Il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 Misure urgenti per la crescita del Paese, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134 stabilisce all’art. 67 – bis la cessazione al 31 agosto 2012 dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 e, con le disposizioni di cui al successivo art. 67 – ter, assegna agli Uffici Speciali la gestione della ricostruzione e degli interventi necessari al ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009.
Contestualmente alla costituzione degli Uffici Speciali il Legislatore prevede all’art. 67 – quater dello stesso D.L. n. 83/2012 il ricorso a procedure semplificate per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione degli edifici privati, procedure da definire con specifici Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. La previsione di una nuova procedura semplificata per la ricostruzione del centro storico dell’Aquila e delle sue frazioni danneggiate dal sisma del 2009 è ritenuta necessaria per superare le criticità connesse alla procedura introdotta dalla O.P.C.M. n. 3790 del 2009 per la periferia ed estesa successivamente agli aggregati urbani dei centri storici. La previsione del Legislatore di semplificazione e snellimento delle procedure tecnico-amministrative viene recepita nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2013 che introduce sostanziali novità:
- calcolo del contributo con il modello parametrico basato sul danno e sulla vulnerabilità degli edifici;
- programmazione degli interventi attraverso la redazione del progetto in due parti distinte da presentare in tempi diversi;
- tempi di istruttoria contingentati;
- determinazione, con criteri oggettivi, delle maggiorazioni per gli edifici vincolati, di interesse paesaggistico o di pregio e dei casi di sostituzione edilizia;
- computo unico di riparazione del danno e miglioramento sismico degli edifici, nei limiti del contributo concedibile.
La procedura di determinazione del contributo concedibile per la ricostruzione degli immobili danneggiati si articola in un percorso con le seguenti fasi:
- redazione del Piano di Ricostruzione del Comune dell’Aquila e delle sue frazioni con perimetrazione dei centri storici (ex art.2 D.C.D. n.3/2010);
- individuazione degli interventi, perimetrazione degli aggregati e dei progetti sulla base delle proposte di aggregato e di intervento presentate dai cittadini;
- redazione del Progetto Parte Prima con compilazione informatizzata della Scheda di accompagnamento ai progetti di ricostruzione (P.E.R.);
- istruttoria e validazione del Progetto Parte Prima con emissione del parere tecnico Progetto Parte Prima e riconoscimento del contributo massimo ammissibile, anticipazione del 2% del contributo per le spese tecniche e per le indagini sulle strutture e sui terreni di fondazione;
- autorizzazione da parte del Comune dell’Aquila alla presentazione del Progetto Parte Seconda in base alla programmazione economica, alle priorità di intervento, allo stato di avanzamento dei lavori relativi alle reti e sottoservizi e alla cantierizzazione;
- presentazione del Progetto Parte Seconda dall’autorizzazione del Comune dell’Aquila;
- istruttoria e validazione del Progetto Parte Seconda con emissione del parere tecnico Progetto Parte Seconda e riconoscimento del contributo concedibile;
- apertura del cantiere ed inizio dei lavori a seguito del rilascio del contributo da parte del Comune dell’Aquila.
La nuova procedura semplificata, introdotta dal DPCM 4 febbraio 2013, che trae spunto da precedenti esperienze di ricostruzione post sismica adeguate alla realtà specifica dei centri storici abruzzesi, è stata definita nei dettagli tecnici e nei parametri economici con i Decreti Attuativi dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila n. 1 del 21.01.2013 e n.3 del 28.10.2013.
I progetti sono redatti per Unità Minima di Intervento (UMI) che può coincidere con l’edifico singolo, l’aggregato o con la porzione di aggregato e può essere composta da una o più Unità Strutturali (US). Il contributo concedibile per l’UMI è determinato come somma dei contributi delle singole Unità Strutturali. Il contributo per la singola Unità Strutturale è determinato sulla base di una analisi danno-vulnerabilità degli edifici eseguita dal progettista con il supporto della Scheda di accompagnamento ai progetti di ricostruzione (P.E.R.). Sono definiti:
- 4 livelli di contributo unitario peri i centri storici corrispondenti a combinazioni delle condizioni di danno e vulnerabilità degli edifici L0 = 700 €/mq, L1 = 1000 €/mq, L2=1200€/mq, L3=1270€/mq;
- 7 livelli di contributo per gli edifici ubicati al di fuori dei centri storici. Per i livelli LA = 200 €/mq, LBC = 300 €/mq e LBCE = 500 €/mq il contributo è determinato in modo univoco in funzione dell’esito di agibilità mentre per i livelli L0, L1, L2 e L3 è determinato in funzione della correlazione tra il danno e la vulnerabilità.
Nel caso in cui è ammissibile la sostituzione edilizia è riconosciuto anche il contributo per la demolizione e lo smaltimento delle macerie dell’edificio da demolire.
Il computo dei lavori è unico per tutte le lavorazioni, con priorità per gli interventi strutturali, per le finiture connesse agli interventi strutturali e per le finiture non connesse a tali interventi. Il computo metrico va redatto secondo la sequenza logica di esecuzione degli interventi senza distinzione tra riparazione del danno e miglioramento sismico tenendo conto delle tipologie di intervento previste all’art. 2, comma 9 del Decreto Attuativo USRA n. 1/2013 e all’art.2, comma 8 del Decreto Attuativo USRA n. 3/2013.
La divisione del progetto in due parti consente di programmare gli interventi nel tempo in base alla programmazione finanziaria e ad altri criteri oggettivi e strategici. Il Progetto Parte Seconda è redatto a seguito di comunicazione del Comune e può essere aggiornato alle reali condizioni di danno-vulnerabilità e di costo unitario vigenti al momento della presentazione. È previsto l’anticipo per spese tecniche nel limite del 2% dell’importo dei lavori dopo l’istruttoria del Progetto Parte Prima unitamente alle spese sostenute per indagini sui terreni e prove sulle strutture. Il saldo è previsto nella fase di esecuzione dei lavori.
L’istruttoria è svolta dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila e i progetti sono approvati dalla Commissione Pareri; vengono verificati i requisiti finali di sicurezza sismica, di ripristino dell’agibilità edilizia, miglioramento della qualità abitativa, miglioramento energetico, acustico, cablaggio delle reti e rispetto delle prescrizioni per la tutela del patrimonio edilizio, ripristino e/o rifacimento con messa a norma degli impianti. L’istruttoria di merito è rivolta, prevalentemente, alla individuazione della strategia, alla qualità di intervento e al rispetto di quanto previsto dalla normativa; soltanto nei casi in cui il computo di progetto risulti superiore al contributo massimo ammissibile è prevista la verifica analitica dei costi di intervento.
Nel metodo parametrico il contributo per le prove sulle strutture e sui terreni è stabilità nel limite di € 20.000 per ciascuna UMI (Unità Minima di Intervento).
La maggiorazione massima per gli edifici di interesse paesaggistico, di cui all’intesa del 2012 tra il Comune dell’Aquila e la Direzione Regionale Mibac per il centro storico del capoluogo, è del 100%. Per gli edifici con elementi architettonici di pregio, ai sensi del DCD 45/2010, è riconosciuta una maggiorazione massima del 60%. La maggiorazione massima del contributo per gli edifici con vincolo diretto ai sensi dell’art.10 del D.Lgs n. 42/2004 è del 100%. Con il metodo parametrico la maggiorazione è determinata, con il supporto della Scheda P.E.R., con criteri oggettivi concordati con la Direzione Regionale per i BB.CC. e la Soprintendenza BAP della Regione Abruzzo.
La Scheda P.E.R. contiene tutti i dati necessari per la valutazione del progetto e guida il tecnico alla determinazione del contributo massimo ammissibile/concedibile. Il livello di contributo unitario è determinato dalla correlazione delle condizioni di danno e della vulnerabilità. Per la valutazione del danno è stato confermato l’approccio della scheda AeDES, utilizzata nella fase dell’emergenza per determinare gli esiti di agibilità, mentre per la determinazione della vulnerabilità, introdotta con il modello parametrico, è stato previsto un approccio descrittivo dell’edificio che guida il progettista alla individuazione delle principali
carenze costruttive. La Scheda P.E.R., sulla base dei dati inseriti dal progettista, determina automaticamente il livello di danno e di vulnerabilità e fornisce una indicazione delle carenze costruttive presenti, utili nella fase della redazione del Progetto Parte Seconda per la definizione degli interventi.
La Scheda P.E.R. Progetto Parte Prima consente di determinare il danno, la vulnerabilità, le maggiorazioni per gli edifici di interesse paesaggistico, pregio e vincolo diretto, di calcolare le superfici ammissibili a contributo e di determinare, sulla base dei dati acquisiti, il contributo massimo ammissibile.
La Scheda P.E.R. Progetto Parte Seconda comprende il Progetto Parte Prima aggiornato, se necessario, alle condizioni di danno, vulnerabilità, le maggiorazioni ammissibili oltre ad alcune tabelle che riassumono il contenuto del Progetto Parte Seconda che, oltre alla Scheda, comprende i disegni esecutivi, il computo metrico, le verifiche di sicurezza e gli altri elaborati e documenti richiesti dall’USRA.
La Scheda è stata impostata con l’obiettivo di rilevare i requisiti richiesti dalla normativa quali:
- congruità economica rispetto al contributo massimo ammissibile;
- livello di sicurezza sismica conseguito dopo l’intervento;
- ripristino dell’agibilità edilizia;
- ripristino e/o rifacimento a norma degli impianti;
- miglioramento della qualità abitativa, livello del miglioramento energetico e acustico conseguito con il progetto;
- verifica qualitativa degli interventi previsti per il restauro e il recupero degli elementi di pregio e interesse paesaggistico;
- criteri per la definizione delle priorità d’intervento.
Per la verifica della congruità economica si è tenuto conto delle condizioni previste dal DPCM 4 febbraio 2013 e dai Decreti Attuativi USRA n. 1 e n. 3. La Scheda P.E.R. consente il confronto e la verifica tra il contributo concedibile e l’importo previsto dal computo metrico di progetto. Per effettuare tale verifica è stata prevista la divisione tra lavori di tipo A (connessi agli interventi strutturali) e di tipo B (non connessi agli interventi strutturali) da eseguirsi sulle singole Unità Immobiliari in funzione del titolo abitativo. Tenuto conto che il progetto è unico per U.M.I. la ripartizione dell’importo dei lavori previsti in progetto tra le Unità Strutturali è prevista proporzionalmente alla quota di contributo ammissibile e vengono determinati per ciascuna Unità Immobiliare gli eventuali accolli. La verifica consente, in modo rapido ed immediato, di rilevare se la proposta progettuale rientra nel limite del contributo massimo ammissibile.
Ai sensi dell’art. 4, comma 8 del DPCM 4 febbraio 2013 il contributo deve ridurre la vulnerabilità e raggiungere un livello di sicurezza pari ad almeno il 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata ai sensi delle NTC2008 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per gli edifici con vincolo diretto per i quali vigono le “Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”.
Ai sensi dell’art.4, comma 8 del DPCM 4 febbraio 2013 il contributo deve inoltre consentire di ripristinare l’agibilità edilizia e migliorare la qualità abitativa, di migliorare l’efficienza energetica, anche attraverso l’uso di energie rinnovabili, e acustica e di ottemperare alle norme vigenti relative alle barriere architettoniche. Nella sezione G della Scheda P.E.R. è richiesta una descrizione sintetica degli interventi previsti nel per il miglioramento energetico, acustico, il cablaggio delle reti e il ripristino e/o il rifacimento a noma degli impianti.
Al fine del riconoscimento definitivo delle maggiorazioni approvate nel Progetto Parte Prima nel Progetto Parte Seconda è necessario che siano eseguiti tutti gli interventi necessari per il restauro, la conservazione, il ripristino e il recupero degli elementi costruttivi che concorrono a determinare le maggiorazioni per pregio, interesse paesaggistico e vincolo diretto.
In conclusione il modello parametrico prevede la determinazione del contributo sulla base delle caratteristiche costruttive e di pregio degli edifici in modo oggettivo. L’iter per l’approvazione dei progetti risulta veloce, rende possibile la programmazione degli interventi nel tempo ed inoltre l’impiego della Scheda P.E.R. favorisce il controllo e il monitoraggio del procedimento in tempo reale. Esso rappresenta un riferimento valido per la ricostruzione di centri storici danneggiati da eventi sismici e con opportuni accorgimenti e adattamenti alle varie realtà regionali può diventare uno standard di riferimento nazionale.