesiti ed è uno strumento implementato in tempo reale e disponibile sul sito dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione – L’Aquila. Nel seguito dell’implementazione del Massimario, verrà inserito un indice analitico dove ritrovare con maggiore facilità gli argomenti a cui i quesiti si riferiscono, in modo da renderne più spedita la ricerca.

Aggiornamento al 10 luglio 2013 (alcuni quesiti sono privi di identificazione e motivazione, in quanto precedenti al 22 febbraio 2013, data di pubblicazione delle regole sopra indicate).

Ho riscontrato un problema di immissione dati nella cella di seguito localizzata: sezione per edifici con beni di particolare pregio storico-artistico, numero di vani con altezza di interpiano maggiore o uguale a 3,20 m / numero di vani totali ………….; In questa cella, non si possono immettere valori con la virgola o con il punto (es. 2.3 o 2,3), accetta solo valori interri (es. 12), ed inserendo qualsiasi numero la maggiorazione è sempre del 35%.

Nella prima versione della scheda pubblicata sul sito era presente un calcolo della maggiorazione non corretto che faceva riferimento ad un criterio differente di determinazione della maggiorazione. La versione successiva attualmente disponibile sul sito è stata modificata.

Non è possibile inserire il livello di danno nelle strutture verticali.

ll problema si presenta con la versione 2010 di Microsoft Excel: per la corretta compilazione della scheda occorre utilizzare una delle versioni precedenti (2003 oppure 2007). E’ stata scelta la versione di Excel 2003-2007 in quanto disponibile a tutti gli utenti e ritenuta più stabile ed affidabile nella fase successiva di elaborazione dei dati.

Il foglio di calcolo non determina in modo corretto la superficie complessiva nella sezione E5.2 della US.

Il calcolo della superficie a base del calcolo del contributo è condizionato dall’immissione obbligatoria di alcune informazioni la cui presenza può essere verificata tramite il pulsante di check, come indicato nel foglio “avvertenze”. Nel caso in esame probabilmente non è stato inserito il codice fiscale. Il controllo formale dei dati è comunque un passaggio obbligato in quanto propedeutico alla consegna all’ente preposto (si veda sempre il foglio “avvertenze”). Al fine di evitare la consegna della scheda incompleta sono stati previsti meccanismi di controllo automatico che inibiscono alcune funzioni se la scheda non è compilata in tutte le parti.

In caso di necessità è comunque possibile inviare la scheda tramite mail per una verifica formale della stessa?

E’ possibile inviare la scheda all’indirizzo sisma2009.aquila@gmail.com e si provvederà in tempi brevi ad un controllo dei dati immessi.

E’ possibile avere una versione della scheda con un numero maggiore di 10 Unità Strutturali.

La scheda è stata prevista per 10 US in quanto il file è di dimensioni minori e 10 US sono compatibili con le UMI previste per il centro storico di L’Aquila e frazioni; nel caso in cui sia prevista una UMI di grandi dimensioni sarebbe opportuno valutare la possibilità di dividerla secondo le modalità indicate nelle istruzioni della scheda progetto e di Reluis. Nel caso in cui ci fossero le condizioni di ammissibilità di una UMI con più di 10 US si chiede di comunicarne il numero in modo da calibrare la scheda in modo adeguato e si provvederà ad inviarla con il numero richiesto di US. Si sconsiglia comunque di prevedere UMI con un numero elevato di US.

A quali aree corrispondono i sottoambiti del centro storico dell’Aquila, richiesti al punto B1.5 della scheda progetto?

1. Sub1: Asse Centrale;
2. Sub2: Santa Giusta;
3. Sub3: Via XX Settembre-Rivera-Villa Gioia;
4. Sub4: Via Garibaldi;
5. Sub5: al momento della pubblicazione è confluito nel 3;
6. Sub6: San Pietro, San Marciano, Sant’Andrea

Dimostrazione danno e vulnerabilità: e’ sufficiente la compilazione della scheda progetto e gli elaborati previsti dal progetto parte prima ovvero è necessario fornire indicazioni quantitative per le valutazione del danno e della vulnerabilità?

Di norma sì. Si fa presente che gli organi di controllo hanno sempre la facoltà di chiedere integrazioni.

Calcolo delle spese tecniche: come vanno determinate le spese tecniche in assenza del progetto degli interventi?

In via provvisoria si fa riferimento al contributo massimo.

(CasArchitettura s.r.l. – 8 febbraio 2013) – Le superfici relative a corti, giardini, porticati ecc, presenti negli aggregati in centro storico, possono essere inserite nella casella SP (parcheggi) o SNR (superfici non residenziali)?

Possono essere considerate superfici non residenziali quelle coperte quali ad esempio parcheggi, cantine, sottotetti, porticati, androni ed altri eventuali spazi coperti.
I cortili scoperti concorrono alla maggiorazione per interesse paesaggistico e vincolo e tenuto conto che non fanno parte della struttura non concorrono alla superficie limite.
I giardini non concorrono alla superficie limite.

(ing. Liliana Bucchiarone – 8 febbraio 2013) – E’ possibile con il progetto parte prima proporre una divisione in UMI differente da quella accolta dal Comune con la proposta di intervento?

La procedura parametrica, in linea di principio, prevede la possibilità di aggiornare il danno, la vulnerabilità, le superfici, l’individuazione delle UMI, delle US e le altre informazioni in essa contenute in funzione del livello di conoscenza raggiunto nel momento in cui si compila la scheda e si consegna il progetto parte prima.
Pertanto è possibile che tra la presentazione della proposta di intervento nel 2010 e la presentazione del progetto parte prima e della scheda parametrica nel 2013 si sia raggiunto un livello di conoscenza più elevato e si siano acquisiti nuovi elementi che suggeriscono la rimodulazione delle UMI. Ai sensi dell’art.3 del DPCM tali variazioni, opportunamente documentate, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune di L’Aquila. Esse potranno essere presentate contestualmente al progetto parte prima.

(Ing. Andrea Rossi – 20 febbraio 2013) – Nella scheda nella sezione”E1″ pag12 alla voce”Indennizzo per lavori per demolizione edificio esistente e smaltimento macerie, se ammesso” si fa riferimento ad indennizzi già autorizzati da ordinanze sindacali o similari oppure alla valutazione delle demolizione e smaltimenti teorici” calcolati attraverso la scheda”limite di contributo “fino ad ora in vigore (paragrafo 4-determinazione del costo di demolizione dell’edificio esistente e smaltimento delle macerie (ove non già demolito)? Il mio dubbio non era in merito a come calcolarlo, piuttosto se era legittimo farlo. Sarò ancora più esplicito: con la vecchia tabella per il calcolo limite di convenienza il contributo era determinato da una quota relativa all’indennizzo base moltiplicato per la superficie + un indennizzo derivante dall’eventuale demolizione del fabbricato e relativo smaltimento macerie. queste due quote, sommate, andavano a determinare l’indennizzo complessivo che, in qualche maniera andava ad incentivare coloro che optavano per la riparazione.

Nella procedura di cui al DPCM 4 febbraio 2013 e del Decreto n.1 dell’Ufficio Speciale Ricostruzione l’indennizzo per la demolizione e lo smaltimento dello macerie e riconosciuto soltanto nei casi in cui ne ricorrono le condizioni e non va utilizzato per la riparazione di edifici esistenti.
Quindi nel caso di sostituzione edilizia il costo di demolizione (esempio 100 euro/mq) va sommato al livello di indennizzo unitario massimo L3=1270 per un totale di 1370 euro/mq.

(Ing. Federica Totani – 6 marzo 2013) – Per aggregati in area a breve delle frazioni non ancora consegnati occorre seguire la procedura parametrica o si può scegliere la vecchia procedura? A chi si consegna il progetto nei due casi?

L’applicazione della nuova procedura è regolata dal DPCM 4 febbraio 2013 e dal Decreto n.1 dell’Ufficio Speciale Ricostruzione pubblicato sul sito del comune di L’Aquila.

Per aggregati in centro storico frazioni (roio) completamente crollati o demoliti occorre compilare la scheda in tutte le parti? Esistono ovvie difficoltà nel reperimento dei dati, sia per le superfici (punto E5.2), in quanto lo spessore dei muri portanti può essere solo ipotizzato, sia per i materiali e tecnologie costruttive dell’edificio preesistente.

Per determinare il contributo concedibile occorre conoscere la superficie complessiva ammissibile a contributo. Nel caso di crollo o demolizione in assenza di documenti foto dell’edificio è possibile predisporre una ricostruzione virtuale dell’edificio.
Per aggregati che raggiungono nel complesso il 25% dei crolli, ai fini della sostituzione edilizia, non vedo nella scheda il riepilogo dei crolli delle varie US, che andrebbero sommati per il raggiungimento del 25% sull’aggregato, e quindi dell’ammissibilità della sostituzione edilizia. Inoltre l’indennizzo base dovrebbe essere sempre il più alto ai fini della sostituzione, cosa che non avviene dividendo l’aggregato in US, in quanto sono presenti US che contribuiscono con percentuali diverse al raggiungimento del 25% di crolli complessivo. Come occorre comportarsi in questi casi?

La sostituzione edilizia va determinata per US e non per UMI
Delimitazione delle US: è possibile per un aggregato (muratura portante) con esito o livello di danno omogeneo, con strutture prive di giunti o murature separate e UI intersecate tra loro sui vari livelli in alzato, inserire una US unica, separando solo le varie UI nel punto E.5?

L’Unità strutturale (convenzionale) è individuabile come un edificio compiuto che può avere interazioni strutturali con gli altri edifici dell’aggregato.
L’US dovrà comunque avere continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse.”. L’aggregato può coincidere con la Unità Strutturale.
Si consiglia di consultare le istruzioni della scheda parametrica e il glossario pubblicato sul sito del comune di L’Aquila.
Per il riconoscimento del carattere di pregio storico artistico di un edificio è ancora possibile presentare l’istanza di cui al DCD 45/2011? è comunque possibile, senza che l’edificio sia stata preventivamente dichiarato di pregio, inserire nella scheda, sez. E.4 eventuali elementi rispondenti a quelli in elenco, e sottoporli alla valutazione unitamente alla relazione allegata?

La presentazione del progetto equivale al riconoscimento della presenza degli elementi di pregio. Gli elementi di pregio che concorrono alla determinazione delle maggiorazioni vanno dimostrate come indicato nelle istruzioni alla scheda progetto.
La maggiorazione per il pregio storico artistico è riconosciuta anche in caso di edificio demolito o in caso di sostituzione edilizia (come da pag. 85 delle istruzioni parte prima, e non solo in caso di restauro come da DCD 45)?

Art.6 c.7 del Decreto n.1 dell’Ufficio Speciale Ricostruzione : “nel caso di edifici di pregio con attestazione di interesse paesaggistico o con vincolo diretto……, demoliti, crollati completamente o parzialmente, si potrà beneficiare delle maggiorazioni previste per tali tipologie di edifici, solo nel caso in cui si proceda al ripristino integrale nel rispetto dello strumento urbanistico vigente”.

(Ing. Marco Binaglia, marco.binaglia@gmail.com – 14 marzo 2013) – Ho provato a inserire una unità strutturale con esito F e la scheda non permette la chiusura. Come bisogna comportarsi?

Nella scheda non è possibile immettere unità strutturali per le quali non sono previsti indennizzi ai sensi della vigente normativa.

Per gli edifici in c.a. al punto D6.7 se metto due “no” non mi compila il “cattivo stato di conservazione”. Se metto un “no” ed un “si” me lo compila.

Quando non si rileva alcun ammaloramento del calcestruzzo occorre indicare il “no” sulla colonna “Ammaloramento diffuso del calcestruzzo” lasciando vuoti gli altri campi.

(Arcangelo Dragoni – arcangelo.dragoni@pec.commercialisti.it” – 21 marzo 2013) –
Quesito concernente l’ulteriore indennizzo ex art. 3, comma 1, lettera f), del Decreto 1/2013. La disposizione richiamata prevede un maggior indennizzo per ciascuna US relativamente agli interventi di restauro di particolari elementi decorativi definiti dalla Soprintendenza, la quale si esprime sulla congruità dei relativi costi.Stante il richiamo all’art. 3 dell’OPCM 3996/2012, chiedo cortesemente di voler chiarire:
• se l’ulteriore indennizzo sia da riferire all’intera spesa per il restauro o solo a una parte di essa, determinata in relazione alle condizioni soggettive del proprietario;

La maggiore spesa riguarda il restauro di apparati decorativi nella loro interezza indipendentemente dalle condizioni soggettive del proprietario

Se sia sufficiente indicare nella scheda l’importo stimato per i lavori di restauro con esplicazioni nella relazione descrittiva sull’edificio (doc. C1) o sia necessario allegare anche la computazione metrico estimativa dei lavori stessi;

Oltre all’importo è necessario fornire una stima sommaria con una relazione descrittiva in modo tale da consentire alla Soprintendenza di effettuare la verifica di congruità.

Se il parere della Soprintendenza sia da acquisire preventivamente o successivamente da parte dall’Ufficio, in sede di esame della pratica;

Il parere può essere acquisito dall’Ufficio in sede di esame del progetto parte prima;

Se le attività di preconsolidamento e ripristino dei danni connessi al sisma, propedeutici al restauro, concorrano alla determinazione dell’ulteriore indennizzo o siano assorbite dall’indennizzo base e relative maggiorazioni;

Le lavorazioni propedeutiche al restauro di : preconsolidamento, consolidamento e riparazione del danno sono comprese nell’indennizzo base con le relative maggiorazioni.

Se l’ulteriore indennizzo vada o meno tenuto in considerazione per la verifica dei massimali riferiti alle opere sulle parti esclusive, ex art. 2, comma 13, del Decreto 1;
No.
Se sia o meno corretto che la scheda non tenga conto dell’ulteriore spesa nel calcolo dell’importo lavori concorrenti all’indennizzo (€/mq).

Trattasi di lavori extra indennizzo parametrico

Quesito concernente le maggiorazioni ex art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto 1/2013. La scheda consente di riferire a ciascuna US una sola tipologia di vincolo. In tale contesto, premesso che in ciascuna US possono coesistere più unità immobiliari soggette a vincoli diversi, chiedo cortesemente di voler chiarire:
se sia corretto applicare all’intera US le maggiorazioni per il vincolo di grado più elevato o siano da compilare più schede per la stessa US o sia necessario frazionare l’US solo per tener conto della diversa tipologia di vincolo.

Tenuto conto che le US per definizione sono indivisibili la maggiorazione, più conveniente, relativa al vincolo va applicata alle strutture che appartengono all’interra US. Casi particolari possono essere valutati in sede di istruttoria del progetto parte prima.

Quesito concernente l’ulteriore indennizzo ex art. 3, comma 5, lettere a), b), c) e d), del Decreto 1/2013. Il modulo per la domanda d’indennizzo prevede che siano allegati gli elaborati di “Stima/computo costi” per ciascuna delle ipotesi previste dalla disciplina richiamata (elaborati C2, C3, C4 e C5), ove ricorrano nel caso specifico.
Vi chiedo cortesemente di voler chiarire:
se sia o meno sufficiente presentare, per ciascuna delle ipotesi previste, una relazione tecnica con l’indicazione della stima di massima della spesa, salvo verifica in sede di presentazione della seconda parte della scheda progetto;

La stima deve essere documentata con una relazione e con , almeno, un computo sommario

Se la stima del costo di demolizione e di smaltimento macerie, conseguenti a demolizioni parziali (divisori, ripristino di profili murari, rimozione di solai e/o massetti e pavimenti, intonaci, ecc), debba essere determinata con riguardo alle quantità che si presumono effettive o si possa considerare una percentuale dell’intero volume.

Le demolizioni parziali a cui si fa riferimento sono comprese nell’indennizzo a mq e vanno computate come da elenco prezzi della regione Abruzzo.

Quesito concernente la scheda, parte E5.4, punto p7. Le istruzioni per la compilazione della scheda prevedono l’indicazione in quel campo , fra l’altro, della spesa richiesta per lo smontaggio e il trasporto a ricovero dei materiali derivanti dallo smontaggio delle strutture provvisionali, laddove presenti, o l’importo del nolo nel caso che l’impresa intenda utilizzarli.
Vi chiedo cortesemente di voler chiarire:
dove siano reperibili gli elementi di apprezzamento da tenere a riferimento per l’una o l’altra ipotesi, sia in termini quantitativi sia in termini di prezzo, eventualmente differenziato per le varie tipologie di materiali e difficoltà operative;

Per le modalità di determinazione del costo per la rimozione delle opere provvisionali occorre fare riferimento a quanto previsto dall’art. 2 comma 10 del decreto n.1 dell’USRA. Per i prezzi occorre fare riferimento al prezzario vigente o , in difetto, ad analisi prezzi.
Se sia possibile rinviare la decisione al momento della stesura del progetto esecutivo, allorché saranno disponibili tutti gli elementi per una corretta valutazione, facendo rilevare ora la sola presenza delle strutture provvisionali.

E’ possibile rinviare la decisione alla presentazione del progetto parte seconda.

(25 marzo 2013 – ing. Davide de Angelis – ing.davidedeangelis@gmail.com)
Al rigo A11 viene previsto solo il rappresentante dell’aggregato e l’Amministratore del condominio.A volte c’è il Procuratore Speciale ed a volte c’è il rappresentante del fabbricato, come fare?

E’ richiesto il nominativo del presidente del consorzio o amministratore del condominio o avente titolo alla presentazione della domanda di contributo.
A B1.3 si chiede il codice identificativo del consorzio: che cos’è? e dove prenderlo?

Il codice identificativo del consorzio è stato attribuito dall’ufficio consorzi del comune.

Alla pagina 5/8 al punto B2, bisogna inserire una foto post-sisma del fabbricato riportante il prospetto del fabbricato? o una orto-foto?

E’ possibile inserire l’immagine su base cartografica CTR.

Al quadro C1 pag. 6/8 visto che il mio fabbricato è parte in muratura e parte in cemento armato (ampliamento di qualche anno), cosa devo riportare?

Indicare la tipologia prevalente.

Un fabbricato che ha solo gli imbotti in pietra (cornici lapidee) è di pregio?

Il pregio è attribuibile sulla base della presenza degli elementi indicati nelle tabelle allegate al decreto n.1 URSA.

Alla pagina 6/8 al rigo S1 vanno tutti gli onorari dei tecnici?come calcolarli in assenza di progetto esecutivo?

Occorre indicare tutti gli onorari dei tecnici coinvolti. Fare riferimento all’importo dei lavori determinato con il metodo parametrico. Con il progetto parte seconda sarà riproposta la parcella sulla base del computo metrico.

Alla pagina 1/16 al punto D1, per tipologia edilizia si intende quella predominante?
Si.

Al rigo Posizione all’interno dell’aggregato cosa devo mettere visto che il mio aggregato è con una sola unità strutturale ma in aderenza da un lato ad altro aggregato?

Testata.

Al rigo tipologia di edificio (edificio con vincolo diretto di pregio ecc) cosa devo mettere visto che il mio aggregato è formato da una sola unità strutturale ed ha di pregio solo gli imbotti delle finestre di facciata?

Pregio.

Al rigo anno di progettazione cosa devo mettere visto che trattasi di fabbricato di antica costruzione?

Indicare l’anno presunto di progettazione.

Non è il caso di togliere detta richiesta?

E’ utile per gli edifici di recente costruzione

Idem dicasi per anno di ultimazione della costruzione;

E’ utile per gli edifici di recente costruzione e per eventuali ampliamenti, modifiche, …

Circa l’ultimo intervento strutturale significativo eseguito sull’unità strutturale non viene previsto l’ampliamento, perchè?

L’ampliamento è compreso nelle tipologie indicate e previste dal DPR 380/01

Al punto D4 cosa si intende per esito conforme a quello rilevato nella fase emergenza?

E’ l’esito ritenuto valido tra quelli indicati nelle schede AeDES compilate nella fase dell’emergenza.

Idem dicasi per danno conforme, punto D5.1;
E’ il danno rilevato nella fase dell’emergenza e riportato nella scheda AeDES ritenuta valida.

Al punto D5.2 si parla solo di crolli ma nel mio caso crolli immediati non ce ne sono stati, ma il comune a seguito di ordinanza sindacale, ha proceduto alla demolire visto che la stramaggioranza dell’edificio era fortemente pericolante, è il caso di prevedere anche questo caso?

Trattandosi del rilievo del danno al punto D5.2 il crollo da indicare è quello provocato dal sisma.

Alla tabella D6.1 io che ho due tipi di murature (muratura e c.a.) nella stressa unità strutturale cosa devo mettere?

Nella colonne M1 e M2 inserire i due tipi di muratura con le relative percentuali di superficie in pianta.

Alla pagina 5/16 alla tabella in alto, se siamo in presenza di muratura le domande sono giuste, ma per un fabbricato con parte della struttura in muratura e parte in c.a. come rispondere a dette domande? cosa si intende per cordolo? per tiranti? soletta di controvento? ecc.la stessa cosa dicasi per la tabella dei solaio.

Anche negli edifici a struttura mista possono essere presenti : cordoli, tiranti, solette in calcestruzzo etc. Occorre rilevare la presenza di tali elementi.

Cosa si intende per “Presenza dei pareri (positivi) del Comune e del MiBac Abruzzo, se necessari?

Occorre indicare l’eventuale presenza di pareri rilasciati per l’intervento

Alla pagina 10/16 si parla di “presenza e conservazione di imbotti, cornici ecc” nel mio caso, gli imbotti ci sono ma visto che la porzione di fabbricato che aveva detti imbotti é stato demolita dal comune con il recupero degli stessi, visto che io li andrò a riinserire nel fabbricato posso conteggiali? in questo caso si intende una conservazione? e se li sposto o li ingrandisco, è sempre una conservazione? a volte la finestra per farla rispondere alle norme igienico sanitarie del comune si è costretti ad ingrandirla con inserimento di altro pezzo di imbotto, in questo caso è una conservazione? li posso conteggiare?

A tal proposito si richiama l’art.6 c. 7 del Decreto n.1 di USRA
“art.6 comma 7. Nel caso di edifici di pregio, con attestazione di interesse paesaggistico o con vincolo diretto ex D.lgs 42/04, art.10, comma 3, lettera a), demoliti, crollati completamente o parzialmente (crolli superiori al 25% in volume vuoto per pieno), si potrà beneficiare delle maggiorazioni previste per tali tipologie di edifici, solo nel caso in cui si proceda al ripristino integrale nel rispetto dello strumento urbanistico vigente”.

Alla pagina 12/16, nel caso in cui prima del sisma effettivamente c’erano orizzontamenti in legno ecc, mentre nella ricostruzione visto che si ricostruisce con altri materiali (es.c.a. ecc.), le maggiorazioni sono dovute?

No.

Alla pagina 12/16 all’ultimo rigo cosa si intende per Campagna indagini? e dove avere detti dati?

Si intendono le indagini strutturali e quelle geologiche – vedi art.4 Decreto n.1 USRA
“Art. 4 Sondaggi e prove sulle strutture
1. L’indennizzo massimo ammissibile per le indagini e le prove di tipo geologico‐geotecnico (GEO) e strutturali (STRU) è determinato nel limite di 12 €/mq iva inclusa per unità di superficie coperta lorda complessiva con i seguenti limiti:
a) per edifici singoli fino a 20.000,00 euro iva inclusa (STRU+GEO di cui alla lett.c );
b) ne caso di aggregati fino a 20.000,00 iva inclusa per UMI (STRU+GEO di cui alla lett.c );
c) fino a 6.000 euro iva inclusa per UMI per indagini sui terreni (GEO).
2. Al fine di limitare le prove e i costi per le indagini strutturali, geologiche e geotecniche, i tecnici incaricati, dovranno fare riferimento a dati esistenti se disponibili e/o alle banche dati in via di definizione di cui al DCD n.97 del 29.02.2012
3. Sono raccomandati saggi e sondaggi diretti su tutte le tipologie di murature e di orizzontamenti, soprattutto al fine di riconoscere le caratteristiche del tessuto murario, delle tipologie di solai e copertura, la presenza di cordoli e la qualità dei collegamenti.”

Alla pagina 13/16 vanno riportati il nominativo dei Proprietari delle maggiori quota delle diverse unità immobiliari?

Si.

Non é previsto la spesa per lo spuntellamento per quei fabbricati messi in sicurezza dal comune o dalla protezione civile.

Nel quadro economico della singola US è possibile inserire, eventualmente, altri costi ammissibili e documentati .
A tal proposito si richiama l’art.2 del Decreto n.1 USRA
“Art. comma 10.: Per quello che riguarda lo smontaggio di ponteggi o presidi di messa in sicurezza di proprietà del Comune di L’Aquila, se l’Impresa non intende riutilizzarli, dovrà provvedere al loro trasferimento e stoccaggio presso deposito autorizzato dal Comune con costo da riconoscere all’Impresa in sede di determinazione di contributo; se intende riutilizzarli, deve chiederne il nolo al Comune, detraendo gli oneri relativi, determinati sulla base della tariffa stabilita dal Comune, dal contributo concesso.”

Non è prevista la spesa dello smaltimento dell’amianto nel caso di demolizione e ricostruzione ecc.

Nel quadro economico della singola US è possibile inserire eventuali altri costi ammissibili e documentati.

(25 marzo 2013 – Ing. Laura Palumbo – laurapalumbo11@gmail.com)

In particolare vorrei sapere se è possibile optare per l’utilizzo della nuova procedura per il riconoscimento dei contributi con scheda parametrica per edifici/condomini di tipo E non facenti parte di aggregati, al di fuori del Centro Storico delle frazioni, per i quali è stata già presentata la richiesta di indennizzo ( entro il termine del 31/08/2011) ed integrazioni richieste da Cineas e Reluiss, ma che ad oggi ancora non hanno ottenuto un contributo definitivo.

In rifermento alla sua domanda si richiama l’art.1 del DPCM 4 febbraio 2013-03-25
DPCM 4 febbraio 2013 – Art. 1 – (Finalita e ambito di applicazione)
1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti dall’articolo 67-quater, comma 1 del decreto legge 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134 il presente decreto disciplina le procedure per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nei centri storici del Comune di L’ Aquila e degli altri Comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 come individuati all’art.67-quinquies, comma 3, del citato decreto-legge (di seguito denominati “altri Comuni del cratere”), fatte salve, per quest’ultimi, le procedure già riconosciute con l’approvazione dei Piani di Ricostruzione.

La seconda questione riguarda l’Edificio Singolo n.600 identificativo dell’aggregato 4907136. In qualità di tecnico incaricato, in data 06/08/2012 ho consegnato la domanda di concessione del contributo non inserendo la richiesta per il finanziamento finalizzato al superamento delle barriere architettoniche nelle parti comuni (decreto 59 del 29 aprile 2011 art. 1). Dovendo ora consegnare la scheda parametrica, qualora i condomini decidessero di optare per l’istallazione di un ascensore , è ancora possibile richiedere tale contributo e se si in quali limiti?

Non è chiara la domanda; la domanda di contributo va consegnata insieme alla scheda parametrica (vedi allegato sul sito del comune di Aq). La scheda parametrica può comprendere oneri per eventuali ascensori.

(25 marzo 2013 – Avv.Antonietta Ciccozzi – antonietta.ciccozzi@libero.it)
Nella mia qualità di Presidente di alcuni Consorzi obbligatori e, alla luce di quanto precisato al punto B6 dell’allegato 4 al decreto attuativo n. 1 del responsabile dell’URS, laddove testualmente si legge “-per il titolo di proprietà è valido l’atto costitutivo del Consorzio”, sono a richiedere i seguenti ulteriori chiarimenti in considerazione di specifiche problematiche verificatesi in sede di costituzione dei Consorzi.
In particolare:
• -premesso che in base al D.C.D. n. 12/10 ai fini della costituzione dei Consorzi obbligatori i soggetti titolari del diritto di proprietà e di altro diritto reale possono formulare proposta di individuazione dell’aggregato;
• premesso che nello schema di statuto-atto costitutivo allegato al richiamato D.C.D. n. 12/10, adottato dai consorzi costituiti e costituendi, è espressamente specificato, all’art. 3: “possono aderire al consorzio i proprietari e titolari dei diritti reali di usufrutto, uso e abitazione sugli immobili che facciano parte di edifici inclusi nell’aggregato di cui all’art. 2 che non abbiano sottoscritto il presente atto e che ne facciano richiesta al Presidente del consorzio”;
• premesso, ancora, che ai sensi dell’art. 2 del DPCM del 4.2.2013: “hanno accesso ai contributi previsti per la ricostruzione, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, i proprietari ovvero i titolari di altro diritto reale di godimento sulle unità immobiliari ubicate nel Comune di L’Aquila e negli altri Comuni del cratere, da sottoporre a riparazione o ricostruzione in conseguenza dei danni provocati dal sisma”.
• premesso, infine, che in sede di costituzione dei consorzi o con successive richieste di adesione presentate ai Presidenti dei consorzi stessi, è stata dichiarata, in alcuni casi, la titolarità del diritto di proprietà per possesso ultraventennale continuato ed esclusivo dell’immobile facente parte dell’aggregato, con contestuale produzione in Assemblea di atti di notorietà redatti alla presenza di testimoni o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà o, ancora, scritture private non autenticate;
• premesso, infine che la Struttura Tecnica di Missione del Commissario Delegato, con parere del 20.5.2011, Prot. n. 1110, che si allega alla presente per ogni opportuna conoscenza, ha testualmente chiarito “posto che l’acquisto del diritto in forza di usucapione avviene ex lege nel momento stesso in cui matura il termine normativamente previsto…il richiedente ha diritto al contributo ai sensi delle OPCM 3779/09 e 3790/09 qualora certifichi che, al 6 aprile 2009, sussistevano tutti i presupposti necessari ai fini dell’usucapione. Successivamente la veridicità di una simile autocertificazione potrà essere accertata mediante la produzione della sentenza conclusiva del procedimento per il riconoscimento dell’usucapione che dichiari che il diritto di proprietà era già stato acquistato alla data del 6 aprile 2009”.
Tutto quanto sopra premesso
Chiedo di conoscere se, in presenza di situazioni, quali quelle sopra rappresentate, ed ai fini della richiesta di contributo da parte del Consorzio, è sufficiente al momento della presentazione allegare alla stessa l’atto costitutivo e le successive adesioni effettuate sulla base di autodichiarazioni attestanti il possesso ultraventennale, con riserva di regolarizzare successivamente quelle situazioni in cui non vi è ancora un formale titolo dichiarativo della proprietà.
Si è possibile

Chiedo, inoltre, un parere circa gli adempimenti da adottare, da parte del Consorzio, nell’ipotesi in cui gli immobili facenti parte dell’aggregato debbano essere demoliti e ricostruiti, anche con diversa sagoma e volume (situazione alquanto probabile).
In tal caso, infatti, venendosi a creare una comunione non volontaria tra i consorziati – i quali diventano cointestatari pro quota, in proporzione ai millesimi delle rispettive proprietà sui fabbricati, dell’area di sedime, rappresentante il presupposto per una futura divisione dell’edificio da ricostruire, per la quale necessita l’unanime partecipazione di tutti i comunisti – si dovrà necessariamente sottoscrivere, prima della demolizione, un atto nel quale siano ben individuate le future unità immobiliari da attribuire ad ognuno dei consorziati ad avvenuta ricostruzione.
Il problema che oggi si pone è quello relativo alla impossibilità della sottoscrizione del citato atto di divisione futura in conseguenza di particolari situazioni venutesi a creare, quali ad esempio, la irreperibilità di proprietari emigrati all’estero, dei quali non si conoscono gli indirizzi di residenza, il decesso di altri e la estrema difficoltà di individuare tutti gli eredi e le loro domiciliazioni, gli acquisti avvenuti con scritture private non autenticate i cui venditori sono deceduti ed altre situazioni ancora che attualmente impediscono la partecipazione alla divisione.

La posizione potrebbe essere regolarizzata, sulla base delle direttive dell’USRA, in sede di presentazione del progetto parte seconda.

(4 aprile 2013 – Ordine degli Architetti della provincia dell’Aquila – infolaquila@archiworld.it)
La scheda parametrica presenta problematiche sotto l’aspetto della funzionalità e pertanto, si richiede la certificazione informatica da parte dei soggetti che l’hanno elaborata.

La scheda parametrica, attualmente in uso, è stata adeguatamente testata e non è stata rilevata alcuna anomalia di funzionamento, essa costituisce il riferimento valido per la determinazione del contributo concedibile. I criteri di calcolo possono essere ulteriormente documentati e illustrati insieme al suo funzionamento con incontri tecnici programmati con USRA. Non si ritiene necessaria una certificazione informatica, dato che si tratta di un prodotto di un’Amministrazione Pubblica.

È eccessivamente complessa ed articolata in rapporto agli obiettivi della stessa che sono quelli di consentire all’Amministrazione una programmazione economica e strategica degli interventi.

La scheda, redatta per oltre 2000 aggregati nel 2010, che accompagnava le proposte di intervento ai sensi del DCD 3/2010, aveva funzione di programmazione economica e strategica degli interventi ed è servita per la stima dei costi del Piano di Ricostruzione.
Il progetto parte prima, che comprende la scheda parametrica, è un passo avanti verso la esecuzione degli interventi (così come previsto dal DPCM 4 febbraio 2013 e rappresenta una parte significativa del progetto esecutivo.
La scheda progetto, oltre alla sintesi dei dati del progetto, comprende le seguenti parti fondamentali :
• Descrizione del danno : da eseguire con le modalità della scheda AeDES ampiamente utilizzata nella fase dell’emergenza;
• Descrizione della vulnerabilità : si tratta di una descrizione guidata dell’edificio di facile esecuzione avendo la disponibilità dei rilievi e dei saggi dell’edificio.
• Determinazione delle maggiorazioni per pregio, interesse paesaggistico, vincolo: per determinare tali maggiorazioni occorre riconoscere gli elementi indicati nelle tabelle, concordate con Mibac, allegate al decreto n.1 USRA.
• Superfici e dati delle unità immobiliari da determinare con la stessa metodologia prevista dalla procedura precedente.

È possibile la compilazione solo se si è già in possesso di tutti i rilievi dettagliati,prove strutturali, indagini geologiche e geotecniche , relazione geologica etc,…

La scheda è parte integrante del progetto parte prima e consente la determinazione dell’indennizzo concedibile. Il Progetto parte prima rappresenta una parte significativa del progetto complessivo e comprende: rilievo geometrico, analisi del danno, calcolo delle superfici, dati delle proprietà, individuazione degli elementi di pregio e interesse storico artistico, indagini sulle strutture e sui terreni etc. La compilazione della scheda è possibile in tempi rapidi soltanto se si dispone di tali elementi.

Non contempla il recente aggiornamento del costo base/mq dell’edilizia pubblica residenziale pari al 7.7% deliberato dalla Regione Abruzzo.

L’aggiornamento del costo di costruzione per l’edilizia pubblica residenziale sarà inserito nella scheda progetto a seguito dell’autorizzazione alla sua applicazione da parte dei soggetti istituzionali competenti.

Impone l’incremento per l’interesse paesaggistico anche agli edifici vincolati che andrebbero invece trattati secondo le ordinanze vigenti e sottoposti all’esame dell’unico organismo titolato che è la Soprintendenza ai Bap.

La scheda consente di selezionare la tipologia dell’edificio e di attivare la tabella corrispondente (pregio, interesse e vincolo); le tabelle sono state concordate con la Soprintendenza d’Abruzzo.

Non prevede l’introduzione delle opere di spuntellamento che in alcuni casi sono sensibili se si considera che in numerosissimi aggregati si è superato il milione di euro per la messa in sicurezza. Inoltre, non consente l’introduzione della spesa relativa all’occupazione di suolo pubblico per i ponteggi e per le aree di stoccaggio e lavorazione, né consente l’introduzione di oneri speciali per la sicurezza.

Nel quadro economico è possibile inserire altri importi ammissibili ad indennizzo opportunamente documentati. A tal proposito si richiama l’art.2 comma 10 del decreto n.1 di USRA.

Per il restauro storico artistico è necessaria una relazione perizia con ulteriori costi alle attività propedeutiche alla progettazione.

Tali interventi, non coperti da indennizzo nella procedura ai sensi della OPCM 3790/2009 …., necessitano di una stima da parte di tecnico qualificato in quanto non possono essere determinati in modo parametrico e concorrono all’importo delle spese tecniche.

Crea situazioni oggettive di disparità di trattazione nella valutazione del pregio e della vulnerabilità.

Il pregio, da un lato e la vulnerabilità, dall’altro, sono valutati in modo rispondente agli obiettivi di equità del contributo. Non sono state evidenziate situazioni di disparità, che, se segnalate, possono essere esaminate e discusse.

Non consente fattivamente l’introduzione di correttivi nel caso in cui il professionista riscontra un livello di danno diverso da quello riportato nella scheda AeDES.

Il calcolo del livello di danno è indipendente dalla modalità con cui è stato rilevato; è possibile inserire nel menu il danno non conforme a quello rilevato nella originaria scheda AeDES.

Inserisce le spese per il geologo insieme alle spese tecniche dei progettisti che hanno oneri di legge quali previdenza.

Nella scheda è previsto l’inserimento dell’importo complessivo per spese tecniche comprendente : progettazione direzione lavori, sicurezza, geologo, collaudo, etc ….
L’importo inserito nella scheda rappresenta una stima del’importo per spese tecniche che potrà essere determinato in modo definitivo soltanto sulla base del computo previsto dal progetto parte seconda.

Paradossalmente non consente alcun incremento di pregio per gli aggregati demoliti (Onna).

Il modello parametrico consente attualmente l’incremento di pregio per gli edifici demoliti a condizione del ripristino integrale (art. 6 comma 7 del decreto n.1 di USRA).

Le risposte ai quesiti dell’Ordine degli Architetti in formato .pdf

Le risposte ai quesiti dell’Ordine degli Ingegneri in formato .pdf

(8 aprile 2013 – Ing.Andrea Rossi, L’Aquila – mail: andrearossi11978@libero, andrea.rossi5@ingpec.eu)
Se un fabbricato che beneficia di una maggiorazione per beni di interesse paesaggistico affaccia su un asse principale e non viene diviso in US tutto il fabbricato riceve l’ incremento per il succitato affaccio. Qualora però lo stesso aggregato venga diviso in US l’incremento ricade solo sulla US prospiciente all’asse principale. Come bisogna comportarsi in questo caso? attribuire l’affaccio a tutte le US o non dividere l’aggregato in US con conseguenti problematiche relative alle limitazione delle caselle presenti nella scheda?


In presenza di una o più facciate su strada principale la maggiorazione è attribuita all’intera US. La divisione in US di una UMI (porzione di aggregato) o aggregato deve prescindere dal riconoscimento della maggiorazione. A tal proposito si richiama la definizione di Unità Strutturale riportata nel Grossario pubblicato sul sito USRA :
“US – UNITA’ STRUTTURALE = EDIFICIO – Per US si intende una parte di un aggregato strutturale costituita da uno degli edifici che lo compongono. L’US o edificio costituisce anche l’oggetto di riferimento della scheda AeDES per la valutazione di danno e agibilità. Nella Circolare 2 febbraio 2009, n.617, al paragrafo C8A.3 dell’Appendice al Cap.8, si legge: “Per la individuazione dell’US da considerare si terrà conto principalmente della unitarietà del comportamento strutturale di tale porzione di aggregato nei confronti dei carichi, sia statici che dinamici. A tal fine è importante rilevare la tipologia costruttiva ed il permanere degli elementi caratterizzanti, in modo da indirizzare il progetto degli interventi verso soluzioni congruenti con l’originaria configurazione strutturale. L’individuazione della US viene comunque eseguita caso per caso, in ragione della forma del sistema edilizio di riferimento cui appartiene l’US, della qualità e consistenza degli interventi previsti e con il criterio di minimizzare la frammentazione in interventi singoli. Il progettista potrà quindi definire la dimensione operativa minima, che talora potrà riguardare l’insieme delle unità immobiliari costituenti il sistema, ed in alcuni casi porzioni più o meno estese del contesto urbano. L’US dovrà comunque avere continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse.”
Il 25-10-2012 è stata pubblicata dal Comune l’Intesa sottoscritta dal Direttore Regionale per i Beni e le Attività Culturali per l’Abruzzo e il Sindaco di L’Aquila in merito all’attestazione dell’interesse paesaggistico riguardante gli edifici appartenenti al nucleo antico della città di L’Aquila. Tale accordo prevede il riconoscimento di interesse paesaggistico per la sola zona A del centro storico di L’Aquila. Tutti gli altri centri storici (frazioni e comuni del cratere) non beneficiano di questo riconoscimento. Nella compilazione della scheda gli incrementi per il valore paesaggistico non potranno essere attributi a nessun fabbricato presente nelle frazioni per i quali è previsto solo un incremento in caso di edifici ci pregio . Tale discriminazione di fatto annulla il valore del tessuto storico della frazioni che non ricadono in nessuna maggiorazione prevista per gli edifici di pregio. Paradossalmente lo stesso fabbricato se esterno al perimetro del centro e trattato con le vecchie ordinanze beneficerebbe di un contributo maggiore. in nessun caso la scheda prevede incrementi per le difficoltà di cantiere (peraltro contemplate anche dal prezziario regionale in misura del 20%). Caso estremo e paradossale è quello Paganica, dove una grande porzione del Centro storico è soggetta a vincolo paesaggistico indiretto (art 146 D.Lgs 42/2004 vincoli ex RD n°1497/39). Tale vincolo obbliga i tecnici a richiedere il parere alla Sovrintendenza, limita e definisce i tipi di interventi sui fabbricati però non contribuisce all’aumento del contributo base. Che tipo di incremento va applicato nel centro storico di Paganica e in tutti quei centri storici dove è presente un vincolo paesaggistico indiretto?


Per gli edifici al di fuori della zona A di PRG del centro storico di L’Aquila le maggiorazioni ammissibili sono per pregio ai sensi del DCD 45/2010 e per vincolo diretto ai sensi del Dlgs 42/2004.

(9 aprile 2013 – ing. Armando Carducci – mail: armando.carducci@libero.it)
Scrivo a proposito di un edificio del centro, in muratura che ha riportato principalmente delle lesioni su uno degli angoli, probabilmente per un cedimento di fondazione, e che quindi potrebbe veder compromesso il comportamento “scatolare”. Tale edificio è stato classificato ufficialmente dal comune F/B ai fini del progetto. Mi domando come mai la tabella 1 degli indennizzi riportata sia nel Decreto dell’Ufficio Speciale (Art.2 comma 4) che a pag. 48 delle istruzioni parte 1 della scheda P.E.R. (a prescindere dai differenti importi) per gli esiti A, B, C ed E0 prevede il solo livello di indennizzo L0 quando il livello non è solo funzione del danno ma anche della vulnerabilità e quindi potrebbe un edificio classificato B come quello in questione avere anche un livello L1 o addirittura L2 in base alle tabelle riportate a pag. 2 e 48 delle istruzioni (relazione di L con D e V)?

Per gli edifici con esiti A,B,C il livello di contributo massimo concedibile è pari a L0=700 euro/mq. In base all’art.4 co.1 del DPCM 4 febbraio 2013 il contributo è determinato in modo parametrico attraverso una analisi preliminare del danno e della vulnerabilità e non può essere superiore ai livelli di contributo indicati nella tabella 1 di cui all’art.1 co.4 del decreto n.1 USRA. Ai sensi dell’art.2 comma 7 del DPCM 4-2-1013 “in caso di esiti discordanti il progettista incaricato per la redazione del progetto provvede alla compilazione della scheda AeDES, il cui esito dovrà essere verificato e validato dall’Ufficio speciale per il Comune di Aquila e dagli Uffici Territoriali per gli altri comuni del cratere, in sede di presentazione del progetto parte prima o, motivatamente, del progetto parte seconda”.

(9-11 aprile 2013 – Federica Totani – mail:federicatotani@gmail.com)
Mi potete confermare che si può presentare la scheda parametrica per chiedere il finanziamento per la riparazione delle parti comuni di un edificio in centro storico delle frazioni, seconda casa di unico proprietario? (art. 2 comma 12 decreto n.1 USRA)

Ai sensi dell’art.2 comma 12 del decreto USRA n.1 “L’indennizzo per le parti comuni è riconosciuto per intero, anche nel caso di edificio singolo costituito da un’unica unità immobiliare e/o di un unico proprietario. Ai sensi del co.13 dello stesso decreto “L’indennizzo per le finiture non connesse agli interventi strutturali, per le singole U.I. è riconosciuto, nei limiti dell’indennizzo massimo concedibile e delle priorità di cui al precedente comma 10:
a) per intero per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale;
b) con il limite di 100 euro/mq. per le unità immobiliari ad uso abitativo diverso dalla prima casa;
c) con il limite di 150 euro/mq per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da quello abitativo [produttivo, commerciale, professionale].”
In tutti i casi previsti dal Decreto n.1 USRA possibile presentare il progetto parte prima con gli allegati previsti dallo stesso decreto compresa la scheda parametrica.

Le maggiorazioni per il pregio storico artistico :gli imbotti in pietra, i balconi in pietra, le ringhiere in ferro battuto ed elementi simili non esplicitamente citati nella scheda vanno compresi nella categoria “decori lapidei ed altri elementi decorativi (numero elementi)”?

Nel caso si riferisca alla maggiorazione per gli edifici di pregio ai sensi del DCD 45/2010 i decori lapidei e gli altri elementi decorativi di pregio , opportunamente documentati, possono essere ricompresi in tale categoria.

Se tali elementi sono documentati da foto, ma andati persi nei crolli o nelle demolizioni, possono essere inseriti nelle maggiorazioni e ripristinati nella ricostruzione, se ricreati fedelmente agli originali (basandosi dati fotografici)?

Si

(9 aprile 2013 – Ing. Annalisa Taballione – mail: annalisataballione@gmail.com)
Nel caso specifico di un fabbricato in c.a. realizzato nel 1962 e non soggetto a vincolo diretto che presenta caratteristiche dei materiali molto scadenti e quasi al limite della sostituzione di cui al punto E1.4 ma per cui la sostituzione da scheda parametrica non risulta ammissibile (PUNTI E1.1, E1.2, E1.3, E1.4, E1.5: NO; SOSTITUZIONE EDILIZIA AMMESSA: NO): è facoltà dei proprietari optare per la sostituzione edilizia nei limiti del contributo, indipendentemente dal punto SOSTITUZIONE EDILIZIA AMMESSA: NO, senza procedere col progetto di riparazione (sostituzione volontaria)

Art.7 comma 8 Decreto USRA n.1 : “Per gli edifici ordinari di cui al punto a) del precedente comma 1 e per quelli valutati e/o ritenuti incongrui dall’Ufficio Speciale è ammissibile la sostituzione edilizia in sito nei limiti del contributo massimo concedibile”.
In caso affermativo, l’ipotesi di procedere con sostituzione edilizia deve essere argomentata nell’ambito della scheda parametrica progetto parte I? Come e dove?
L’ipotesi di sostituzione edilizia può essere argomentata nella scheda parametrica in modo sintetico nelle sezioni B1.12 e B1.14 e può essere illustrata nella relazione di progetto.
Nelle stesse ipotesi di cui ai punti precedenti, tale edificio va trattato come “di interesse paesaggistico”, “ordinario” o “incongruo”?

Per gli edifici con attestazione di particolare interesse paesaggistico (L. 77/2009 Art. 14 co. 5 bis e art.3 comma 1) ai sensi dell’art.6 co. 4 “le proposte di demolizione e ripristino devono essere approvate dalla Commissione Pareri in sede di istruttoria del progetto parte prima, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti”.
Visto che per l’edificio in esame i punti E1.1-E1.5 sono negativi (PUNTI E1.1, E1.2, E1.3, E1.4, E1.5: NO), l’unica condizione per procedere con sostituzione edilizia è impostare che l’edificio sia “incongruo”. In merito a ciò il Comune dell’Aquila elaborerà una mappa per individuare tutti gli edifici incongrui o resta facoltà del richiedente, prima della pubblicazione della mappa, asseverare tale condizione?

In base all’art.7 co.1 del DPCM 4 febbraio 2013 “Al fine di favorire la riqualificazione e il rinnovamento urbano dei centri storici, il Comune può introdurre specifiche disposizioni volte alla demolizione e alla ricostruzione di edifici in cemento armato o comunque ritenuti incongrui dalla commissione pareri. In tali casi la ricostruzione può prevedere nuove definizioni tipologiche costruttive, in ossequio alle attuali conoscenze antisismiche, sempre nel rispetto del carattere dell’ambiente urbano storico.”
La richiesta per il riconoscimento di edificio “incongruo”può essere effettuata dagli aventi diritti con la presentazione del progetto.
E’ scontato sottolineare che la pubblicazione della mappa, se prevista, non può pregiudicare le scadenze dei 45gg /90gg per la consegna progetto parte I, di cui al Decreto n.1 dell’U.S.R.A..

La scadenza per la consegna dei progetti non è collegata al riconoscimento degli edifici incongrui.

Nella scheda parametrica il punto “Presenza dei pareri (positivi) degli Enti Preposti, se necessari” – punto E1 – si riferisce a pareri già acquisiti prima del deposito del progetto parte I o acquisibili anche in fase parte II?

Si riferisce alla eventuale presenza di pareri già acquisiti.

(10 aprile 2013 – Lucia Moriconi – mail : areatecnica@mging.it)
In merito alla compilazione della scheda in oggetto: nel quadro economico l’IVA sui lavori va considerata al 10 ovvero al 21%?
L’iva sui lavori va considerata come per legge che nella maggior parte dei casi per lavori è pari al 10%;

Nel caso di un aggregato classificato E in cui alcuni appartamenti risultavano affittati mediante regolare contratto al momento del sisma l’indennizzo viene concesso come se fossero abitazioni principali? Altrimenti come devono essere considerati?
L’indennizzo è rilasciato per intero per le Unità Immobiliari destinate ad abitazione principale anche se in affitto con regolare contratto al momento del sisma.
Art.2 Decreto USRA n.1 “L’indennizzo relativo al costo per la esecuzione degli interventi sulle parti comuni e sulle parti private è rilasciato per intero, a seconda dei casi, al proprietario dell’edificio, o all’amministratore del condominio o al Presidente del Consorzio o al delegato; nella definizione dell’indennizzo e nel computo metrico dovrà essere distinto l’indennizzo per le parti comuni e quello per le parti private con indicazione delle somme attribuite a ciascuna unità immobiliare.
1. L’indennizzo per le parti comuni è riconosciuto per intero, anche nel caso di edificio singolo costituito da un’unica unità immobiliare e/o di un unico proprietario.
2. L’indennizzo per le finiture non connesse agli interventi strutturali, per le singole U.I. è riconosciuto, nei limiti dell’indennizzo massimo concedibile e delle priorità di cui al precedente comma 10:
a) per intero per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale;
b) con il limite di 100 euro/mq. per le unità immobiliari ad uso abitativo diverso dalla prima casa;
c) con il limite di 150 euro/mq per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da quello abitativo [produttivo, commerciale, professionale]”.

(11 aprile 2013 – Ing. Adriano Canonico – mail : ingcanonico@tin.it)
Chiedo cortesemente alcuni chiarimenti per la compilazione della domanda per la richiesta degli indennizzi mediante Mod.USRA.
L’oggetto è un aggregato edilizio ben definito (quindi non suddiviso in porzioni individuate dal comune), con più proprietari di diverse unità immobiliari distinte ed in comproprietà. L’importo complessivo è riferito all’importo del contributo massimo ammissibile derivante dalla scheda parametrica?

Si

Il numero consorzio è il codice fiscale dello stesso?
Trattasi del numero attribuito dall’ufficio consorzi del Comune.

Il numero edificio cosa indica?
Si riferisce alla numerazione delle US=edificio.
Il Numero indica quello della unità immobiliare di proprietà?
Si.

Il TITOLO cosa indica?
Proprietario, usufruttuario, ….. (vedere nota).

Se l’unità immobiliare è stata realizzata in epoca remota senza titolo edilizio comunque non è sprovvista dello stesso? in questo caso si può dichiarare che per esso il titolo edilizio è non rilevabile?
Nel caso di edificio costruito in epoca remota in assenza di modifiche eseguite recentemente e il titolo edilizio non è rilevabile indicare l’epoca presunta di costruzione (vedere punto d).
(12 aprile 2013 – Ing. Alessio Polo – mail : alessio_polo@hotmail.com)

La dichiarazione di opzione fatta il 30 gennaio 2013 riguardante un aggregato sito in Arischia con esito di agibilità “B” (prima unità strutturale) ed “A” (seconda unità strutturale);
che il progetto di detto aggregato sarà di tipo “intevento locale”, dato gli esiti di agibilità sopra elencati:
che per detta tipologia di intervento non occorrono rindagini geologiche e/o strutturali;
che la scheda parametrica ha anche dei campi dove inserire tali informazioni.
Vorrei chiedere se la scheda parametrica ha dei problemi per il calcolo del limite del contributo(scopo della scheda) con l’assenza dei dati delle indagini geologiche e sulle strutture?

Per gli edifici con esiti A,B,C il livello di contributo massimo concedibile è pari a L0=700 euro/mq.
In base all’art.4 co.1 del DPCM 4 febbraio 2013 il contributo è determinato in modo parametrico attraverso una analisi preliminare del danno e della vulnerabilità e non può essere superiore ai livelli di contributo indicati nella tabella 1 di cui all’art.1 co.4 del decreto n.1 USRA.
Ai sensi dell’art.2 comma 7 del DPCM 4-2-1013 “in caso di esiti discordanti il progettista incaricato per la redazione del progetto provvede alla compilazione della scheda AeDES, il cui esito dovrà essere verificato e validato dall’Ufficio speciale per il Comune di Aquila e dagli Uffici Territoriali per gli altri comuni del cratere, in sede di presentazione del progetto parte prima o, motivatamente, del progetto parte seconda.”
Nel caso degli edifici in muratura è possibile determinare la vulnerabilità anche in assenza di indagini strumentali sulla struttura; sono sufficienti dei saggi per rilevare la tipologia di muratura e gli altri elementi strutturali; la relazione geologica occorre nel caso in cui è necessario determinare il coefficiente Ss e St.

(13 aprile 2013 – arch. patrizia rugginelli fanini – mail: rugginellifanini@libero)
L’aggregato in oggetto è costituito da 2 Us, una in muratura e l’altra in struttura a telaio in c.a.
Tra le due non è presente un adeguato giunto sismico, a seguito del sisma infatti le strutture hanno subito danni da martellamento.
L’intervento più idoneo si ritiene sia la sostituzione edilizia della US in muratura portante (peraltro con un evidente livello di danno e caratterizzata da altri elementi di vulnerabilità), con la ricostruzione di un edificio in c.a. con adeguato giunto sismico rispetto all’altra US.
Non sembra possibile ricondurre la situazione descritta a quelle indicate nella scheda parametrica come condizioni necessarie per poter operare la scelta della sostituzione. Si riterrebbe tuttavia opportuno poter inserire fin da questa fase della progettazione l’opzione della sostituzione edilizia della US di cui sopra e si chiede pertanto un parere in merito al procedimento più corretto da seguire.

E possibile procedere alla sostituzione edilizia nell’ambito del contributo concedibile ai sensi dell’art. 6 comma 8 del Decreto USRA n.1.

(13 aprile 2013 – Sergio Di Giandomenico – mail: sergiodg@excite.it)
Sono proprietario di un edificio in corso di costruzione sito in Paganica (AQ) del quale a oggi è stata realizzata solo la struttura in cemento armato, ma che una volta completato si compone di due unità immobiliari. L’edificio non ricade nel centro storico.
Il sisma del 6 aprile 2009 ha causato lesioni su pilastri e nodi trave-pilastro (parti comuni).
L’immobile, a seguito del sopralluogo dei tecnici della Protezione Civile, è stato classificato Inagibile.
Vi chiedo se attualmente sono previsti contributi di cui poter beneficiare per eseguire i lavori di riparazione.

L’edificio rientra nella disciplina prevista dal DPCM 4 febbraio 2013 (rif. Art.1).

(15 aprile 2013 – MAURIZIO GAUDIERI – mail : mauriziogaudieri@libero.it)
Nella scheda parametrica nella tabella generale del calcolo delle superfici, nel paragrafo 5.1 e 5.3 chiede gli estremi catastali con le categorie. Laddove all’interno dell’aggregato vi sono porzioni di fabbricato rurale, come dobbiamo intervenire con le categorie catastali?

Nel menù sono previste tutte le categorie catastali compresa quella rurale.

Con la scheda di convenienza economica era possibile demolire un fabbricato perchè necessitava di ristrutturazione con una spesa superiore a quella finanziata per la demolizione ricostruzione. Oggi la scheda parametrica sembra non ammette più tale possibilità. La scheda è settata per i soli casi riportati nell’art. 5 OPCM 3881; nei casi in cui il fabbricato è molto danneggiato, non ha pregi, non rientra nella casistica dell’art. 5 e necessita di una spesa di ristrutturazione superiore a quella necessaria alla demolizione e ricostruzione, come bisogna compilare la scheda o come bisogna interpretarlo?

Il modello parametrico è basato su una analisi danno vulnerabilità per determinare il contributo concedibile; la demolizione è ammessa nei limiti del contributo concedibile per gli edifici ordinari e ritenuti incongrui ai sensi dell’art.6 comma 8 del Decreto USRA n.1; per gli altri casi è necessario il Parere dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione.
I casi possibili per la sostituzione edilizia sono illustrati nel citato art.6 del Decreto n.1 USRA

(17 aprile 2013 – Ordine Architetti L’Aquila -mail: infolaquila@archiworld.it)
La scheda parametrica presenta numerosissime problematiche sotto l’aspetto della funzionalità altrimenti non si spiegherebbero i continui aggiornamenti della scheda stessa.
La scheda è stata pubblicata a gennaio 2013 ed è stata aggiornata il 12 marzo 2013 dopo la pubblicazione del DPCM 4 febbraio 2013 unitamente alla modulistica per la presentazione delle domande di contributo. La scheda pubblicata il 12 marzo contiene modifiche non sostanziali e consente di importare i dati dalla precedente versione.

La certificazione per la Pubblica Amministrazione è obbligatoria e deve essere fatta da un ente certificatore accreditato.

Le istruzioni pubblicate sul sito USRA e i chiarimenti forniti all’Ordine degli ingegneri di L’Aquila, per la determinazione del livello di danno, illustrano le operazioni di calcolo previste al suo interno. La scheda è realizzata in Microsoft excel ampiamente certificato. Eventuali schede non conformi a quella pubblicata saranno validate in sede di istruttoria.

La scheda parametrica è complessa altrimenti non si spiegherebbero gli innumerevoli quesiti posti dai tecnici.
I quesiti pervenuti all’indirizzo sisma2009.aquila@gmail.com (circa 120) sono in numero limitato rispetto al numero dei progetti che possono essere redatti con la nuova procedura. Essi riguardano la nuova procedura, in generale, e in parte l’utilizzo della scheda parametrica. Sono stati consegnati numerosi progetti con la nuova procedura che attualmente sono in fase di esame.

Si afferma che la compilazione della scheda è possibile in tempi rapidi soltanto se si dispone di tutti gli elementi (rilievo geometrico, analisi del danno, calcolo delle superfici, dati della proprietà, individuazione degli interventi di pregio e interesse storico artistico, indagini sulle strutture e sui terreni ecc); ma chi non è in possesso di tali dati, perché non ha potuto anticipare le spese, perde l’indennizzo?
La redazione del progetto parte prima, come previsto dalla normativa per la ricostruzione e dal DPCM 4 febbraio 2013, rientra tra i compiti dei progettisti incaricati per la redazione dei progetti di ricostruzione. La nuova procedura semplifica l’attività dei progettisti consentendo loro di consegnare il progetto in due parti ed evitare di eseguire la seconda parte in tempi ristretti.

Si afferma che per l’aggiornamento del costo di costruzione per l’edilizia residenziale occorre l’autorizzazione da parte dei soggetti istituzionali competenti!! E chi sono? Non sono forse la regione e/o lei che è il responsabile dell’ufficio ricostruzione del comune di L’Aquila incaricato con contratto prot. 25722 dell’11 aprile 2013?
Il costo di ricostruzione di cui al Decreto USRA n.1 potrà essere aggiornato in sede di presentazione del progetto parte seconda. L’indicizzazione del costo di costruzione è previsto dalla normativa per la ricostruzione di cui al DPCM 4 febbraio 2013. Sono previsti incontri con le parti sociali per aggiornamento del prezzario regionale collegato al costo di costruzione.

Non è vero che è possibile inserire nel QE riepilogativo dell’UMI le spese per le opere di spuntellamento e per l’occupazione di suolo pubblico. L’unico modo per potere inserire è riportandole impropriamente (creando confusione) in un QE relativo ad una US (consiglio dell’ing. Antonio Martinelli del CNR).
Nel quadro economico di ciascuna US è possibile inserire altri costi aggiuntivi al contributo concedibile determinato con il modello parametrico previsti dal DPCM 4 febbraio 2013 e Decreto USRA n.1 tra cui la rimozione delle opere di messa in sicurezza. Gli importi richiesti dovranno essere documentati come previsto dall’art.2 comma 10 del decreto USRA n.1.

Chi deve sostenere le spese per la redazione delle perizia sulle opere di restauro storico artistico?

Le opere di restauro storico artistico, non coperti da indennizzo nella procedura ai sensi della OPCM 3790/2009 …., necessitano di una stima da parte di un tecnico qualificato in quanto non possono essere determinati in modo parametrico. Tali lavori concorrono all’importo delle spese tecniche e all’anticipazione delle stesse del 2% previsto dal decreto USRA n.1.

Vi sono palesi situazioni oggettive di disparità di trattazione nella valutazione della vulnerabilità (esempio un palazzo con un salone di 20*8 m è uguale ad un palazzo con n.10 saloni di 20*8 m).
La condizione di vulnerabilità è rilevata in presenza di almeno un indicatore significativo che potrebbe favorire un danno grave all’edificio in caso di azione sismica. Eventuali casi particolari possono essere esaminati in sede di istruttoria.

Per quanto attiene la possibilità di inserire nel menù il danno non conforme a quello rilevato nella originaria scheda AeDES si allega la nota dell’ing. Pierluigi De Amicis.
Nella scheda è possibile inserire il danno non conforme a quello rilevato con la scheda AeDES.  L’osservazione dell’ing. De Amicis riguarda invece la possibilità di inserire un esito non conforme a quello rilevato con la fase dell’emergenza. Il citato articolo 2 prevede 3 possibilità :
• esisti discordanti : presenza di più schede con esiti discordanti sullo stesso edificio o discordante da quello rilevato dal progettista in sede di redazione del progetto parte prima ;
• presenza di schede con esiti D o F;
• assenza di scheda di agibilità.
In questi casi il progettista incaricato per la redazione del progetto, ai sensi dell’art.2 comma 7 del DPCM 4 f4bbraio 2013 “provvede alla compilazione della scheda AeDES il cui esito dovrà essere verificato e validato dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L’Aquila e dagli Uffici Territoriali per gli altri comuni, in sede di presentazione del progetto parte prima o, motivatamente, del progetto parte seconda. della progettazione può prevedere”

Si afferma che la stima per spese tecniche potrà essere determinata in modo definitivo soltanto sulla base del computo previsto dal progetto parte seconda ma nella parte prima come si calcola non essendoci un computo metrico?
Nel progetto parte prima viene riconosciuto un importo forfetario pari al 2 % dell’importo del contributo a titolo di acconto sulla parcella professionale, che verrà successivamente determinata sulla base del computo previsto nel progetto parte-seconda: non occorre quindi allegare alcun calcolo di parcella al progetto parte-prima (vedi Allegato 4 al Decreto n 1 dell’USRA).

Che cosa si intende per ripristino integrale per il quale si invoca l’art.6 comma 7 del decreto n.1 e con quali fondi può essere attuato (vedi edifici Onna demoliti e vedi piano ricostruzione).
Per la fattibilità del ripristino si fa riferimento alle indicazioni del PRG di L’Aquila

Forse è veramente urgente incontrarci perché c’è in ballo la ricostruzione della città ed è bene che ognuno si assuma le proprie responsabilità
USRA è disponibile ad incontri con gli Ordini come è già avvenuto nella fase di messa a punto della normativa.

È altresì urgente comunicare che i termini di consegna delle schede decorreranno da quando ci saranno le condizioni per poterle presentare in maniera seria.
Sono state consegnati oltre cento progetti con la nuova procedura e la scheda parametrica, attualmente in uso, è stata adeguatamente testata e non è stata rilevata alcuna anomalia di funzionamento, essa costituisce il riferimento valido per la determinazione del contributo concedibile. I criteri di calcolo possono essere ulteriormente documentati e illustrati insieme al suo funzionamento con incontri tecnici programmati con USRA.

Non è più accettabile il fatto che i dirigenti comunali per questioni istituzionali non sono rintracciabili non rispondono al telefono non rispondono alla posta certificata ecc. La invitiamo a prendere provvedimenti.
La domanda deve essere rivolta all’Amministrazione Comunale e non a USRA. I dirigenti del Comune di L’Aquila non dipendono da USRA

(24 aprile 2013 – Ing. Danilo Nurzia – mail : -denny.n@libero.it)
Situazione: aggregato fuori centro storico, n. 3 u.i., esiti diversi E-A-A attribuiti a 3 porzioni dell’aggregato non coicidenti con le u.i..
I 130 euro/mq per l’adeguamento energetico -OPCM 3820 art.7 e OPCM 3790 punto 5, a quale superficie lorda vengono attribuite? Intero aggregato?

Nella procedura di cui al DPCM 4 febbraio 2013 e Decreto USRA n.1 non sono applicabili le limitazioni di 130euro/mq per l’adeguamento energetico.
In sede di una possibile futura contestazione da parte di controllori dei lavori eseguiti, i quali interpretano ed applicano le numerose OPCM caso per caso, che valenza hanno le FAQ rivolte al vostro ufficio?

I quesiti rivolti a USRA e le relative risposte forniscono indicazioni per l’applicazione della disciplina regolata dai citati decreti.

(29 aprile 2013 – SERTEC srl – mail: srl.sertec@yahoo.it)
Come si quantifica la percentuale d’incremento sull’indennizzo base per le cavità ipogee?
La maggiorazione del contributo va determinata sulla base delle indagini e degli accertamenti necessari per la definizione delle cavità ipogee come previsto dall’art.3 comma e del Decreto USRA n.1. : “per edifici situati in aree di sedime interessate da cavità ipogee di origine naturale, l’Ufficio speciale per la ricostruzione, anche con l’ausilio delle commissioni pareri, valuterà l’opportunità di riconoscere, a seguito di un rilievo planimetrico che definisca lo sviluppo della cavità ipogea e ad uno studio di caratterizzazione geomeccanica dell’ammasso roccioso che verifichi le condizioni di stabilità delle calotte e delle pareti della cavità, un eventuale maggiorazione nel caso in cui venga accertata la necessità di intervento di consolidamento e/o bonifica”.

In caso di proprietario che ha optato per la sostituzione edilizia, si deve scrivere Comune di L’Aquila come proprietario?
Le sostituzione edilizia in sito o la possibilità di avvalersi della facoltà di acquistare o di ricostruire in altro sedime un’abitazione equivalente a quella principale distrutta, così come previsto dal DCD 43/2010, è ammissibile nei casi indicati dall’art.6 comma 2 del Decreto USRA n.1. In tal caso è possibile il subentro del Comune nella proprietà dei privati. Nei casi previsti dell’art.6 comma 8 dello stesso decreto USRA n.1 la sostituzione edilizia in sito è ammissibile ,nei limiti del contributo massimo concedibile, per gli edifici ordinari (comma 1 punto a) e per quelli valutati e/o ritenuti incongrui dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L’Aquila.
(7 maggio 2013 – Servizi di ingegneria s.r.l. – mail : studio@servizidiingegneria.com)

Sto compilando la scheda parametrica e volevo una precisazione sui valori da inserire nel coefficiente Ss (Parte D1): secondo alcuni colleghi va inserito il valore di Ss, derivante dal tipo di terreno e del sito del fabbricato, maggiorato della percentuale riportata a pag. 21 del manuale d’istruzione. Tale maggiorazione è poi implementata nella scheda al riepilogo delle maggiorazioni di tipo economico. Il dubbio è: ma è giusto applicare questa formula per amplificare un parametro tecnico quale è Ss e poi utilizzarla per una maggiorazione di tipo economico? Oppure basta inserire il valore di Ss derivante dal tipo di terreno e sito? Spero di essere stato chiaro e ringrazio anticipatamente.

Secondo l’art. 3 comma 1 punto d del decreto dell’Ufficio Speciale di Ricostruzione di L’Aquila n. 1/2013 è prevista una maggiorazione del contributo in funzione del fattore di amplificazione Ss. Nella tabella D1 va inserito detto valore definito dagli studi di microzonazione sismica, nel caso detti studi non riguardino l’area di progetto, da quanto previsto dalle norme tecniche di cui il D.M. 14 gennaio 2008.

MASSIMARIO – DPCM 4 FEBBRAIO 2013 E DECRETO USR-AQ n.1

Affinché Proprietari e Professionisti incaricati possano proporre quesiti per acquisire pareri, interpretazioni della norma, indicazioni tecniche sulla sua corretta applicazione, viene istituito lo strumento del “Massimario”, che contiene tutte le risposte ai quesiti ed è uno strumento implementato in tempo reale e disponibile sul sito dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione – L’Aquila. Nel seguito dell’implementazione del Massimario, verrà inserito un indice analitico dove ritrovare con maggiore facilità gli argomenti a cui i quesiti si riferiscono, in modo da renderne più spedita la ricerca.

Aggiornamento al 10 luglio 2013 (alcuni quesiti sono privi di identificazione e motivazione, in quanto precedenti al 22 febbraio 2013, data di pubblicazione delle regole sopra indicate).

Ho riscontrato un problema di immissione dati nella cella di seguito localizzata: sezione per edifici con beni di particolare pregio storico-artistico, numero di vani con altezza di interpiano maggiore o uguale a 3,20 m / numero di vani totali ………….; In questa cella, non si possono immettere valori con la virgola o con il punto (es. 2.3 o 2,3), accetta solo valori interri (es. 12), ed inserendo qualsiasi numero la maggiorazione è sempre del 35%.

Nella prima versione della scheda pubblicata sul sito era presente un calcolo della maggiorazione non corretto che faceva riferimento ad un criterio differente di determinazione della maggiorazione. La versione successiva attualmente disponibile sul sito è stata modificata.

Non è possibile inserire il livello di danno nelle strutture verticali.

ll problema si presenta con la versione 2010 di Microsoft Excel: per la corretta compilazione della scheda occorre utilizzare una delle versioni precedenti (2003 oppure 2007). E’ stata scelta la versione di Excel 2003-2007 in quanto disponibile a tutti gli utenti e ritenuta più stabile ed affidabile nella fase successiva di elaborazione dei dati.

Il foglio di calcolo non determina in modo corretto la superficie complessiva nella sezione E5.2 della US.

Il calcolo della superficie a base del calcolo del contributo è condizionato dall’immissione obbligatoria di alcune informazioni la cui presenza può essere verificata tramite il pulsante di check, come indicato nel foglio “avvertenze”. Nel caso in esame probabilmente non è stato inserito il codice fiscale. Il controllo formale dei dati è comunque un passaggio obbligato in quanto propedeutico alla consegna all’ente preposto (si veda sempre il foglio “avvertenze”). Al fine di evitare la consegna della scheda incompleta sono stati previsti meccanismi di controllo automatico che inibiscono alcune funzioni se la scheda non è compilata in tutte le parti.

In caso di necessità è comunque possibile inviare la scheda tramite mail per una verifica formale della stessa?

E’ possibile inviare la scheda all’indirizzo sisma2009.aquila@gmail.com e si provvederà in tempi brevi ad un controllo dei dati immessi.

E’ possibile avere una versione della scheda con un numero maggiore di 10 Unità Strutturali.

La scheda è stata prevista per 10 US in quanto il file è di dimensioni minori e 10 US sono compatibili con le UMI previste per il centro storico di L’Aquila e frazioni; nel caso in cui sia prevista una UMI di grandi dimensioni sarebbe opportuno valutare la possibilità di dividerla secondo le modalità indicate nelle istruzioni della scheda progetto e di Reluis. Nel caso in cui ci fossero le condizioni di ammissibilità di una UMI con più di 10 US si chiede di comunicarne il numero in modo da calibrare la scheda in modo adeguato e si provvederà ad inviarla con il numero richiesto di US. Si sconsiglia comunque di prevedere UMI con un numero elevato di US.

A quali aree corrispondono i sottoambiti del centro storico dell’Aquila, richiesti al punto B1.5 della scheda progetto?

1. Sub1: Asse Centrale;
2. Sub2: Santa Giusta;
3. Sub3: Via XX Settembre-Rivera-Villa Gioia;
4. Sub4: Via Garibaldi;
5. Sub5: al momento della pubblicazione è confluito nel 3;
6. Sub6: San Pietro, San Marciano, Sant’Andrea

Dimostrazione danno e vulnerabilità: e’ sufficiente la compilazione della scheda progetto e gli elaborati previsti dal progetto parte prima ovvero è necessario fornire indicazioni quantitative per le valutazione del danno e della vulnerabilità?

Di norma sì. Si fa presente che gli organi di controllo hanno sempre la facoltà di chiedere integrazioni.

Calcolo delle spese tecniche: come vanno determinate le spese tecniche in assenza del progetto degli interventi?

In via provvisoria si fa riferimento al contributo massimo.

(CasArchitettura s.r.l. – 8 febbraio 2013) – Le superfici relative a corti, giardini, porticati ecc, presenti negli aggregati in centro storico, possono essere inserite nella casella SP (parcheggi) o SNR (superfici non residenziali)?

Possono essere considerate superfici non residenziali quelle coperte quali ad esempio parcheggi, cantine, sottotetti, porticati, androni ed altri eventuali spazi coperti.
I cortili scoperti concorrono alla maggiorazione per interesse paesaggistico e vincolo e tenuto conto che non fanno parte della struttura non concorrono alla superficie limite.
I giardini non concorrono alla superficie limite.

(ing. Liliana Bucchiarone – 8 febbraio 2013) – E’ possibile con il progetto parte prima proporre una divisione in UMI differente da quella accolta dal Comune con la proposta di intervento?

La procedura parametrica, in linea di principio, prevede la possibilità di aggiornare il danno, la vulnerabilità, le superfici, l’individuazione delle UMI, delle US e le altre informazioni in essa contenute in funzione del livello di conoscenza raggiunto nel momento in cui si compila la scheda e si consegna il progetto parte prima.
Pertanto è possibile che tra la presentazione della proposta di intervento nel 2010 e la presentazione del progetto parte prima e della scheda parametrica nel 2013 si sia raggiunto un livello di conoscenza più elevato e si siano acquisiti nuovi elementi che suggeriscono la rimodulazione delle UMI. Ai sensi dell’art.3 del DPCM tali variazioni, opportunamente documentate, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune di L’Aquila. Esse potranno essere presentate contestualmente al progetto parte prima.

(Ing. Andrea Rossi – 20 febbraio 2013) – Nella scheda nella sezione”E1″ pag12 alla voce”Indennizzo per lavori per demolizione edificio esistente e smaltimento macerie, se ammesso” si fa riferimento ad indennizzi già autorizzati da ordinanze sindacali o similari oppure alla valutazione delle demolizione e smaltimenti teorici” calcolati attraverso la scheda”limite di contributo “fino ad ora in vigore (paragrafo 4-determinazione del costo di demolizione dell’edificio esistente e smaltimento delle macerie (ove non già demolito)? Il mio dubbio non era in merito a come calcolarlo, piuttosto se era legittimo farlo. Sarò ancora più esplicito: con la vecchia tabella per il calcolo limite di convenienza il contributo era determinato da una quota relativa all’indennizzo base moltiplicato per la superficie + un indennizzo derivante dall’eventuale demolizione del fabbricato e relativo smaltimento macerie. queste due quote, sommate, andavano a determinare l’indennizzo complessivo che, in qualche maniera andava ad incentivare coloro che optavano per la riparazione.

Nella procedura di cui al DPCM 4 febbraio 2013 e del Decreto n.1 dell’Ufficio Speciale Ricostruzione l’indennizzo per la demolizione e lo smaltimento dello macerie e riconosciuto soltanto nei casi in cui ne ricorrono le condizioni e non va utilizzato per la riparazione di edifici esistenti.
Quindi nel caso di sostituzione edilizia il costo di demolizione (esempio 100 euro/mq) va sommato al livello di indennizzo unitario massimo L3=1270 per un totale di 1370 euro/mq.

(Ing. Federica Totani – 6 marzo 2013) – Per aggregati in area a breve delle frazioni non ancora consegnati occorre seguire la procedura parametrica o si può scegliere la vecchia procedura? A chi si consegna il progetto nei due casi?

L’applicazione della nuova procedura è regolata dal DPCM 4 febbraio 2013 e dal Decreto n.1 dell’Ufficio Speciale Ricostruzione pubblicato sul sito del comune di L’Aquila.

Per aggregati in centro storico frazioni (roio) completamente crollati o demoliti occorre compilare la scheda in tutte le parti? Esistono ovvie difficoltà nel reperimento dei dati, sia per le superfici (punto E5.2), in quanto lo spessore dei muri portanti può essere solo ipotizzato, sia per i materiali e tecnologie costruttive dell’edificio preesistente.

Per determinare il contributo concedibile occorre conoscere la superficie complessiva ammissibile a contributo. Nel caso di crollo o demolizione in assenza di documenti foto dell’edificio è possibile predisporre una ricostruzione virtuale dell’edificio.
Per aggregati che raggiungono nel complesso il 25% dei crolli, ai fini della sostituzione edilizia, non vedo nella scheda il riepilogo dei crolli delle varie US, che andrebbero sommati per il raggiungimento del 25% sull’aggregato, e quindi dell’ammissibilità della sostituzione edilizia. Inoltre l’indennizzo base dovrebbe essere sempre il più alto ai fini della sostituzione, cosa che non avviene dividendo l’aggregato in US, in quanto sono presenti US che contribuiscono con percentuali diverse al raggiungimento del 25% di crolli complessivo. Come occorre comportarsi in questi casi?

La sostituzione edilizia va determinata per US e non per UMI
Delimitazione delle US: è possibile per un aggregato (muratura portante) con esito o livello di danno omogeneo, con strutture prive di giunti o murature separate e UI intersecate tra loro sui vari livelli in alzato, inserire una US unica, separando solo le varie UI nel punto E.5?

L’Unità strutturale (convenzionale) è individuabile come un edificio compiuto che può avere interazioni strutturali con gli altri edifici dell’aggregato.
L’US dovrà comunque avere continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse.”. L’aggregato può coincidere con la Unità Strutturale.
Si consiglia di consultare le istruzioni della scheda parametrica e il glossario pubblicato sul sito del comune di L’Aquila.
Per il riconoscimento del carattere di pregio storico artistico di un edificio è ancora possibile presentare l’istanza di cui al DCD 45/2011? è comunque possibile, senza che l’edificio sia stata preventivamente dichiarato di pregio, inserire nella scheda, sez. E.4 eventuali elementi rispondenti a quelli in elenco, e sottoporli alla valutazione unitamente alla relazione allegata?

La presentazione del progetto equivale al riconoscimento della presenza degli elementi di pregio. Gli elementi di pregio che concorrono alla determinazione delle maggiorazioni vanno dimostrate come indicato nelle istruzioni alla scheda progetto.
La maggiorazione per il pregio storico artistico è riconosciuta anche in caso di edificio demolito o in caso di sostituzione edilizia (come da pag. 85 delle istruzioni parte prima, e non solo in caso di restauro come da DCD 45)?

Art.6 c.7 del Decreto n.1 dell’Ufficio Speciale Ricostruzione : “nel caso di edifici di pregio con attestazione di interesse paesaggistico o con vincolo diretto……, demoliti, crollati completamente o parzialmente, si potrà beneficiare delle maggiorazioni previste per tali tipologie di edifici, solo nel caso in cui si proceda al ripristino integrale nel rispetto dello strumento urbanistico vigente”.

(Ing. Marco Binaglia, marco.binaglia@gmail.com – 14 marzo 2013) – Ho provato a inserire una unità strutturale con esito F e la scheda non permette la chiusura. Come bisogna comportarsi?

Nella scheda non è possibile immettere unità strutturali per le quali non sono previsti indennizzi ai sensi della vigente normativa.

Per gli edifici in c.a. al punto D6.7 se metto due “no” non mi compila il “cattivo stato di conservazione”. Se metto un “no” ed un “si” me lo compila.

Quando non si rileva alcun ammaloramento del calcestruzzo occorre indicare il “no” sulla colonna “Ammaloramento diffuso del calcestruzzo” lasciando vuoti gli altri campi.

(Arcangelo Dragoni – arcangelo.dragoni@pec.commercialisti.it” – 21 marzo 2013) –
Quesito concernente l’ulteriore indennizzo ex art. 3, comma 1, lettera f), del Decreto 1/2013. La disposizione richiamata prevede un maggior indennizzo per ciascuna US relativamente agli interventi di restauro di particolari elementi decorativi definiti dalla Soprintendenza, la quale si esprime sulla congruità dei relativi costi.Stante il richiamo all’art. 3 dell’OPCM 3996/2012, chiedo cortesemente di voler chiarire:
• se l’ulteriore indennizzo sia da riferire all’intera spesa per il restauro o solo a una parte di essa, determinata in relazione alle condizioni soggettive del proprietario;

La maggiore spesa riguarda il restauro di apparati decorativi nella loro interezza indipendentemente dalle condizioni soggettive del proprietario

Se sia sufficiente indicare nella scheda l’importo stimato per i lavori di restauro con esplicazioni nella relazione descrittiva sull’edificio (doc. C1) o sia necessario allegare anche la computazione metrico estimativa dei lavori stessi;

Oltre all’importo è necessario fornire una stima sommaria con una relazione descrittiva in modo tale da consentire alla Soprintendenza di effettuare la verifica di congruità.

Se il parere della Soprintendenza sia da acquisire preventivamente o successivamente da parte dall’Ufficio, in sede di esame della pratica;

Il parere può essere acquisito dall’Ufficio in sede di esame del progetto parte prima;

Se le attività di preconsolidamento e ripristino dei danni connessi al sisma, propedeutici al restauro, concorrano alla determinazione dell’ulteriore indennizzo o siano assorbite dall’indennizzo base e relative maggiorazioni;

Le lavorazioni propedeutiche al restauro di : preconsolidamento, consolidamento e riparazione del danno sono comprese nell’indennizzo base con le relative maggiorazioni.

Se l’ulteriore indennizzo vada o meno tenuto in considerazione per la verifica dei massimali riferiti alle opere sulle parti esclusive, ex art. 2, comma 13, del Decreto 1;
No.
Se sia o meno corretto che la scheda non tenga conto dell’ulteriore spesa nel calcolo dell’importo lavori concorrenti all’indennizzo (€/mq).

Trattasi di lavori extra indennizzo parametrico

Quesito concernente le maggiorazioni ex art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto 1/2013. La scheda consente di riferire a ciascuna US una sola tipologia di vincolo. In tale contesto, premesso che in ciascuna US possono coesistere più unità immobiliari soggette a vincoli diversi, chiedo cortesemente di voler chiarire:
se sia corretto applicare all’intera US le maggiorazioni per il vincolo di grado più elevato o siano da compilare più schede per la stessa US o sia necessario frazionare l’US solo per tener conto della diversa tipologia di vincolo.

Tenuto conto che le US per definizione sono indivisibili la maggiorazione, più conveniente, relativa al vincolo va applicata alle strutture che appartengono all’interra US. Casi particolari possono essere valutati in sede di istruttoria del progetto parte prima.

Quesito concernente l’ulteriore indennizzo ex art. 3, comma 5, lettere a), b), c) e d), del Decreto 1/2013. Il modulo per la domanda d’indennizzo prevede che siano allegati gli elaborati di “Stima/computo costi” per ciascuna delle ipotesi previste dalla disciplina richiamata (elaborati C2, C3, C4 e C5), ove ricorrano nel caso specifico.
Vi chiedo cortesemente di voler chiarire:
se sia o meno sufficiente presentare, per ciascuna delle ipotesi previste, una relazione tecnica con l’indicazione della stima di massima della spesa, salvo verifica in sede di presentazione della seconda parte della scheda progetto;

La stima deve essere documentata con una relazione e con , almeno, un computo sommario

Se la stima del costo di demolizione e di smaltimento macerie, conseguenti a demolizioni parziali (divisori, ripristino di profili murari, rimozione di solai e/o massetti e pavimenti, intonaci, ecc), debba essere determinata con riguardo alle quantità che si presumono effettive o si possa considerare una percentuale dell’intero volume.

Le demolizioni parziali a cui si fa riferimento sono comprese nell’indennizzo a mq e vanno computate come da elenco prezzi della regione Abruzzo.

Quesito concernente la scheda, parte E5.4, punto p7. Le istruzioni per la compilazione della scheda prevedono l’indicazione in quel campo , fra l’altro, della spesa richiesta per lo smontaggio e il trasporto a ricovero dei materiali derivanti dallo smontaggio delle strutture provvisionali, laddove presenti, o l’importo del nolo nel caso che l’impresa intenda utilizzarli.
Vi chiedo cortesemente di voler chiarire:
dove siano reperibili gli elementi di apprezzamento da tenere a riferimento per l’una o l’altra ipotesi, sia in termini quantitativi sia in termini di prezzo, eventualmente differenziato per le varie tipologie di materiali e difficoltà operative;

Per le modalità di determinazione del costo per la rimozione delle opere provvisionali occorre fare riferimento a quanto previsto dall’art. 2 comma 10 del decreto n.1 dell’USRA. Per i prezzi occorre fare riferimento al prezzario vigente o , in difetto, ad analisi prezzi.
Se sia possibile rinviare la decisione al momento della stesura del progetto esecutivo, allorché saranno disponibili tutti gli elementi per una corretta valutazione, facendo rilevare ora la sola presenza delle strutture provvisionali.

E’ possibile rinviare la decisione alla presentazione del progetto parte seconda.

(25 marzo 2013 – ing. Davide de Angelis – ing.davidedeangelis@gmail.com)
Al rigo A11 viene previsto solo il rappresentante dell’aggregato e l’Amministratore del condominio.A volte c’è il Procuratore Speciale ed a volte c’è il rappresentante del fabbricato, come fare?

E’ richiesto il nominativo del presidente del consorzio o amministratore del condominio o avente titolo alla presentazione della domanda di contributo.
A B1.3 si chiede il codice identificativo del consorzio: che cos’è? e dove prenderlo?

Il codice identificativo del consorzio è stato attribuito dall’ufficio consorzi del comune.

Alla pagina 5/8 al punto B2, bisogna inserire una foto post-sisma del fabbricato riportante il prospetto del fabbricato? o una orto-foto?

E’ possibile inserire l’immagine su base cartografica CTR.

Al quadro C1 pag. 6/8 visto che il mio fabbricato è parte in muratura e parte in cemento armato (ampliamento di qualche anno), cosa devo riportare?

Indicare la tipologia prevalente.

Un fabbricato che ha solo gli imbotti in pietra (cornici lapidee) è di pregio?

Il pregio è attribuibile sulla base della presenza degli elementi indicati nelle tabelle allegate al decreto n.1 URSA.

Alla pagina 6/8 al rigo S1 vanno tutti gli onorari dei tecnici?come calcolarli in assenza di progetto esecutivo?

Occorre indicare tutti gli onorari dei tecnici coinvolti. Fare riferimento all’importo dei lavori determinato con il metodo parametrico. Con il progetto parte seconda sarà riproposta la parcella sulla base del computo metrico.

Alla pagina 1/16 al punto D1, per tipologia edilizia si intende quella predominante?
Si.

Al rigo Posizione all’interno dell’aggregato cosa devo mettere visto che il mio aggregato è con una sola unità strutturale ma in aderenza da un lato ad altro aggregato?

Testata.

Al rigo tipologia di edificio (edificio con vincolo diretto di pregio ecc) cosa devo mettere visto che il mio aggregato è formato da una sola unità strutturale ed ha di pregio solo gli imbotti delle finestre di facciata?

Pregio.

Al rigo anno di progettazione cosa devo mettere visto che trattasi di fabbricato di antica costruzione?

Indicare l’anno presunto di progettazione.

Non è il caso di togliere detta richiesta?

E’ utile per gli edifici di recente costruzione

Idem dicasi per anno di ultimazione della costruzione;

E’ utile per gli edifici di recente costruzione e per eventuali ampliamenti, modifiche, …

Circa l’ultimo intervento strutturale significativo eseguito sull’unità strutturale non viene previsto l’ampliamento, perchè?

L’ampliamento è compreso nelle tipologie indicate e previste dal DPR 380/01

Al punto D4 cosa si intende per esito conforme a quello rilevato nella fase emergenza?

E’ l’esito ritenuto valido tra quelli indicati nelle schede AeDES compilate nella fase dell’emergenza.

Idem dicasi per danno conforme, punto D5.1;
E’ il danno rilevato nella fase dell’emergenza e riportato nella scheda AeDES ritenuta valida.

Al punto D5.2 si parla solo di crolli ma nel mio caso crolli immediati non ce ne sono stati, ma il comune a seguito di ordinanza sindacale, ha proceduto alla demolire visto che la stramaggioranza dell’edificio era fortemente pericolante, è il caso di prevedere anche questo caso?

Trattandosi del rilievo del danno al punto D5.2 il crollo da indicare è quello provocato dal sisma.

Alla tabella D6.1 io che ho due tipi di murature (muratura e c.a.) nella stressa unità strutturale cosa devo mettere?

Nella colonne M1 e M2 inserire i due tipi di muratura con le relative percentuali di superficie in pianta.

Alla pagina 5/16 alla tabella in alto, se siamo in presenza di muratura le domande sono giuste, ma per un fabbricato con parte della struttura in muratura e parte in c.a. come rispondere a dette domande? cosa si intende per cordolo? per tiranti? soletta di controvento? ecc.la stessa cosa dicasi per la tabella dei solaio.

Anche negli edifici a struttura mista possono essere presenti : cordoli, tiranti, solette in calcestruzzo etc. Occorre rilevare la presenza di tali elementi.

Cosa si intende per “Presenza dei pareri (positivi) del Comune e del MiBac Abruzzo, se necessari?

Occorre indicare l’eventuale presenza di pareri rilasciati per l’intervento

Alla pagina 10/16 si parla di “presenza e conservazione di imbotti, cornici ecc” nel mio caso, gli imbotti ci sono ma visto che la porzione di fabbricato che aveva detti imbotti é stato demolita dal comune con il recupero degli stessi, visto che io li andrò a riinserire nel fabbricato posso conteggiali? in questo caso si intende una conservazione? e se li sposto o li ingrandisco, è sempre una conservazione? a volte la finestra per farla rispondere alle norme igienico sanitarie del comune si è costretti ad ingrandirla con inserimento di altro pezzo di imbotto, in questo caso è una conservazione? li posso conteggiare?

A tal proposito si richiama l’art.6 c. 7 del Decreto n.1 di USRA
“art.6 comma 7. Nel caso di edifici di pregio, con attestazione di interesse paesaggistico o con vincolo diretto ex D.lgs 42/04, art.10, comma 3, lettera a), demoliti, crollati completamente o parzialmente (crolli superiori al 25% in volume vuoto per pieno), si potrà beneficiare delle maggiorazioni previste per tali tipologie di edifici, solo nel caso in cui si proceda al ripristino integrale nel rispetto dello strumento urbanistico vigente”.

Alla pagina 12/16, nel caso in cui prima del sisma effettivamente c’erano orizzontamenti in legno ecc, mentre nella ricostruzione visto che si ricostruisce con altri materiali (es.c.a. ecc.), le maggiorazioni sono dovute?

No.

Alla pagina 12/16 all’ultimo rigo cosa si intende per Campagna indagini? e dove avere detti dati?

Si intendono le indagini strutturali e quelle geologiche – vedi art.4 Decreto n.1 USRA
“Art. 4 Sondaggi e prove sulle strutture
1. L’indennizzo massimo ammissibile per le indagini e le prove di tipo geologico‐geotecnico (GEO) e strutturali (STRU) è determinato nel limite di 12 €/mq iva inclusa per unità di superficie coperta lorda complessiva con i seguenti limiti:
a) per edifici singoli fino a 20.000,00 euro iva inclusa (STRU+GEO di cui alla lett.c );
b) ne caso di aggregati fino a 20.000,00 iva inclusa per UMI (STRU+GEO di cui alla lett.c );
c) fino a 6.000 euro iva inclusa per UMI per indagini sui terreni (GEO).
2. Al fine di limitare le prove e i costi per le indagini strutturali, geologiche e geotecniche, i tecnici incaricati, dovranno fare riferimento a dati esistenti se disponibili e/o alle banche dati in via di definizione di cui al DCD n.97 del 29.02.2012
3. Sono raccomandati saggi e sondaggi diretti su tutte le tipologie di murature e di orizzontamenti, soprattutto al fine di riconoscere le caratteristiche del tessuto murario, delle tipologie di solai e copertura, la presenza di cordoli e la qualità dei collegamenti.”

Alla pagina 13/16 vanno riportati il nominativo dei Proprietari delle maggiori quota delle diverse unità immobiliari?

Si.

Non é previsto la spesa per lo spuntellamento per quei fabbricati messi in sicurezza dal comune o dalla protezione civile.

Nel quadro economico della singola US è possibile inserire, eventualmente, altri costi ammissibili e documentati .
A tal proposito si richiama l’art.2 del Decreto n.1 USRA
“Art. comma 10.: Per quello che riguarda lo smontaggio di ponteggi o presidi di messa in sicurezza di proprietà del Comune di L’Aquila, se l’Impresa non intende riutilizzarli, dovrà provvedere al loro trasferimento e stoccaggio presso deposito autorizzato dal Comune con costo da riconoscere all’Impresa in sede di determinazione di contributo; se intende riutilizzarli, deve chiederne il nolo al Comune, detraendo gli oneri relativi, determinati sulla base della tariffa stabilita dal Comune, dal contributo concesso.”

Non è prevista la spesa dello smaltimento dell’amianto nel caso di demolizione e ricostruzione ecc.

Nel quadro economico della singola US è possibile inserire eventuali altri costi ammissibili e documentati.

(25 marzo 2013 – Ing. Laura Palumbo – laurapalumbo11@gmail.com)

In particolare vorrei sapere se è possibile optare per l’utilizzo della nuova procedura per il riconoscimento dei contributi con scheda parametrica per edifici/condomini di tipo E non facenti parte di aggregati, al di fuori del Centro Storico delle frazioni, per i quali è stata già presentata la richiesta di indennizzo ( entro il termine del 31/08/2011) ed integrazioni richieste da Cineas e Reluiss, ma che ad oggi ancora non hanno ottenuto un contributo definitivo.

In rifermento alla sua domanda si richiama l’art.1 del DPCM 4 febbraio 2013-03-25
DPCM 4 febbraio 2013 – Art. 1 – (Finalita e ambito di applicazione)
1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti dall’articolo 67-quater, comma 1 del decreto legge 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134 il presente decreto disciplina le procedure per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nei centri storici del Comune di L’ Aquila e degli altri Comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 come individuati all’art.67-quinquies, comma 3, del citato decreto-legge (di seguito denominati “altri Comuni del cratere”), fatte salve, per quest’ultimi, le procedure già riconosciute con l’approvazione dei Piani di Ricostruzione.

La seconda questione riguarda l’Edificio Singolo n.600 identificativo dell’aggregato 4907136. In qualità di tecnico incaricato, in data 06/08/2012 ho consegnato la domanda di concessione del contributo non inserendo la richiesta per il finanziamento finalizzato al superamento delle barriere architettoniche nelle parti comuni (decreto 59 del 29 aprile 2011 art. 1). Dovendo ora consegnare la scheda parametrica, qualora i condomini decidessero di optare per l’istallazione di un ascensore , è ancora possibile richiedere tale contributo e se si in quali limiti?

Non è chiara la domanda; la domanda di contributo va consegnata insieme alla scheda parametrica (vedi allegato sul sito del comune di Aq). La scheda parametrica può comprendere oneri per eventuali ascensori.

(25 marzo 2013 – Avv.Antonietta Ciccozzi – antonietta.ciccozzi@libero.it)
Nella mia qualità di Presidente di alcuni Consorzi obbligatori e, alla luce di quanto precisato al punto B6 dell’allegato 4 al decreto attuativo n. 1 del responsabile dell’URS, laddove testualmente si legge “-per il titolo di proprietà è valido l’atto costitutivo del Consorzio”, sono a richiedere i seguenti ulteriori chiarimenti in considerazione di specifiche problematiche verificatesi in sede di costituzione dei Consorzi.
In particolare:
• -premesso che in base al D.C.D. n. 12/10 ai fini della costituzione dei Consorzi obbligatori i soggetti titolari del diritto di proprietà e di altro diritto reale possono formulare proposta di individuazione dell’aggregato;
• premesso che nello schema di statuto-atto costitutivo allegato al richiamato D.C.D. n. 12/10, adottato dai consorzi costituiti e costituendi, è espressamente specificato, all’art. 3: “possono aderire al consorzio i proprietari e titolari dei diritti reali di usufrutto, uso e abitazione sugli immobili che facciano parte di edifici inclusi nell’aggregato di cui all’art. 2 che non abbiano sottoscritto il presente atto e che ne facciano richiesta al Presidente del consorzio”;
• premesso, ancora, che ai sensi dell’art. 2 del DPCM del 4.2.2013: “hanno accesso ai contributi previsti per la ricostruzione, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, i proprietari ovvero i titolari di altro diritto reale di godimento sulle unità immobiliari ubicate nel Comune di L’Aquila e negli altri Comuni del cratere, da sottoporre a riparazione o ricostruzione in conseguenza dei danni provocati dal sisma”.
• premesso, infine, che in sede di costituzione dei consorzi o con successive richieste di adesione presentate ai Presidenti dei consorzi stessi, è stata dichiarata, in alcuni casi, la titolarità del diritto di proprietà per possesso ultraventennale continuato ed esclusivo dell’immobile facente parte dell’aggregato, con contestuale produzione in Assemblea di atti di notorietà redatti alla presenza di testimoni o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà o, ancora, scritture private non autenticate;
• premesso, infine che la Struttura Tecnica di Missione del Commissario Delegato, con parere del 20.5.2011, Prot. n. 1110, che si allega alla presente per ogni opportuna conoscenza, ha testualmente chiarito “posto che l’acquisto del diritto in forza di usucapione avviene ex lege nel momento stesso in cui matura il termine normativamente previsto…il richiedente ha diritto al contributo ai sensi delle OPCM 3779/09 e 3790/09 qualora certifichi che, al 6 aprile 2009, sussistevano tutti i presupposti necessari ai fini dell’usucapione. Successivamente la veridicità di una simile autocertificazione potrà essere accertata mediante la produzione della sentenza conclusiva del procedimento per il riconoscimento dell’usucapione che dichiari che il diritto di proprietà era già stato acquistato alla data del 6 aprile 2009”.
Tutto quanto sopra premesso
Chiedo di conoscere se, in presenza di situazioni, quali quelle sopra rappresentate, ed ai fini della richiesta di contributo da parte del Consorzio, è sufficiente al momento della presentazione allegare alla stessa l’atto costitutivo e le successive adesioni effettuate sulla base di autodichiarazioni attestanti il possesso ultraventennale, con riserva di regolarizzare successivamente quelle situazioni in cui non vi è ancora un formale titolo dichiarativo della proprietà.
Si è possibile

Chiedo, inoltre, un parere circa gli adempimenti da adottare, da parte del Consorzio, nell’ipotesi in cui gli immobili facenti parte dell’aggregato debbano essere demoliti e ricostruiti, anche con diversa sagoma e volume (situazione alquanto probabile).
In tal caso, infatti, venendosi a creare una comunione non volontaria tra i consorziati – i quali diventano cointestatari pro quota, in proporzione ai millesimi delle rispettive proprietà sui fabbricati, dell’area di sedime, rappresentante il presupposto per una futura divisione dell’edificio da ricostruire, per la quale necessita l’unanime partecipazione di tutti i comunisti – si dovrà necessariamente sottoscrivere, prima della demolizione, un atto nel quale siano ben individuate le future unità immobiliari da attribuire ad ognuno dei consorziati ad avvenuta ricostruzione.
Il problema che oggi si pone è quello relativo alla impossibilità della sottoscrizione del citato atto di divisione futura in conseguenza di particolari situazioni venutesi a creare, quali ad esempio, la irreperibilità di proprietari emigrati all’estero, dei quali non si conoscono gli indirizzi di residenza, il decesso di altri e la estrema difficoltà di individuare tutti gli eredi e le loro domiciliazioni, gli acquisti avvenuti con scritture private non autenticate i cui venditori sono deceduti ed altre situazioni ancora che attualmente impediscono la partecipazione alla divisione.

La posizione potrebbe essere regolarizzata, sulla base delle direttive dell’USRA, in sede di presentazione del progetto parte seconda.

(4 aprile 2013 – Ordine degli Architetti della provincia dell’Aquila – infolaquila@archiworld.it)
La scheda parametrica presenta problematiche sotto l’aspetto della funzionalità e pertanto, si richiede la certificazione informatica da parte dei soggetti che l’hanno elaborata.

La scheda parametrica, attualmente in uso, è stata adeguatamente testata e non è stata rilevata alcuna anomalia di funzionamento, essa costituisce il riferimento valido per la determinazione del contributo concedibile. I criteri di calcolo possono essere ulteriormente documentati e illustrati insieme al suo funzionamento con incontri tecnici programmati con USRA. Non si ritiene necessaria una certificazione informatica, dato che si tratta di un prodotto di un’Amministrazione Pubblica.

È eccessivamente complessa ed articolata in rapporto agli obiettivi della stessa che sono quelli di consentire all’Amministrazione una programmazione economica e strategica degli interventi.

La scheda, redatta per oltre 2000 aggregati nel 2010, che accompagnava le proposte di intervento ai sensi del DCD 3/2010, aveva funzione di programmazione economica e strategica degli interventi ed è servita per la stima dei costi del Piano di Ricostruzione.
Il progetto parte prima, che comprende la scheda parametrica, è un passo avanti verso la esecuzione degli interventi (così come previsto dal DPCM 4 febbraio 2013 e rappresenta una parte significativa del progetto esecutivo.
La scheda progetto, oltre alla sintesi dei dati del progetto, comprende le seguenti parti fondamentali :
• Descrizione del danno : da eseguire con le modalità della scheda AeDES ampiamente utilizzata nella fase dell’emergenza;
• Descrizione della vulnerabilità : si tratta di una descrizione guidata dell’edificio di facile esecuzione avendo la disponibilità dei rilievi e dei saggi dell’edificio.
• Determinazione delle maggiorazioni per pregio, interesse paesaggistico, vincolo: per determinare tali maggiorazioni occorre riconoscere gli elementi indicati nelle tabelle, concordate con Mibac, allegate al decreto n.1 USRA.
• Superfici e dati delle unità immobiliari da determinare con la stessa metodologia prevista dalla procedura precedente.

È possibile la compilazione solo se si è già in possesso di tutti i rilievi dettagliati,prove strutturali, indagini geologiche e geotecniche , relazione geologica etc,…

La scheda è parte integrante del progetto parte prima e consente la determinazione dell’indennizzo concedibile. Il Progetto parte prima rappresenta una parte significativa del progetto complessivo e comprende: rilievo geometrico, analisi del danno, calcolo delle superfici, dati delle proprietà, individuazione degli elementi di pregio e interesse storico artistico, indagini sulle strutture e sui terreni etc. La compilazione della scheda è possibile in tempi rapidi soltanto se si dispone di tali elementi.

Non contempla il recente aggiornamento del costo base/mq dell’edilizia pubblica residenziale pari al 7.7% deliberato dalla Regione Abruzzo.

L’aggiornamento del costo di costruzione per l’edilizia pubblica residenziale sarà inserito nella scheda progetto a seguito dell’autorizzazione alla sua applicazione da parte dei soggetti istituzionali competenti.

Impone l’incremento per l’interesse paesaggistico anche agli edifici vincolati che andrebbero invece trattati secondo le ordinanze vigenti e sottoposti all’esame dell’unico organismo titolato che è la Soprintendenza ai Bap.

La scheda consente di selezionare la tipologia dell’edificio e di attivare la tabella corrispondente (pregio, interesse e vincolo); le tabelle sono state concordate con la Soprintendenza d’Abruzzo.

Non prevede l’introduzione delle opere di spuntellamento che in alcuni casi sono sensibili se si considera che in numerosissimi aggregati si è superato il milione di euro per la messa in sicurezza. Inoltre, non consente l’introduzione della spesa relativa all’occupazione di suolo pubblico per i ponteggi e per le aree di stoccaggio e lavorazione, né consente l’introduzione di oneri speciali per la sicurezza.

Nel quadro economico è possibile inserire altri importi ammissibili ad indennizzo opportunamente documentati. A tal proposito si richiama l’art.2 comma 10 del decreto n.1 di USRA.

Per il restauro storico artistico è necessaria una relazione perizia con ulteriori costi alle attività propedeutiche alla progettazione.

Tali interventi, non coperti da indennizzo nella procedura ai sensi della OPCM 3790/2009 …., necessitano di una stima da parte di tecnico qualificato in quanto non possono essere determinati in modo parametrico e concorrono all’importo delle spese tecniche.

Crea situazioni oggettive di disparità di trattazione nella valutazione del pregio e della vulnerabilità.

Il pregio, da un lato e la vulnerabilità, dall’altro, sono valutati in modo rispondente agli obiettivi di equità del contributo. Non sono state evidenziate situazioni di disparità, che, se segnalate, possono essere esaminate e discusse.

Non consente fattivamente l’introduzione di correttivi nel caso in cui il professionista riscontra un livello di danno diverso da quello riportato nella scheda AeDES.

Il calcolo del livello di danno è indipendente dalla modalità con cui è stato rilevato; è possibile inserire nel menu il danno non conforme a quello rilevato nella originaria scheda AeDES.

Inserisce le spese per il geologo insieme alle spese tecniche dei progettisti che hanno oneri di legge quali previdenza.

Nella scheda è previsto l’inserimento dell’importo complessivo per spese tecniche comprendente : progettazione direzione lavori, sicurezza, geologo, collaudo, etc ….
L’importo inserito nella scheda rappresenta una stima del’importo per spese tecniche che potrà essere determinato in modo definitivo soltanto sulla base del computo previsto dal progetto parte seconda.

Paradossalmente non consente alcun incremento di pregio per gli aggregati demoliti (Onna).

Il modello parametrico consente attualmente l’incremento di pregio per gli edifici demoliti a condizione del ripristino integrale (art. 6 comma 7 del decreto n.1 di USRA).

Le risposte ai quesiti dell’Ordine degli Architetti in formato .pdf

Le risposte ai quesiti dell’Ordine degli Ingegneri in formato .pdf

(8 aprile 2013 – Ing.Andrea Rossi, L’Aquila – mail: andrearossi11978@libero, andrea.rossi5@ingpec.eu)
Se un fabbricato che beneficia di una maggiorazione per beni di interesse paesaggistico affaccia su un asse principale e non viene diviso in US tutto il fabbricato riceve l’ incremento per il succitato affaccio. Qualora però lo stesso aggregato venga diviso in US l’incremento ricade solo sulla US prospiciente all’asse principale. Come bisogna comportarsi in questo caso? attribuire l’affaccio a tutte le US o non dividere l’aggregato in US con conseguenti problematiche relative alle limitazione delle caselle presenti nella scheda?


In presenza di una o più facciate su strada principale la maggiorazione è attribuita all’intera US. La divisione in US di una UMI (porzione di aggregato) o aggregato deve prescindere dal riconoscimento della maggiorazione. A tal proposito si richiama la definizione di Unità Strutturale riportata nel Grossario pubblicato sul sito USRA :
“US – UNITA’ STRUTTURALE = EDIFICIO – Per US si intende una parte di un aggregato strutturale costituita da uno degli edifici che lo compongono. L’US o edificio costituisce anche l’oggetto di riferimento della scheda AeDES per la valutazione di danno e agibilità. Nella Circolare 2 febbraio 2009, n.617, al paragrafo C8A.3 dell’Appendice al Cap.8, si legge: “Per la individuazione dell’US da considerare si terrà conto principalmente della unitarietà del comportamento strutturale di tale porzione di aggregato nei confronti dei carichi, sia statici che dinamici. A tal fine è importante rilevare la tipologia costruttiva ed il permanere degli elementi caratterizzanti, in modo da indirizzare il progetto degli interventi verso soluzioni congruenti con l’originaria configurazione strutturale. L’individuazione della US viene comunque eseguita caso per caso, in ragione della forma del sistema edilizio di riferimento cui appartiene l’US, della qualità e consistenza degli interventi previsti e con il criterio di minimizzare la frammentazione in interventi singoli. Il progettista potrà quindi definire la dimensione operativa minima, che talora potrà riguardare l’insieme delle unità immobiliari costituenti il sistema, ed in alcuni casi porzioni più o meno estese del contesto urbano. L’US dovrà comunque avere continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse.”
Il 25-10-2012 è stata pubblicata dal Comune l’Intesa sottoscritta dal Direttore Regionale per i Beni e le Attività Culturali per l’Abruzzo e il Sindaco di L’Aquila in merito all’attestazione dell’interesse paesaggistico riguardante gli edifici appartenenti al nucleo antico della città di L’Aquila. Tale accordo prevede il riconoscimento di interesse paesaggistico per la sola zona A del centro storico di L’Aquila. Tutti gli altri centri storici (frazioni e comuni del cratere) non beneficiano di questo riconoscimento. Nella compilazione della scheda gli incrementi per il valore paesaggistico non potranno essere attributi a nessun fabbricato presente nelle frazioni per i quali è previsto solo un incremento in caso di edifici ci pregio . Tale discriminazione di fatto annulla il valore del tessuto storico della frazioni che non ricadono in nessuna maggiorazione prevista per gli edifici di pregio. Paradossalmente lo stesso fabbricato se esterno al perimetro del centro e trattato con le vecchie ordinanze beneficerebbe di un contributo maggiore. in nessun caso la scheda prevede incrementi per le difficoltà di cantiere (peraltro contemplate anche dal prezziario regionale in misura del 20%). Caso estremo e paradossale è quello Paganica, dove una grande porzione del Centro storico è soggetta a vincolo paesaggistico indiretto (art 146 D.Lgs 42/2004 vincoli ex RD n°1497/39). Tale vincolo obbliga i tecnici a richiedere il parere alla Sovrintendenza, limita e definisce i tipi di interventi sui fabbricati però non contribuisce all’aumento del contributo base. Che tipo di incremento va applicato nel centro storico di Paganica e in tutti quei centri storici dove è presente un vincolo paesaggistico indiretto?


Per gli edifici al di fuori della zona A di PRG del centro storico di L’Aquila le maggiorazioni ammissibili sono per pregio ai sensi del DCD 45/2010 e per vincolo diretto ai sensi del Dlgs 42/2004.

(9 aprile 2013 – ing. Armando Carducci – mail: armando.carducci@libero.it)
Scrivo a proposito di un edificio del centro, in muratura che ha riportato principalmente delle lesioni su uno degli angoli, probabilmente per un cedimento di fondazione, e che quindi potrebbe veder compromesso il comportamento “scatolare”. Tale edificio è stato classificato ufficialmente dal comune F/B ai fini del progetto. Mi domando come mai la tabella 1 degli indennizzi riportata sia nel Decreto dell’Ufficio Speciale (Art.2 comma 4) che a pag. 48 delle istruzioni parte 1 della scheda P.E.R. (a prescindere dai differenti importi) per gli esiti A, B, C ed E0 prevede il solo livello di indennizzo L0 quando il livello non è solo funzione del danno ma anche della vulnerabilità e quindi potrebbe un edificio classificato B come quello in questione avere anche un livello L1 o addirittura L2 in base alle tabelle riportate a pag. 2 e 48 delle istruzioni (relazione di L con D e V)?

Per gli edifici con esiti A,B,C il livello di contributo massimo concedibile è pari a L0=700 euro/mq. In base all’art.4 co.1 del DPCM 4 febbraio 2013 il contributo è determinato in modo parametrico attraverso una analisi preliminare del danno e della vulnerabilità e non può essere superiore ai livelli di contributo indicati nella tabella 1 di cui all’art.1 co.4 del decreto n.1 USRA. Ai sensi dell’art.2 comma 7 del DPCM 4-2-1013 “in caso di esiti discordanti il progettista incaricato per la redazione del progetto provvede alla compilazione della scheda AeDES, il cui esito dovrà essere verificato e validato dall’Ufficio speciale per il Comune di Aquila e dagli Uffici Territoriali per gli altri comuni del cratere, in sede di presentazione del progetto parte prima o, motivatamente, del progetto parte seconda”.

(9-11 aprile 2013 – Federica Totani – mail:federicatotani@gmail.com)
Mi potete confermare che si può presentare la scheda parametrica per chiedere il finanziamento per la riparazione delle parti comuni di un edificio in centro storico delle frazioni, seconda casa di unico proprietario? (art. 2 comma 12 decreto n.1 USRA)

Ai sensi dell’art.2 comma 12 del decreto USRA n.1 “L’indennizzo per le parti comuni è riconosciuto per intero, anche nel caso di edificio singolo costituito da un’unica unità immobiliare e/o di un unico proprietario. Ai sensi del co.13 dello stesso decreto “L’indennizzo per le finiture non connesse agli interventi strutturali, per le singole U.I. è riconosciuto, nei limiti dell’indennizzo massimo concedibile e delle priorità di cui al precedente comma 10:
a) per intero per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale;
b) con il limite di 100 euro/mq. per le unità immobiliari ad uso abitativo diverso dalla prima casa;
c) con il limite di 150 euro/mq per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da quello abitativo [produttivo, commerciale, professionale].”
In tutti i casi previsti dal Decreto n.1 USRA possibile presentare il progetto parte prima con gli allegati previsti dallo stesso decreto compresa la scheda parametrica.

Le maggiorazioni per il pregio storico artistico :gli imbotti in pietra, i balconi in pietra, le ringhiere in ferro battuto ed elementi simili non esplicitamente citati nella scheda vanno compresi nella categoria “decori lapidei ed altri elementi decorativi (numero elementi)”?

Nel caso si riferisca alla maggiorazione per gli edifici di pregio ai sensi del DCD 45/2010 i decori lapidei e gli altri elementi decorativi di pregio , opportunamente documentati, possono essere ricompresi in tale categoria.

Se tali elementi sono documentati da foto, ma andati persi nei crolli o nelle demolizioni, possono essere inseriti nelle maggiorazioni e ripristinati nella ricostruzione, se ricreati fedelmente agli originali (basandosi dati fotografici)?

Si

(9 aprile 2013 – Ing. Annalisa Taballione – mail: annalisataballione@gmail.com)
Nel caso specifico di un fabbricato in c.a. realizzato nel 1962 e non soggetto a vincolo diretto che presenta caratteristiche dei materiali molto scadenti e quasi al limite della sostituzione di cui al punto E1.4 ma per cui la sostituzione da scheda parametrica non risulta ammissibile (PUNTI E1.1, E1.2, E1.3, E1.4, E1.5: NO; SOSTITUZIONE EDILIZIA AMMESSA: NO): è facoltà dei proprietari optare per la sostituzione edilizia nei limiti del contributo, indipendentemente dal punto SOSTITUZIONE EDILIZIA AMMESSA: NO, senza procedere col progetto di riparazione (sostituzione volontaria)

Art.7 comma 8 Decreto USRA n.1 : “Per gli edifici ordinari di cui al punto a) del precedente comma 1 e per quelli valutati e/o ritenuti incongrui dall’Ufficio Speciale è ammissibile la sostituzione edilizia in sito nei limiti del contributo massimo concedibile”.
In caso affermativo, l’ipotesi di procedere con sostituzione edilizia deve essere argomentata nell’ambito della scheda parametrica progetto parte I? Come e dove?
L’ipotesi di sostituzione edilizia può essere argomentata nella scheda parametrica in modo sintetico nelle sezioni B1.12 e B1.14 e può essere illustrata nella relazione di progetto.
Nelle stesse ipotesi di cui ai punti precedenti, tale edificio va trattato come “di interesse paesaggistico”, “ordinario” o “incongruo”?

Per gli edifici con attestazione di particolare interesse paesaggistico (L. 77/2009 Art. 14 co. 5 bis e art.3 comma 1) ai sensi dell’art.6 co. 4 “le proposte di demolizione e ripristino devono essere approvate dalla Commissione Pareri in sede di istruttoria del progetto parte prima, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti”.
Visto che per l’edificio in esame i punti E1.1-E1.5 sono negativi (PUNTI E1.1, E1.2, E1.3, E1.4, E1.5: NO), l’unica condizione per procedere con sostituzione edilizia è impostare che l’edificio sia “incongruo”. In merito a ciò il Comune dell’Aquila elaborerà una mappa per individuare tutti gli edifici incongrui o resta facoltà del richiedente, prima della pubblicazione della mappa, asseverare tale condizione?

In base all’art.7 co.1 del DPCM 4 febbraio 2013 “Al fine di favorire la riqualificazione e il rinnovamento urbano dei centri storici, il Comune può introdurre specifiche disposizioni volte alla demolizione e alla ricostruzione di edifici in cemento armato o comunque ritenuti incongrui dalla commissione pareri. In tali casi la ricostruzione può prevedere nuove definizioni tipologiche costruttive, in ossequio alle attuali conoscenze antisismiche, sempre nel rispetto del carattere dell’ambiente urbano storico.”
La richiesta per il riconoscimento di edificio “incongruo”può essere effettuata dagli aventi diritti con la presentazione del progetto.
E’ scontato sottolineare che la pubblicazione della mappa, se prevista, non può pregiudicare le scadenze dei 45gg /90gg per la consegna progetto parte I, di cui al Decreto n.1 dell’U.S.R.A..

La scadenza per la consegna dei progetti non è collegata al riconoscimento degli edifici incongrui.

Nella scheda parametrica il punto “Presenza dei pareri (positivi) degli Enti Preposti, se necessari” – punto E1 – si riferisce a pareri già acquisiti prima del deposito del progetto parte I o acquisibili anche in fase parte II?

Si riferisce alla eventuale presenza di pareri già acquisiti.

(10 aprile 2013 – Lucia Moriconi – mail : areatecnica@mging.it)
In merito alla compilazione della scheda in oggetto: nel quadro economico l’IVA sui lavori va considerata al 10 ovvero al 21%?
L’iva sui lavori va considerata come per legge che nella maggior parte dei casi per lavori è pari al 10%;

Nel caso di un aggregato classificato E in cui alcuni appartamenti risultavano affittati mediante regolare contratto al momento del sisma l’indennizzo viene concesso come se fossero abitazioni principali? Altrimenti come devono essere considerati?
L’indennizzo è rilasciato per intero per le Unità Immobiliari destinate ad abitazione principale anche se in affitto con regolare contratto al momento del sisma.
Art.2 Decreto USRA n.1 “L’indennizzo relativo al costo per la esecuzione degli interventi sulle parti comuni e sulle parti private è rilasciato per intero, a seconda dei casi, al proprietario dell’edificio, o all’amministratore del condominio o al Presidente del Consorzio o al delegato; nella definizione dell’indennizzo e nel computo metrico dovrà essere distinto l’indennizzo per le parti comuni e quello per le parti private con indicazione delle somme attribuite a ciascuna unità immobiliare.
1. L’indennizzo per le parti comuni è riconosciuto per intero, anche nel caso di edificio singolo costituito da un’unica unità immobiliare e/o di un unico proprietario.
2. L’indennizzo per le finiture non connesse agli interventi strutturali, per le singole U.I. è riconosciuto, nei limiti dell’indennizzo massimo concedibile e delle priorità di cui al precedente comma 10:
a) per intero per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale;
b) con il limite di 100 euro/mq. per le unità immobiliari ad uso abitativo diverso dalla prima casa;
c) con il limite di 150 euro/mq per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da quello abitativo [produttivo, commerciale, professionale]”.

(11 aprile 2013 – Ing. Adriano Canonico – mail : ingcanonico@tin.it)
Chiedo cortesemente alcuni chiarimenti per la compilazione della domanda per la richiesta degli indennizzi mediante Mod.USRA.
L’oggetto è un aggregato edilizio ben definito (quindi non suddiviso in porzioni individuate dal comune), con più proprietari di diverse unità immobiliari distinte ed in comproprietà. L’importo complessivo è riferito all’importo del contributo massimo ammissibile derivante dalla scheda parametrica?

Si

Il numero consorzio è il codice fiscale dello stesso?
Trattasi del numero attribuito dall’ufficio consorzi del Comune.

Il numero edificio cosa indica?
Si riferisce alla numerazione delle US=edificio.
Il Numero indica quello della unità immobiliare di proprietà?
Si.

Il TITOLO cosa indica?
Proprietario, usufruttuario, ….. (vedere nota).

Se l’unità immobiliare è stata realizzata in epoca remota senza titolo edilizio comunque non è sprovvista dello stesso? in questo caso si può dichiarare che per esso il titolo edilizio è non rilevabile?
Nel caso di edificio costruito in epoca remota in assenza di modifiche eseguite recentemente e il titolo edilizio non è rilevabile indicare l’epoca presunta di costruzione (vedere punto d).
(12 aprile 2013 – Ing. Alessio Polo – mail : alessio_polo@hotmail.com)

La dichiarazione di opzione fatta il 30 gennaio 2013 riguardante un aggregato sito in Arischia con esito di agibilità “B” (prima unità strutturale) ed “A” (seconda unità strutturale);
che il progetto di detto aggregato sarà di tipo “intevento locale”, dato gli esiti di agibilità sopra elencati:
che per detta tipologia di intervento non occorrono rindagini geologiche e/o strutturali;
che la scheda parametrica ha anche dei campi dove inserire tali informazioni.
Vorrei chiedere se la scheda parametrica ha dei problemi per il calcolo del limite del contributo(scopo della scheda) con l’assenza dei dati delle indagini geologiche e sulle strutture?

Per gli edifici con esiti A,B,C il livello di contributo massimo concedibile è pari a L0=700 euro/mq.
In base all’art.4 co.1 del DPCM 4 febbraio 2013 il contributo è determinato in modo parametrico attraverso una analisi preliminare del danno e della vulnerabilità e non può essere superiore ai livelli di contributo indicati nella tabella 1 di cui all’art.1 co.4 del decreto n.1 USRA.
Ai sensi dell’art.2 comma 7 del DPCM 4-2-1013 “in caso di esiti discordanti il progettista incaricato per la redazione del progetto provvede alla compilazione della scheda AeDES, il cui esito dovrà essere verificato e validato dall’Ufficio speciale per il Comune di Aquila e dagli Uffici Territoriali per gli altri comuni del cratere, in sede di presentazione del progetto parte prima o, motivatamente, del progetto parte seconda.”
Nel caso degli edifici in muratura è possibile determinare la vulnerabilità anche in assenza di indagini strumentali sulla struttura; sono sufficienti dei saggi per rilevare la tipologia di muratura e gli altri elementi strutturali; la relazione geologica occorre nel caso in cui è necessario determinare il coefficiente Ss e St.

(13 aprile 2013 – arch. patrizia rugginelli fanini – mail: rugginellifanini@libero)
L’aggregato in oggetto è costituito da 2 Us, una in muratura e l’altra in struttura a telaio in c.a.
Tra le due non è presente un adeguato giunto sismico, a seguito del sisma infatti le strutture hanno subito danni da martellamento.
L’intervento più idoneo si ritiene sia la sostituzione edilizia della US in muratura portante (peraltro con un evidente livello di danno e caratterizzata da altri elementi di vulnerabilità), con la ricostruzione di un edificio in c.a. con adeguato giunto sismico rispetto all’altra US.
Non sembra possibile ricondurre la situazione descritta a quelle indicate nella scheda parametrica come condizioni necessarie per poter operare la scelta della sostituzione. Si riterrebbe tuttavia opportuno poter inserire fin da questa fase della progettazione l’opzione della sostituzione edilizia della US di cui sopra e si chiede pertanto un parere in merito al procedimento più corretto da seguire.

E possibile procedere alla sostituzione edilizia nell’ambito del contributo concedibile ai sensi dell’art. 6 comma 8 del Decreto USRA n.1.

(13 aprile 2013 – Sergio Di Giandomenico – mail: sergiodg@excite.it)
Sono proprietario di un edificio in corso di costruzione sito in Paganica (AQ) del quale a oggi è stata realizzata solo la struttura in cemento armato, ma che una volta completato si compone di due unità immobiliari. L’edificio non ricade nel centro storico.
Il sisma del 6 aprile 2009 ha causato lesioni su pilastri e nodi trave-pilastro (parti comuni).
L’immobile, a seguito del sopralluogo dei tecnici della Protezione Civile, è stato classificato Inagibile.
Vi chiedo se attualmente sono previsti contributi di cui poter beneficiare per eseguire i lavori di riparazione.

L’edificio rientra nella disciplina prevista dal DPCM 4 febbraio 2013 (rif. Art.1).

(15 aprile 2013 – MAURIZIO GAUDIERI – mail : mauriziogaudieri@libero.it)
Nella scheda parametrica nella tabella generale del calcolo delle superfici, nel paragrafo 5.1 e 5.3 chiede gli estremi catastali con le categorie. Laddove all’interno dell’aggregato vi sono porzioni di fabbricato rurale, come dobbiamo intervenire con le categorie catastali?

Nel menù sono previste tutte le categorie catastali compresa quella rurale.

Con la scheda di convenienza economica era possibile demolire un fabbricato perchè necessitava di ristrutturazione con una spesa superiore a quella finanziata per la demolizione ricostruzione. Oggi la scheda parametrica sembra non ammette più tale possibilità. La scheda è settata per i soli casi riportati nell’art. 5 OPCM 3881; nei casi in cui il fabbricato è molto danneggiato, non ha pregi, non rientra nella casistica dell’art. 5 e necessita di una spesa di ristrutturazione superiore a quella necessaria alla demolizione e ricostruzione, come bisogna compilare la scheda o come bisogna interpretarlo?

Il modello parametrico è basato su una analisi danno vulnerabilità per determinare il contributo concedibile; la demolizione è ammessa nei limiti del contributo concedibile per gli edifici ordinari e ritenuti incongrui ai sensi dell’art.6 comma 8 del Decreto USRA n.1; per gli altri casi è necessario il Parere dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione.
I casi possibili per la sostituzione edilizia sono illustrati nel citato art.6 del Decreto n.1 USRA

(17 aprile 2013 – Ordine Architetti L’Aquila -mail: infolaquila@archiworld.it)
La scheda parametrica presenta numerosissime problematiche sotto l’aspetto della funzionalità altrimenti non si spiegherebbero i continui aggiornamenti della scheda stessa.
La scheda è stata pubblicata a gennaio 2013 ed è stata aggiornata il 12 marzo 2013 dopo la pubblicazione del DPCM 4 febbraio 2013 unitamente alla modulistica per la presentazione delle domande di contributo. La scheda pubblicata il 12 marzo contiene modifiche non sostanziali e consente di importare i dati dalla precedente versione.

La certificazione per la Pubblica Amministrazione è obbligatoria e deve essere fatta da un ente certificatore accreditato.

Le istruzioni pubblicate sul sito USRA e i chiarimenti forniti all’Ordine degli ingegneri di L’Aquila, per la determinazione del livello di danno, illustrano le operazioni di calcolo previste al suo interno. La scheda è realizzata in Microsoft excel ampiamente certificato. Eventuali schede non conformi a quella pubblicata saranno validate in sede di istruttoria.

La scheda parametrica è complessa altrimenti non si spiegherebbero gli innumerevoli quesiti posti dai tecnici.
I quesiti pervenuti all’indirizzo sisma2009.aquila@gmail.com (circa 120) sono in numero limitato rispetto al numero dei progetti che possono essere redatti con la nuova procedura. Essi riguardano la nuova procedura, in generale, e in parte l’utilizzo della scheda parametrica. Sono stati consegnati numerosi progetti con la nuova procedura che attualmente sono in fase di esame.

Si afferma che la compilazione della scheda è possibile in tempi rapidi soltanto se si dispone di tutti gli elementi (rilievo geometrico, analisi del danno, calcolo delle superfici, dati della proprietà, individuazione degli interventi di pregio e interesse storico artistico, indagini sulle strutture e sui terreni ecc); ma chi non è in possesso di tali dati, perché non ha potuto anticipare le spese, perde l’indennizzo?
La redazione del progetto parte prima, come previsto dalla normativa per la ricostruzione e dal DPCM 4 febbraio 2013, rientra tra i compiti dei progettisti incaricati per la redazione dei progetti di ricostruzione. La nuova procedura semplifica l’attività dei progettisti consentendo loro di consegnare il progetto in due parti ed evitare di eseguire la seconda parte in tempi ristretti.

Si afferma che per l’aggiornamento del costo di costruzione per l’edilizia residenziale occorre l’autorizzazione da parte dei soggetti istituzionali competenti!! E chi sono? Non sono forse la regione e/o lei che è il responsabile dell’ufficio ricostruzione del comune di L’Aquila incaricato con contratto prot. 25722 dell’11 aprile 2013?
Il costo di ricostruzione di cui al Decreto USRA n.1 potrà essere aggiornato in sede di presentazione del progetto parte seconda. L’indicizzazione del costo di costruzione è previsto dalla normativa per la ricostruzione di cui al DPCM 4 febbraio 2013. Sono previsti incontri con le parti sociali per aggiornamento del prezzario regionale collegato al costo di costruzione.

Non è vero che è possibile inserire nel QE riepilogativo dell’UMI le spese per le opere di spuntellamento e per l’occupazione di suolo pubblico. L’unico modo per potere inserire è riportandole impropriamente (creando confusione) in un QE relativo ad una US (consiglio dell’ing. Antonio Martinelli del CNR).
Nel quadro economico di ciascuna US è possibile inserire altri costi aggiuntivi al contributo concedibile determinato con il modello parametrico previsti dal DPCM 4 febbraio 2013 e Decreto USRA n.1 tra cui la rimozione delle opere di messa in sicurezza. Gli importi richiesti dovranno essere documentati come previsto dall’art.2 comma 10 del decreto USRA n.1.

Chi deve sostenere le spese per la redazione delle perizia sulle opere di restauro storico artistico?

Le opere di restauro storico artistico, non coperti da indennizzo nella procedura ai sensi della OPCM 3790/2009 …., necessitano di una stima da parte di un tecnico qualificato in quanto non possono essere determinati in modo parametrico. Tali lavori concorrono all’importo delle spese tecniche e all’anticipazione delle stesse del 2% previsto dal decreto USRA n.1.

Vi sono palesi situazioni oggettive di disparità di trattazione nella valutazione della vulnerabilità (esempio un palazzo con un salone di 20*8 m è uguale ad un palazzo con n.10 saloni di 20*8 m).
La condizione di vulnerabilità è rilevata in presenza di almeno un indicatore significativo che potrebbe favorire un danno grave all’edificio in caso di azione sismica. Eventuali casi particolari possono essere esaminati in sede di istruttoria.

Per quanto attiene la possibilità di inserire nel menù il danno non conforme a quello rilevato nella originaria scheda AeDES si allega la nota dell’ing. Pierluigi De Amicis.
Nella scheda è possibile inserire il danno non conforme a quello rilevato con la scheda AeDES.  L’osservazione dell’ing. De Amicis riguarda invece la possibilità di inserire un esito non conforme a quello rilevato con la fase dell’emergenza. Il citato articolo 2 prevede 3 possibilità :
• esisti discordanti : presenza di più schede con esiti discordanti sullo stesso edificio o discordante da quello rilevato dal progettista in sede di redazione del progetto parte prima ;
• presenza di schede con esiti D o F;
• assenza di scheda di agibilità.
In questi casi il progettista incaricato per la redazione del progetto, ai sensi dell’art.2 comma 7 del DPCM 4 f4bbraio 2013 “provvede alla compilazione della scheda AeDES il cui esito dovrà essere verificato e validato dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L’Aquila e dagli Uffici Territoriali per gli altri comuni, in sede di presentazione del progetto parte prima o, motivatamente, del progetto parte seconda. della progettazione può prevedere”

Si afferma che la stima per spese tecniche potrà essere determinata in modo definitivo soltanto sulla base del computo previsto dal progetto parte seconda ma nella parte prima come si calcola non essendoci un computo metrico?
Nel progetto parte prima viene riconosciuto un importo forfetario pari al 2 % dell’importo del contributo a titolo di acconto sulla parcella professionale, che verrà successivamente determinata sulla base del computo previsto nel progetto parte-seconda: non occorre quindi allegare alcun calcolo di parcella al progetto parte-prima (vedi Allegato 4 al Decreto n 1 dell’USRA).

Che cosa si intende per ripristino integrale per il quale si invoca l’art.6 comma 7 del decreto n.1 e con quali fondi può essere attuato (vedi edifici Onna demoliti e vedi piano ricostruzione).
Per la fattibilità del ripristino si fa riferimento alle indicazioni del PRG di L’Aquila

Forse è veramente urgente incontrarci perché c’è in ballo la ricostruzione della città ed è bene che ognuno si assuma le proprie responsabilità
USRA è disponibile ad incontri con gli Ordini come è già avvenuto nella fase di messa a punto della normativa.

È altresì urgente comunicare che i termini di consegna delle schede decorreranno da quando ci saranno le condizioni per poterle presentare in maniera seria.
Sono state consegnati oltre cento progetti con la nuova procedura e la scheda parametrica, attualmente in uso, è stata adeguatamente testata e non è stata rilevata alcuna anomalia di funzionamento, essa costituisce il riferimento valido per la determinazione del contributo concedibile. I criteri di calcolo possono essere ulteriormente documentati e illustrati insieme al suo funzionamento con incontri tecnici programmati con USRA.

Non è più accettabile il fatto che i dirigenti comunali per questioni istituzionali non sono rintracciabili non rispondono al telefono non rispondono alla posta certificata ecc. La invitiamo a prendere provvedimenti.
La domanda deve essere rivolta all’Amministrazione Comunale e non a USRA. I dirigenti del Comune di L’Aquila non dipendono da USRA

(24 aprile 2013 – Ing. Danilo Nurzia – mail : -denny.n@libero.it)
Situazione: aggregato fuori centro storico, n. 3 u.i., esiti diversi E-A-A attribuiti a 3 porzioni dell’aggregato non coicidenti con le u.i..
I 130 euro/mq per l’adeguamento energetico -OPCM 3820 art.7 e OPCM 3790 punto 5, a quale superficie lorda vengono attribuite? Intero aggregato?

Nella procedura di cui al DPCM 4 febbraio 2013 e Decreto USRA n.1 non sono applicabili le limitazioni di 130euro/mq per l’adeguamento energetico.
In sede di una possibile futura contestazione da parte di controllori dei lavori eseguiti, i quali interpretano ed applicano le numerose OPCM caso per caso, che valenza hanno le FAQ rivolte al vostro ufficio?

I quesiti rivolti a USRA e le relative risposte forniscono indicazioni per l’applicazione della disciplina regolata dai citati decreti.

(29 aprile 2013 – SERTEC srl – mail: srl.sertec@yahoo.it)
Come si quantifica la percentuale d’incremento sull’indennizzo base per le cavità ipogee?
La maggiorazione del contributo va determinata sulla base delle indagini e degli accertamenti necessari per la definizione delle cavità ipogee come previsto dall’art.3 comma e del Decreto USRA n.1. : “per edifici situati in aree di sedime interessate da cavità ipogee di origine naturale, l’Ufficio speciale per la ricostruzione, anche con l’ausilio delle commissioni pareri, valuterà l’opportunità di riconoscere, a seguito di un rilievo planimetrico che definisca lo sviluppo della cavità ipogea e ad uno studio di caratterizzazione geomeccanica dell’ammasso roccioso che verifichi le condizioni di stabilità delle calotte e delle pareti della cavità, un eventuale maggiorazione nel caso in cui venga accertata la necessità di intervento di consolidamento e/o bonifica”.

In caso di proprietario che ha optato per la sostituzione edilizia, si deve scrivere Comune di L’Aquila come proprietario?
Le sostituzione edilizia in sito o la possibilità di avvalersi della facoltà di acquistare o di ricostruire in altro sedime un’abitazione equivalente a quella principale distrutta, così come previsto dal DCD 43/2010, è ammissibile nei casi indicati dall’art.6 comma 2 del Decreto USRA n.1. In tal caso è possibile il subentro del Comune nella proprietà dei privati. Nei casi previsti dell’art.6 comma 8 dello stesso decreto USRA n.1 la sostituzione edilizia in sito è ammissibile ,nei limiti del contributo massimo concedibile, per gli edifici ordinari (comma 1 punto a) e per quelli valutati e/o ritenuti incongrui dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L’Aquila.
(7 maggio 2013 – Servizi di ingegneria s.r.l. – mail : studio@servizidiingegneria.com)

Sto compilando la scheda parametrica e volevo una precisazione sui valori da inserire nel coefficiente Ss (Parte D1): secondo alcuni colleghi va inserito il valore di Ss, derivante dal tipo di terreno e del sito del fabbricato, maggiorato della percentuale riportata a pag. 21 del manuale d’istruzione. Tale maggiorazione è poi implementata nella scheda al riepilogo delle maggiorazioni di tipo economico. Il dubbio è: ma è giusto applicare questa formula per amplificare un parametro tecnico quale è Ss e poi utilizzarla per una maggiorazione di tipo economico? Oppure basta inserire il valore di Ss derivante dal tipo di terreno e sito? Spero di essere stato chiaro e ringrazio anticipatamente.

Secondo l’art. 3 comma 1 punto d del decreto dell’Ufficio Speciale di Ricostruzione di L’Aquila n. 1/2013 è prevista una maggiorazione del contributo in funzione del fattore di amplificazione Ss. Nella tabella D1 va inserito detto valore definito dagli studi di microzonazione sismica, nel caso detti studi non riguardino l’area di progetto, da quanto previsto dalle norme tecniche di cui il D.M. 14 gennaio 2008.

MASSIMARIO – DPCM 4 FEBBRAIO 2013 E DECRETO USR-AQ n.1

MASSIMARIO – PRIME MINISTERIAL DECREE 4 FEBRUARY 2013 AND DECREE OF SPECIAL OFFICE FOR THE RECONSTRUCTION OF L’AQUILA NO.1

In order for the Owners and Appointed Professionals to propose questions to acquire opinions, interpretations of the law, technical indications on its correct application, the “Massimario” tool is set up, which contains all the answers to the questions and is a tool implemented in real time and available on the site of the Special Office for Reconstruction – L’Aquila. Following the implementation of the Massimario, an analytical index will be inserted where it is easier to find the topics to which the questions refer, in order to make the research more expeditious.

Update to 10 July 2013 (some questions are without identification and motivation, as they were prior to 22 February 2013, date of publication of the rules indicated above).

I found a data entry problem in the following localized cell: section for buildings with particular goods historical and artistic value, number of rooms with storey height greater than or equal to 3,20 m / number of total rooms …………. ; In this cell, you can not enter values with a comma or with the point (eg. 2.3 or 2.3), accepts only integer values (eg. 12), and inserting any number is always the increase of 35%.

In the first tab of the version published on the site there was a calculation of incorrect bonus, which referred to a different criterion for the determination of the increase. The next version currently available on the site has been changed.

You cannot enter the damage level in vertical structures.

The problem occurs with the 2010 version of Microsoft Excel: for the correct compilation of the form, it is necessary to use one of the previous versions (2003 or 2007). The Excel 2003-2007 version was chosen, as it is available to all users and considered more stable and reliable in the subsequent data processing phase.

The spreadsheet does not determine correctly the overall surface in the section of E5.2 Structural Units.

The calculation of the area at the base of the calculation of the contribution is conditioned by the obligatory entry of some information whose presence can be verified via the check button, as shown in the sheet “warnings”. In this case, the tax code has probably not been entered. The formal control of the data is in any case an obligatory step as it is a prerequisite for delivery to the appointed body (always see the “warnings” sheet). In order to avoid the delivery of incomplete tab automatic control mechanisms have been introduced which inhibit certain functions if the card has not been completed in all parts.

If necessary, is it still possible to send the tab via e-mail for a formal verification of the same?

You can send the tab to sisma2009.aquila@gmail.com and we will quickly check the data entered.

It is possible to have a version of the tab with more than 10 Structural Units

The tab has been scheduled for Structural Unit 10 as the file is smaller and SU 10 are compatible with the minimum intervention units provided to the historic center of L’Aquila and fractions; if a large minimum intervention unit is envisaged, it would be advisable to evaluate the possibility of dividing it according to the methods indicated in the instructions on the project sheet and Reluis. In the event that the conditions of admissibility of a minimum intervention unit with more than 10 SU are present, we ask you to communicate the number in order to calibrate the card adequately and we will send it with the required number of SU. However, we do not recommend providing minimum intervention units with a large number of SU.

To which areas do the sub-areas of the historic center of L’Aquila correspond, required in point B1.5 of the project sheet?

  1. Sub1: Asse Centrale;
  2. Sub2: Santa Giusta;
  3. Sub3: Via XX Settembre-Rivera-Villa Gioia;
  4. Sub4: Via Garibaldi;
  5. Sub5: at the time of publication it merged into 3;
  6. Sub6: San Pietro, San Marciano, Sant’Andrea

Damage and vulnerability demonstration: is it sufficient to fill in the project form and the documents envisaged by the first part project or is it necessary to provide quantitative indications for the assessment of damage and vulnerability?

Normally yes. It should be noted that the supervisory bodies always have the right to request additions.

Calculation of technical costs: how are certain technical expenditure in the absence of the intervention project?

Provisionally, reference is made to the maximum contribution.

(CasArchitettura s.r.l. – February 8, 2013) – Can surfaces relating to courtyards, gardens, arcades, present in the aggregates in the historic center, be entered in the SP (parking) or SNR (non-residential surfaces) box?

Covered areas such as parking lots, cellars, attics, porches, entrance halls and other possible covered spaces can be considered non-residential surfaces.

The courtyards discovered contribute to the increase of landscape interest and the bond and taking into account that are not part of the structure does not contribute to the boundary surface.

The gardens do not contribute to the limit surface.

(Eng. Liliana Bucchiarone – February 8, 2013) – Is it possible with the first part project to propose a division in minimum intervention units different from that accepted by the Municipality with the proposed intervention?

The parametric procedure, in principle, provides for the possibility of updating the damage, the vulnerability, the surfaces, the identification of the minimum intervention units, the SU and the other information contained therein according to the level of knowledge reached when fill in the form and deliver the project part one.

Therefore it is possible that between the presentation of the intervention proposal in 2010 and the presentation of the first part project and of the parametric form in 2013, a higher level of knowledge has been reached and new elements have been acquired that suggest the remodulation of the minimum intervention units. Pursuant to Article 3 of the Prime Ministerial Decree, these changes, properly documented, must be previously authorized by the Municipality of L’Aquila. They can be presented together with the first part project.

(Eng. Andrea Rossi – February 20, 2013) – In the tab in the section “E1” page 12 under “Compensation for works for demolition of existing building and disposal of rubble, if allowed” refers to indemnities already authorized by union orders or similar or to the evaluation of demolition and theoretical disposal “calculated through the form “Contribution limit” up to now (paragraph 4 – determination of the cost of demolition of the existing building and disposal of rubble (if not already demolished)? My doubt was not about how to calculate it, rather whether it was legitimate to do it. I will be even more explicit: with the old table for the calculation of the limit of convenience, the contribution was determined by a share related to the basic compensation multiplied by the surface + an indemnity deriving from the eventual demolition of the building and related rubble disposal. These two shares, added together, determined the overall compensation, which, in some way, incentivized those who opted for the repair.

In the procedure referred to in the Prime Ministerial Decree of February 4, 2013 and of the Decree No. 1 of the Special Reconstruction Office, compensation for the demolition and disposal of rubble is recognized only in cases where the conditions are met and must not be used for the repair of existing buildings.

So in the case of replacement construction the cost of demolition (example 100 EUR / sqm) must be added to the level of maximum compensation unit L3 = 1270 for a total of 1370 € / sqm.

(Eng. Federica Totani – March 6, 2013) – For aggregates in a short area of the hamlets not yet delivered, must the parametric procedure be followed or can the old procedure be chosen? To whom is the project delivered in the two cases?

The application of the new procedure is regulated by the Prime Ministerial Decree of February 4, 2013 and by the Decree No. 1 of the Special Reconstruction Office published on the website of the municipality of L’Aquila.

For aggregates in the historic center hamlets (roio) completely collapsed or demolished, must the form be filled in in all parts? There are obvious difficulties in data retrieval, for both surfaces (point E5.2), since the thickness of the load-bearing walls can only be speculated, for both materials and construction technologies of the existing building.

To determine the eligible grant, it is necessary to know the total area eligible for the contribution. In the event of collapse or demolition in the absence of photo documents of the building, a virtual reconstruction of the building can be arranged.

For aggregates that reach a total of 25% of the collapses, for the purposes of building replacement, I do not see in the sheet the summary of the collapses of the various US, which should be added to achieve 25% of the aggregate, and therefore the eligibility of the replacement building. In addition, the basic compensation should always be the highest for replacement purposes, which does not happen by dividing the aggregate in the US, as there are US who contribute with different percentages to the achievement of 25% of total collapses. How should we behave in these cases?

The building replacement must be fixed for the structural units and not for minimum intervention units.

Delimitation of structural units: is it possible for an aggregate (load-bearing masonry) with a homogeneous result or level of damage, with structures without joints or separate walls and intersected building units with each other on the various levels in elevation, insert a single structural unit, separating only the various building units in point E.5?

The (conventional) structural unit can be identified as an accomplished building that can have structural interactions with the other buildings in the aggregate. However, the structural unit must have continuity from heaven to earth as regards the flow of vertical loads and, as a rule, it will be delimited either by open spaces, or by structural joints, or by contiguous buildings built, for example, with construction and structural typologies different, or with different materials, or in different eras. The aggregate can coincide with the Structural Unit. It is advisable to consult the instructions of the parametric sheet and the glossary published on the website of the municipality of L’Aquila.

For the recognition of the historical and artistic value of a building, is it still possible to submit the application referred to in the decree of the commissioner for reconstruction no. 45/2011? Is it however possible, without the building having previously been declared of value, to insert in the form, section E.4 any elements corresponding to those listed, and submit them for evaluation together with the attached report?

The presentation of the project is equivalent to the recognition of the presence of valuable elements. The valuable elements that contribute to the determination of the increases must be demonstrated as indicated in the instructions on the project sheet.

The increase for the historical and artistic value is recognized also in case of demolished building or in case of building replacement (as per page 85 of the instructions part one, and not only in case of restoration as per decree of the commissioner for reconstruction no. 45 )?

Art.6 sub.7 of the Decree no. 1 of the Special Reconstruction Office: “in the case of prestigious buildings with a certificate of landscape interest or with direct constraint ……, demolished, collapsed completely or partially, you can benefit from the increases provided for these types of buildings, only in the event of full restoration in compliance with the urban planning instrument in force “.

 (Eng. Marco Binaglia, marco.binaglia@gmail.com – March 14, 2013) – I tried to insert a structural unit with result F and the tab does not allow closing. How should we behave?

In the tab, it is not possible to enter structural units for which compensation is not provided for in accordance with current legislation.

For reinforced concrete buildings, in point D6.7 if I put two “no”, the “bad state of conservation” does not fill me in. If I put a “no” and a “yes” fill it in.

When no deterioration of the concrete is detected, indicate the “no” on the “Diffuse deterioration of the concrete” column, leaving the other fields empty.

 (Arcangelo Dragoni – arcangelo.dragoni@pec.commercialisti.it” – March 21, 2013) – Question concerning further compensation pursuant to art. Three, sub. One, letter f), of Decree no. 1/2013. The aforementioned provision provides for greater compensation for each structural unit in relation to the restoration of particular decorative elements defined by the Superintendence, which expresses itself on the congruity of the relative costs. Given the reference to art. 3 of the order of the President of the Council of Ministers no. 3996/2012, I kindly ask you to clarify: whether the further compensation is related to the entire expense for the restoration or only to a part of it, determined in relation to the subjective conditions of the owner.

The biggest expense concerns the restoration of decorative systems in their entirety regardless of the subjective conditions of the owner.

If it is sufficient to indicate in the tab the estimated amount for the restoration works with explanations in the descriptive report on the building (Doc. C1) or it is necessary to also attach the estimate metric calculation of the works themselves;

In addition to the amount, it is necessary to provide a summary estimate with a descriptive report in order to allow the Superintendence to carry out the adequacy check.

If the opinion of the Superintendent is to be acquired in advance or subsequently by the Office, in the examination of the practice;

The opinion can be acquired by the Office during the examination of the project part one;

If the pre-consolidation and restoration of damage connected with the earthquake, prior to the restoration, contribute to the determination of further compensation or are absorbed by the basic compensation and related increases;

The preparatory works for the restoration of: pre-consolidation, consolidation and repair of the damage are included in the basic compensation with the relative increases.

Whether or not further compensation should be taken into consideration for the verification of the ceilings referring to the works on the exclusive parts, pursuant to art. 2, sub. 13, of Decree 1;

No.

Whether or not it is correct that the form does not take into account the additional expense in calculating the amount of work competing for compensation (€ / sqm).

These are extra parametric compensation jobs

Question concerning the increases pursuant to art. 3, sub. 1, letters a), b) and c), of Decree no. 1/2013. The form allows to refer to each structural unit only one type of constraint. In this context, given that in each structural unit several property units subject to different constraints can coexist, I kindly ask you to clarify: whether it is correct to apply the increases for the highest degree constraint to the entire structural unit or to fill in multiple forms for the same structural unit or to split the structural unit only to take into account the different type of constraint.

Taking into account that the structural units by definition are indivisible, the more convenient increase relating to the bond must be applied to the structures belonging to the entire structural unit. Special cases can be evaluated during the preliminary part of the project.

Question concerning further compensation pursuant to art. 3, sub 5, letters a), b), c) and d), of Decree no. 1/2013. The indemnity application form provides that the “Estimate / cost calculation” documents are attached for each of the hypotheses envisaged by the aforementioned regulation (documents C2, C3, C4 and C5), where they occur in the specific case. I kindly ask you to clarify: whether or not it is sufficient to present, for each of the hypotheses envisaged, a technical report with an indication of the rough estimate of the expenditure, unless verified when submitting the second part of the project sheet;

The estimate must be documented with a report and with, at least, a summary calculation.

Whether the estimate of the cost of demolition and rubble disposal, following partial demolitions (partitions, restoration of masonry profiles, removal of floors and / or screeds and floors, plasters, etc.), must be determined with regard to the actual presumed quantities or can be considered a percentage of the entire volume.

The partial demolitions referred to are included in the compensation per square meter and must be calculated as per the Abruzzo region price list.

Question concerning the form, part E5.4, point p7. The instructions for completing the schedule provide for the indication in that field, among other things, of the expense required for the dismantling and transport to hospital of the materials deriving from the dismantling of the temporary structures, where present, or the amount of the freight in the if the company intends to use them. I kindly ask you to clarify: where there are the elements of appreciation to be kept as a reference for one or the other hypothesis, both in quantitative and price terms, possibly differentiated by the various types of materials and operational difficulties;

For the methods for determining the cost for the removal of temporary works, it is necessary to refer to the provisions of art. 2 sub. 10 of the decree no.1 of the Special Office for the Reconstruction of L’Aquila. For prices, refer to the current price list or, failing that, to price analysis.

Whether it is possible to postpone the decision at the time of drafting the executive project, when all the elements for a correct evaluation will be available, making it clear now the presence of the provisional structures only.

It is possible to postpone the decision to the presentation of the project part two.

 (March 25, 2013 – Eng. Davide de Angelis – ing.davidedeangelis@gmail.com) – In line A11 only the representative of the aggregate and the administrator of the condominium are provided. Sometimes there is the Special Prosecutor and sometimes there is the representative of the building, how to do it?

The name of the president of the consortium or administrator of the condominium or who is entitled to submit the contribution application is required.

In point B1.3 the consortium identification code is requested: what is it? And where to take it?

The consortium office of the municipality was assigned the consortium identification code.

On page 5/8 in point B2, is it necessary to insert a post-earthquake photo of the building showing the prospect of the building? Or an orthophoto?

It is possible to insert the image on a CTR cartographic basis.

In the box C1 page 6/8 since my building is partly in masonry and partly in reinforced concrete (expansion of a few years), what should I report?

Indicate the main typology.

Is a building that has only the stone gutters (stone frames) valuable?

The value is attributable on the basis of the presence of the elements indicated in the tables attached to the decree no. 1 of the Special Office for the Reconstruction of L’Aquila.

On page 6/8 in line S1 do all the technicians’ fees go? How to calculate them in the absence of an executive project?

All the fees of the technicians involved must be indicated. Refer to the amount of the work determined with the parametric method. With the second part project the plot will be proposed again on the basis of the metric calculation.

On page 1/16 in point D1, by building typology do you mean the predominant one?
Yes.

In the line “Position within the aggregate” what should I put considering that my aggregate is with only one structural unit but in adherence from one side to another aggregate?

Headboard.

In the line “type of building” (building with direct constraint of value, etc.) what should I put in view of the fact that my aggregate is made up of a single structural unit and has only the intrados of the facade windows?

Value.

What should I put in the line “design year” given that it is an ancient building?

Indicate the presumed year of planning.

Is it not appropriate to remove this request?

It is useful for newly built buildings

The same applies for year of completion of construction;

It is useful for newly built buildings and for any extensions, modifications, …

Expansion is not planned for the last significant structural intervention carried out on the structural unit, why?

The extension is included in the types indicated and provided for by the Presidential Decree no. 380/01

In point D4, what is meant by a result consistent with that found in the emergency phase?

It is the result deemed valid among those indicated in the Agility and Damage in Seismic Emergency data sheets completed in the emergency phase.

The same applies for compliant damage, point D5.1;

It is the damage detected in the emergency phase and reported in the Agility and damage in Seismic Emergency data sheets deemed valid.

In point D5.2 we only talk about collapses but in my case there were no immediate collapses, but following the union order, the municipality proceeded with the demolition since the overwhelming majority of the building was highly dangerous, it is the case of also foresee this case?

Since it is the damage relief in point D5.2 the collapse to be indicated is that caused by the earthquake.

I have two types of masonry (masonry and reinforced concrete) in the same structural unit. What should I put at table D6.1? 

In columns M1 and M2 insert the two types of masonry with the relative surface area percentages.


On page 5/16 in the table above, if we are in the presence of masonry, the questions are correct, but for a building with part of the masonry structure and part in reinforced concrete. How to answer these questions? What is meant by curb? For ties? Slab in upwind wall? Etc. The same goes for the floor slab table.

Also in buildings with mixed structures, curbs, ties, concrete slabs etc. can be present. The presence of these elements should be noted.

What is meant by “Presence of the (positive) opinions of the Municipality and the Ministry of Cultural Heritage of Abruzzo”, if necessary?

It is necessary to indicate the possible presence of opinions issued for the intervention.

On page 10/16 we talk about “presence and conservation of intrados, cornices, etc.” in my case, there are the intrados but since the portion of the building that had them was demolished by the municipality with the recovery of the same, seen that I am going to put them back in the building can I count them? In this case is a conservation meant? And if I move or enlarge them, is it always a conservation? Sometimes the window to make it meet the sanitary standards of the municipality is forced to enlarge it with the insertion of another piece of intrados, in this case is it a conservation? Can I count them?

In this regard, reference is made to art. 6 c. 7 Decree No. 1 “Art.6 paragraph 7of the Special Office for the Reconstruction of L’Aquila. In the case of prestigious buildings, with certification of landscape interest or with direct constraint pursuant to Legislative Decree 42/04, art.10, paragraph 3, letter a), demolished, collapsed completely or partially (collapses greater than 25% in empty volume for full), you will be able to benefit from the increases provided for these types of buildings, only in the case in which they will be fully restored in compliance with the urban planning instrument in force “.

On page 12/16, in the event that before the earthquake there were actually wooden horizontals etc., while in the reconstruction since it is reconstructed with other materials (e.g. reinforced concrete, etc.), are the surcharges due?

No.

On page 12/16 in the last line, what do we mean by Investigation Campaign? And where to have said data?

Structural and geological investigations are to be considered – see art.4 Decree n.1 of the Special Office for the Reconstruction of L’Aquila: “Art. 4 Surveys and tests on structures.

  1. The maximum allowable compensation for geological-geotechnical (GEO) and structural (STRU) investigations and tests is determined within the limit of 12 € / m2 including VAT per unit of total gross covered area with the following limits:
  2. a) For single buildings up to € 20,000.00 including VAT (STRU + GEO referred to in letter c);
  3. b) In the case of aggregates up to 20,000.00 VAT included per UMI (STRU + GEO referred to in letter c);
  4. c) Up to € 6,000 including VAT for UMI for land surveys (GEO).
  5. In order to limit the tests and costs for structural, geological and geotechnical investigations, the technicians in charge must refer to existing data if available and / or to the databases being defined as per the decree of the Commissioner delegate for the Reconstruction n.97 of 29.02.2012
  6. Direct tests and surveys on all types of masonry and horizontal surfaces are recommended, especially in order to recognize the characteristics of the masonry fabric, the types of floor slabs and roofing, the presence of curbs and the quality of the connections. “

On page 13/16 are the names of the owners of the major shares of the various property units listed?

Yes.

There is no charge to remove the shoring for those buildings secured by the municipality or civil defense.

In the economic context of the single structural unit it is possible, if necessary, to insert other eligible and documented costs

In this regard, reference is made to Article 2 of Decree No. 1 of the Special Office for the reconstruction of L’Aquila.

“Art. paragraph 10 .: As regards the dismantling of scaffolding or safety devices owned by the municipality of L’Aquila, if the company does not intend to reuse them, it will have to transfer and store them at a deposit authorized by the municipality at a cost of recognize the Company when determining the contribution; if you intend to reuse them, you must ask for the freight to the municipality, deducting the relative charges, determined on the basis of the tariff established by the municipality, from the contribution granted. ”

There is no expense for the disposal of asbestos in the event of demolition and reconstruction etc.

Any other eligible and documented costs can be entered in the economic framework of the individual US.

(March 25, 2013 – Eng. Laura Palumbo – laurapalumbo11@gmail.com)

In particular I would like to know if it is possible to opt for the use of the new procedure for the recognition of contributions with parametric form for buildings / condominiums of type E not belonging to aggregates, outside the Historic Center of the hamlets, for which it was the request for compensation has already been submitted (within the deadline of 31/08/2011) and additions requested by Cineas and Reluiss, but which have not yet received a definitive contribution.

With reference to your question, reference is made to Article 1 of the Prime Minister’s Decree of February 4, 2013 – (Purpose and scope):

  1. In order to implement the objectives set out in article 67-quater, paragraph 1 of the decree law of 22 June 2012, converted with amendments into the law of 7 August 2012, no. 134 this decree regulates the procedures for the recognition of contributions to private reconstruction in the historic centers of the municipality of L ‘Aquila and the other municipalities damaged by the earthquake of 6 April 2009 as identified in article 67-quinquies, paragraph 3, of the aforementioned decree-law (hereinafter referred to as “other municipalities of the crater”), without prejudice, for the latter, to the procedures already recognized with the approval of the Reconstruction Plans.

The second question concerns the Single Building no.600 identifying the aggregate 4907136. As a technician in charge, on 06/08/2012 I submitted the application for granting the contribution, not including the request for funding aimed at overcoming the barriers architectural elements in the common areas (decree 59 of 29 April 2011 art. 1). Having to now deliver the parametric tab, if the condominiums decide to opt for the installation of an elevator, it is still possible to request this contribution and if so to what extent?

The question is unclear; the contribution application must be delivered together with the parametric tab (see attachment on the website of the municipality of L’Aquila). The parametric tab can include charges for any elevators.

(March 25, 2013 – Lawyer Antonietta Ciccozzi – antonietta.ciccozzi@libero.it

In my capacity as President of some mandatory Consortia and, in the light of what is specified in point B6 of Annex 4 to the implementing decree no. 1 of the head of the Office for the Reconstruction, where it reads verbatim “- for the title of ownership, the articles of association of the Consortium are valid”, the following further clarifications are required in consideration of specific problems that occurred during the establishment of the Consortia.

In particular:

  • – given that on the basis of the decree of the delegated commissioner no. 12/10 for the purposes of establishing mandatory consortia, the owners of property rights and other real rights can make proposals to identify the aggregate;
  • provided that in the draft statute-deed of incorporation attached to the aforementioned Decree, adopted by the consortia established and being established, is expressly specified, in art. 3: “the owners and holders of the usufruct, use and housing rights on properties that are part of buildings included in the aggregate referred to in the article no.2 who have not signed this deed and who request it to the President of the consortium can join it”;
  • once again, that, pursuant to art. 2 of the Prime Ministerial Decree of 4.2.2013: “the owners or holders of other real rights of enjoyment on the property units located in the municipality of L’Aquila and in the other municipalities of the crater, to be repaired or rebuilt as a result of the damage caused by the earthquake have access to the contributions planned for the reconstruction”.
  • given, finally, that in the establishment of the consortia or with subsequent requests for membership presented to the Presidents of the consortia themselves, in some cases, ownership of the property right was declared for continued and exclusive possession of the property belonging to the property for over twenty years of the aggregate, with simultaneous production in the Shareholders’ Meeting of notarial deeds drawn up in the presence of witnesses or substitutive declarations of the deed of notoriety or, again, unauthenticated private deeds;
  • considering, lastly, that the Technical Mission Structure of the Delegate Commissioner, with opinion of 20.5.2011, Prot. no. 1110, which is attached to this letter for any appropriate knowledge, has clarified verbatim “assuming that the purchase of the right by virtue of adverse possession takes place ex lege at the same time as the legally required term matures … the applicant is entitled to the contribution pursuant to the ordinances of the president of the council of ministers 3779/09 and 3790/09 if it certifies that, as of April 6, 2009, all the conditions necessary for the purposes of adverse possession existed. Subsequently, the veracity of such a self-certification can be ascertained by producing the final sentence of the procedure for the recognition of the adverse possession which declares that the property right had already been purchased on April 6, 2009 “.

All of the above, I ask to know if, in the presence of situations, such as those shown above, and for the purposes of the request for contribution from the Consortium, it is sufficient at the time of presentation to attach the articles of incorporation and subsequent adhesions made on the basis of self-declarations certifying possession over twenty years, subject to subsequently regularizing those situations in which there is not yet a formal title to the property.

Yes, it is possible.

I also ask for an opinion on the requirements to be adopted by the Consortium, in the event that the properties belonging to the aggregate must be demolished and rebuilt, even with different shapes and volumes (somewhat probable situation).

In this case, in fact, by creating a non-voluntary communion between the consortium members – who become co-owners pro quota, in proportion to the thousandths of their respective properties on the buildings, of the sediment area, representing the prerequisite for a future division of the building to be rebuilt, for which the unanimous participation of all the communists is needed – before the demolition, an act must be signed in which the future property units to be attributed to each of the consortium members after reconstruction has been clearly identified.

The problem that arises today is that of the impossibility of signing the aforementioned deed of future division as a consequence of particular situations that have arisen, such as, for example, the unavailability of owners who emigrated abroad, whose residence addresses are unknown , the death of others and the extreme difficulty of identifying all heirs and their domiciles, purchases made with unauthenticated private records whose sellers have died and other situations that currently prevent participation in the division.

The position could be regularized, based on directives of the Special Office for the Reconstruction of L’Aquila, when submitting the project part two.

(April 4, 2013 – Order of Architects of the province of L’Aquila – infolaquila@archiworld.it)

The parametric tab presents problems in terms of functionality and therefore, IT certification is required by the subjects who developed it.

The parametric tab, currently in use, has been adequately tested and no operating anomalies have been detected, it constitutes the valid reference for the determination of the allowable contribution. The calculation criteria can be further documented and illustrated together with its operation with technical meetings scheduled with USRA. An IT certification is not considered necessary, given that it is a product of a Public Administration.

It is excessively complex and articulated in relation to its objectives, which are to allow the Administration to plan economic and strategic interventions.

The form, prepared for over 2000 aggregates in 2010, which accompanied the intervention proposals pursuant to the decree of the delegate commissioner 3/2010, had the function of economic and strategic planning of the interventions and was used to estimate the costs of the Reconstruction Plan. The first part project, which includes the parametric tab, is a step forward towards the execution of the interventions (as envisaged by the Prime Ministerial Decree of February 4, 2013 and represents a significant part of the executive project). The project sheet, in addition to the summary of the project data, includes the following fundamental parts:

  • Description of the damage: to be performed with the methods of the AeDES card widely used in the emergency phase;
  • Description of the vulnerability: this is a guided description of the building that is easy to perform having the availability of the building’s surveys and tests.
  • Determination of the increases due to value, landscape interest, constraint: to determine these increases it is necessary to recognize the elements indicated in the tables, agreed with the ministry of cultural heritage, attached to the decree n.1 of the Special Office for the Reconstruction of L’Aquila.
  • Surfaces and data of the property units to be determined with the same methodology provided by the previous procedure.

The compilation is possible only if you already have all the detailed surveys, structural tests, geological and geotechnical investigations, geological report etc, …

The tab is an integral part of the first part project and allows the determination of the allowable compensation. The first part project represents a significant part of the overall project and includes: geometric survey, damage analysis, surface calculation, property data, identification of valuable elements and historical and artistic interest, investigations on structures and land etc. The compilation of the tab is possible quickly only if you have these elements.

It does not include the recent update of the basic cost / m2 of public residential building equal to 7.7% approved by the Abruzzo Region.

The updating of the construction cost for public residential construction will be included in the project sheet following the authorization for its application by the competent institutional subjects.

It requires the increase in landscape interest also to the restricted buildings that should instead be treated according to the ordinances in force and subjected to the examination of the only titled body that is the Superintendence of Cultural Heritage and Heritage.

The tab allows you to select the type of building and activate the corresponding table (value, interest and constraint); the tables have been agreed with the Superintendence of Abruzzo.

It does not provide for the introduction of the chopping works which in some cases are sensitive if we consider that in many aggregates the million euro has been exceeded for safety. Furthermore, it does not allow the introduction of the expenditure related to the occupation of public land for scaffolding and for the storage and processing areas, nor does it allow the introduction of special charges for safety.

In the economic scenario, it is possible to insert other appropriately documented eligible amounts for compensation. In this regard, reference is made to Article 2 paragraph 10 of the Decree No. 1 of the Special Office.


For the historical and artistic restoration, an expert report is required with additional costs for the preparatory activities for the design.

These interventions, not covered by compensation in the procedure pursuant to the order of the President of the Council of Ministers no. 3790/2009 …, require an estimate by a qualified technician as they cannot be determined parametrically and contribute to the amount of technical expenses.

It creates objective situations of unequal treatment in assessing the value and vulnerability.

The value, on the one hand, and the vulnerability, on the other, are assessed in a way that responds to the equity objectives of the contribution. No situations of disparity have been highlighted, which, if reported, can be examined and discussed.

It does not actively allow the introduction of corrections in the event that the professional finds a level of damage different from that reported in the AeDES form.

The damage level calculation is independent of the way it was detected; it is possible to insert in the menu the damage not conforming to that found in the original AeDES form.

It inserts the expenses for the geologist together with the technical expenses of the designers who have legal charges such as social security.

The form provides for the insertion of the total amount for technical expenses including: planning of works supervision, safety, geologist, testing, etc …

The amount entered in the form represents an estimate of the amount for technical expenses that can only be definitively determined based on the calculation envisaged by the second part project.

Paradoxically, it does not allow any increase in value for demolished aggregates (Onna).

The parametric model currently allows the increase in value for demolished buildings on condition of full restoration (art. 6 paragraph 7 of the decree no. 1 of the Special Office).

The answers to the questions of the Order of Architects in .pdf format

Answers to questions from the Order of Engineers in .pdf format 

(April 8, 2013 – Eng. Andrea Rossi, L’Aquila – email: andrearossi1978@libero.it, andrea.rossi5@ingpec.eu)

If a building that benefits from an increase for landscaped goods overlooks a main axis and is not divided into Structural Units, the whole building receives the increase for the aforementioned view. However, if the same aggregate is divided into the Structural Units, the increase falls only on the Structural Unit facing the main axis. How should one behave in this case? attribute the view to all the Structural Units or not divide the aggregate into the Structural Units with consequent problems relating to the limitations of the boxes on the tab?

In the presence of one or more facades on the main road, the increase is attributed to the entire Structural Unit. The division into Structural Units of a minimum intervention unit (portion of aggregate) or aggregate must be regardless of the recognition of the increase. In this regard, reference is made to the definition of Structural Unit reported in the Glossary published on the Special Office website: “SU – STRUCTURAL UNIT = BUILDING – By SU we mean a part of a structural aggregate consisting of one of the buildings that compose it. The SU or building is also the reference object of the AeDES form for the assessment of damage and usability. In Circular 2 February 2009, no. 617, in paragraph C8A.3 of the Appendix to Chap. 8, we read: “For the identification of the SU to be considered, the unity of the structural behavior of this portion of the aggregate with respect to both static and dynamic loads will be taken into account. To this end, it is important to note the construction typology and the persistence of the characterizing elements, in order to direct the project of the interventions towards solutions consistent with the original structural configuration. The identification of the SU is however carried out on a case-by-case basis, due to the form of the building system of reference to which the SU belongs, the quality and consistency of the planned interventions and with the criterion of minimizing fragmentation in individual interventions. The designer will then be able to define the minimum operating size, which can sometimes relate to all the building units making up the system, and in some cases more or less extensive portions of the urban context. The SU must however have continuity from heaven to earth as regards the flow of vertical loads and, as a rule, it will be delimited either by open spaces, or by structural joints, or by contiguous buildings built, for example, with constructive and structural typologies different, or with different materials, or in different eras. ”

On 25-10-2012, the Agreement signed by the Regional Director for Cultural Heritage and Activities for Abruzzo and the Mayor of L’Aquila was published by the Municipality regarding the attestation of the landscape interest concerning the buildings belonging to the ancient nucleus of the city of L’Aquila. All the other historical centers (fractions and municipalities of the crater) do not benefit from this recognition. When filling in the form, the increases for the landscape value cannot be attributed to any building present in the hamlets for which only an increase is foreseen in the case of prestigious buildings. This discrimination effectively nullifies the value of the historical fabric of the hamlets that do not fall into any increase foreseen for prestigious buildings. Paradoxically, the same building if outside the perimeter of the center and treated with the old ordinances would benefit from a greater contribution. In no case does the form provide for increases due to construction site difficulties (which are also covered by the regional price list in an amount of 20%). An extreme and paradoxical case is the Paganica one, where a large portion of the historic center is subject to indirect landscape constraints (Article 146 of Legislative Decree 42/2004 constraints ex royal decree No. 1497/39). This constraint obliges technicians to request the opinion of the Superintendence, limits and defines the types of interventions on buildings, however it does not contribute to the increase in the basic contribution. What kind of increase should be applied in the historical center of Paganica and in all those historical centers where there is an indirect landscape constraint?


For buildings outside zone A of the municipal master plan of the historic center of L’Aquila, the admissible increases are for merit pursuant to the decree of the commissioner-delegate n. 45/2010 and by direct bond pursuant to Legislative Decree 42/2004.

(April 9, 2013 – Eng. Armando Carducci– email: armando.carducci@libero.it). I write about a building in the center, made of masonry which has suffered mainly from injuries on one of the corners, probably due to a subsidence of foundation, and which could therefore compromise the “box-like” behavior. This building was officially classified by the municipality F / B for the purposes of the project. I wonder why table 1 of the indemnities shown both in the Decree of the Special Office (Art.2 paragraph 4) and on page 48 of the instructions part 1 of the P.E.R. (regardless of the different amounts) for outcomes A, B, C and E0 only provides the level of compensation L0 when the level is not only a function of damage but also of vulnerability and therefore a building classified B as the one in question could also have an L1 or even L2 level according to the tables on page. 2 and 48 of the instructions (relationship of L with D and V)?

For buildings with results A, B, C, the maximum grant level that can be granted is L0 = 700 euros / m2. Based on article 4 paragraph 1 of the Prime Minister’s Decree of February 4, 2013, the contribution is determined in a parametric way through a preliminary analysis of the damage and vulnerability and cannot be higher than the contribution levels indicated in table 1 in art. 1 co.4 of decree n.1 of the Special Office. Pursuant to art.2 paragraph 7 of the Prime Ministerial Decree 4-2-2013 “in case of conflicting results, the designer in charge of drafting the project compiles the AeDES form, the outcome of which must be verified and validated by the Special Office for the Municipality of L’Aquila and by the Territorial Offices for the other municipalities of the crater, when presenting the first part project or, reasonably, the second part project”.

 (April 9-11, 2013 – Federica Totani – email: federicatotani@gmail.com) Can you confirm that the parametric form can be submitted to request financing for the repair of the common parts of a building in the historical center of the hamlet, the second home of a single owner? (art. 2 paragraph 12 Decree no.1 Special Office)

Pursuant to art. 2 paragraph 12 of decree of the Special Office no. 1 “Compensation for the common parts is recognized in full, even in the case of a single building consisting of a single property unit and/or a single owner. Pursuant to paragraph 13 of the same decree “Compensation for finishes not related to structural interventions, for the individual property units is recognized, within the limits of the maximum allowable compensation and the priorities referred to in paragraph 10 above:

With the limit of 150 euros/sqm for property units intended for use other than residential (productive, commercial, professional)”

In full for the property units intended for main residence;

With the limit of 100 euros/sqm for residential property units other than the first house;