Concorso tra il contributo per la ricostruzione e le agevolazioni fiscali del Superbonus

 

  • Concorso tra il contributo per la ricostruzione e le agevolazioni fiscali del Superbonus (La tematica riguarda gli aspetti relativi alla predisposizione di un intervento organico, in parte finanziato con la ricostruzione in parte afferente alle agevolazioni del Superbonus, sia nel caso in cui il Superbonus riguardi interventi di completamento sia nel caso in cui per attuare il Superbonus si renda necessaria una variante dell’intervento per la ricostruzione)
    • A1: Come previsto dalla normativa, l’incentivo spetta per la parte eccedente il contributo concesso sugli interventi di riparazione o ricostruzione post sisma. Per il sisma 2009 la somma in accollo, definita in fase di approvazione del buono contributo, viene coperta dalla polizza dei committenti.
      In tal caso se si decidesse di utilizzare il SUPERBONUS per coprire l’accollo:
      • A1.1: È sufficiente che gli interventi trainanti e trainati siano ricompresi nel contributo sisma 2009 nel rispetto delle norme dettate per il sisma 2009? Si veda come riferimento i quesiti n. 15 e 16 e le relative risposte nel documento LG2 di luglio 2021. Link al documento LG2
      • A1.2: le somme in accollo possono riguardare qualsiasi lavorazione di completamento dell’intervento principale (sisma 2009) rimasta completamente a carico del Committente, o ci sono delle limitazioni sulle tipologie di opere di completamento? Si veda come riferimento i quesiti n. 6 e 16 e le relative risposte nel documento LG2 di luglio 2021. Link al documento LG2
      • A1.3: nel caso in cui nell’intervento principale sisma 2009 il progetto approvato dai USR non soddisfi i requisiti del SUPERBONUS (es: sono state effettuate opere di isolamento termico di vani non riscaldati) si potrà accedere ugualmente al SUPERBONUS per le somme in accollo oppure si dovranno utilizzare i soli massimali del SISMABONUS? Osservando che appare alquanto anomalo che possano essere finanziate con il contributo della ricostruzione “opere di isolamento termico di vani non riscaldati”, perché si tratterebbe di opere di miglioria non finanziabili con il contributo sisma, si ritiene comunque opportuno fornire indicazioni, in via generale, sui massimali applicabili. Sull’argomento si richiamano i contenuti della Risoluzione n. 28/E dell’Agenzia delle Entrate del 23/04/2021 ed anche, come riferimenti esemplificativi, i quesiti n. 3, 4 e 5 e le relative risposte nel documento LG2 di luglio 2021. Link al documento LG2
      • A1.4: se parte delle somme in accollo sono state già percepite dall’impresa esecutrice come ci si dovrà regolare? Appare dirimente il fatto che le eventuali somme già percepite dall’impresa siano state oggetto di atti di contabilità definitivi, escluse forme di acconto rendicontate successivamente. Nel caso di lavorazioni oggetto di contabilità definitiva, le stesse hanno già trovato collocazione nell’ambito di un finanziamento (p.es. contributo ricostruzione) o di risorse private (p.es. somme in accollo) e, in quanto tali, non sono più rimodulabili. Tuttavia, come anche evidenziato nel documento LG2 di luglio 2021, si potrebbe anche procedere alla restituzione del contributo ricostruzione percepito (rinuncia al contributo), per accedere al Superbonus rafforzato e, in tal caso, alternativo al contributo ricostruzione. Link al documento LG2
    • A2: Si chiede di definire se il contributo sisma-ecobonus 110% può essere sommato PER l’INTERO al contributo per il terremoto Abruzzo 2009 (2016?) ovvero se l’importo massimo raggiungibile è l’importo terremoto maggiorato della differenza del massimo raggiunto con il 110%: Contributo terremoto 500.000 €; Contributo 110% 910.000 €;
      1. sommo i due contributi 1.400.000 €;
      2. sommo i due contributi ovvero il massimo ottenibile è: 500.000 + (910.000-500.000)
      3. ovvero devo scorporare dal 110% le sole spese dei lavori trainanti /trainati che vanno sommate alle somme terremoto: 500.000 + (lav.trainanti/trainati) = 500.000 + XX €
        1. Si veda come riferimento il quesito n. 4 e la relativa risposta nel documento LG2 di luglio 2021. Link al documento LG2
    • A3: Fabbricati diruti e collabenti: rientrano nel finanziamento 110%? E’ stato già chiarito dall’Agenzia delle Entrate che la suddetta tipologia di fabbricati, a differenza dei contributi della ricostruzione, possono rientrare nelle agevolazioni del Superbonus.
    • A4.1: nella dimostrazione del passaggio di due classi energetiche necessario per accedere agli incentivi fiscali di superbonus, qualora io avessi delle lavorazioni energetiche accollate al superbonus ed altre al contributo sisma, che stato ante e post considero? Ovvero, prendo lo stato anteintervento e post-intervento inclusivi di tutte le lavorazioni, oppure devo frazionare le situazioni ante-intervento/post-interventi sisma e post-interventi sisma/post superbonus? Si veda come riferimento i quesiti n. 12 e 13 e le relative risposte nel documento LG2 di luglio 2021. Link al documento LG2
    • A4.2: i requisiti minimi di legge (sia nell’ambito delle strutture che nell’ambito energetico) sono da perseguire con il contributo sisma, e poi il superbonus può solo apportare ulteriori migliorie? Oppure si possono computare le lavorazioni nella maniera più favorevole per sfruttare al massimo il superbonus e quindi pagare con il contributo sisma soprattutto le lavorazioni “extra superbonus” (es: applico solo il superbonus per la parte energetica, quindi pagherei tutte le strutture e finiture con il contributo sisma e tutti gli impianti e il risparmio energetico con il superbonus per ottimizzare il tutto, è coerente?) Nel momento in cui non posso agire in questa maniera, come faccio, ad esempio per gli infissi, a dire che scelgo un infisso più performante (conforme alle richieste da superbonus) e il 40% viene pagato dal contributo e il 60% dal superbonus? Sarebbe difficile, se non impossibile, gestire in fase di computazione, come anche più difficile usufruire realmente delle detrazioni per ottenere un vero miglioramento dell’immobile. Si veda come riferimento i quesiti n. 13 e 14 e le relative risposte nel documento LG2 di luglio 2021. Link al documento LG2
    • A4.3: Se ho già presentato il permesso di costruire al comune per un aggregato edilizio, ma non mi viene ancora rilasciato perché si è in fase di integrazione, ed ancora non presento l’ALLEGATO B necessario al sismabonus, sono presumibilmente ancora in tempo per consegnarlo ed integrare delle lavorazioni sui rinforzi strutturali? Il dubbio sorge perché la norma cita che l’ALLEGATO B si consegni in fase di presentazione del titolo edilizio. E’ ora possibile in base al testo vigente del comma 3 dell’art. 3 del DM 58/2017 a cui si rinvia per ogni opportuno approfondimento.
    • A4.4: Come gestire lo stato di avanzamento lavori quando usufruisco sia del superbonus che del contributo della ricostruzione? In primis, devo considerare un SAL unico, che computi sia le lavorazioni attribuite al superbonus che quelle al contributo ricostruzione, o viaggiano su due binari paralleli? (e quindi potrei avere un SAL “terremoto” al 20% e un SAL “superbonus” al 30% nello stesso momento?) Secondo poi, ad oggi il superbonus prevede soli tre SAL in momenti precisi, mentre il contributo sisma lascia più ampia libertà, per cui in caso dovessero essere redatti contemporaneamente, dovrei per forza di cose adeguarmi agli stati di avanzamento definiti dal superbonus, ma quando ad esempio sono al 30% delle lavorazioni totali, potrei ancora non essere al 30% di quelle di solo superbonus (e quindi non poter emettere SAL poiché ad esempio il portale ENEA non lo permetterebbe) e dover aspettare il 40-50% totale per avere il 30% superbonus. Si veda come riferimento i quesiti n. 13 e 14 e le relative risposte nel documento LG2 di luglio 2021. Link al documento LG2
    • A4.5: come gestire alcuni accolli con la possibilità esistente ad oggi del superbonus di eseguire sconto in fattura-cessione del credito? Nel senso, ora se si presenta già in fase progettuale un accollo necessario alla realizzazione dell’opera, esso incide sull’andamento dei lavori, poiché per farsi saldare il SAL si dovrà emettere anche la fattura della percentuale in accollo al committente e avere ricevuta del bonifico effettuato. Se adotto però il sistema dello sconto in fattura non viene fisicamente pagato nessun bonifico perché la fattura è “azzerata”, basterà quindi l’emissione della fattura con lo sconto per applicare questo sistema, non potendo avere ricevuta di pagamenti non dovuti? E’ chiaro che i sistemi di fruizioni dei contributi / agevolazioni devono tendenzialmente essere omogenei, ad ogni buon conto si richiama quanto chiarito ai quesiti 13 e 14 del documento LG2 e la facoltà eventuale di rinunciare al contributo per ricorrere al super bonus rafforzato, in modo organico ed unitario. Link al documento LG2
    • A.5: Un progetto parte seconda (sisma 2009 AQ) contiene degli accolli riguardanti finiture, impianti e opere di completamento del fabbricato. Nell’individuazione delle lavorazioni da portare a contributo sisma-eco bonus si devono rispettare le priorità dettate dal Decreto 1 USRA che pongono, ad esempio, come prioritarie le opere strutturali? Significherebbe impiegare tutte le risorse del contributo Sisma AQ 2009 per le opere strutturali non consentendo l’attivazione del sisma bonus. E’ così?  Si veda come riferimento il quesito n. 16 e la relativa risposta nel documento LG2 di luglio 2021. Per la parte relativa al Decreto 1 USRA si ricorda che sussiste l’obbligo, imposto dal DPCM 4.02.2013 (Decreto Monti), di garantire il raggiungimento del 60% della sicurezza sismica con il contributo della ricostruzione. Da ciò discende la priorità del Decreto 1 USRA sulle opere strutturali. Link al documento LG2
    • A6.1: Il contributo calcolato attraverso il sisma bonus è applicabile soltanto nella eccedenza rispetto al contributo di costruzione post sisma già erogato? Si veda come riferimento i quesiti n. 15 e 16 e le relative risposte nel documento LG2 di luglio 2021. Link al documento LG2
    • A6.2: Questo calcolo è relativo al solo aspetto economico oppure interessa anche la tipologia dei lavori nel senso che se con il sisma bonus 110% si effettuano lavorazioni non comprese nel precedente contributo di costruzione post sisma l’eccedenza va in ogni caso calcolata sempre e solo a livello di confronto economico? Si veda come riferimento i quesiti n. 15 e 16 e le relative risposte nel documento LG2 di luglio 2021. Link al documento LG2
    • A6.3: Esempio 1:
      Contributo Ricostruzione: 1.000.000 € (già erogato)
      Contributo Sismabonus 110% : 800.000 € (da richiedere)
      In questo caso é possibile procedere alla richiesta del contributo sismabonus 110% effettuando lavorazioni non comprese nel precedente contributo della ricostruzione anche se l’eccedenza é negativa? Si veda come riferimento il quesito n. 4 e la relativa risposta nel documento LG2 di luglio 2021. Link al documento LG2
    • A6.4: Esempio 2:
      Contributo Ricostruzione: 800.000 € (già erogato)
      Contributo Sismabonus 110% : 1.000.000 € (da richiedere)
      In questo caso l’eccedenza risulta essere pari a 200.000 € e quindi alla richiesta presentata sara erogata la suddetta somma?
      La richiesta nasce perché essendomi confrontato con colleghi, anche di altri ordini, qualcuno parla anche di un principio di possibile cumulabilità che a tutt’oggi non ho riscontrato nelle normative o circolari lette.
      Inoltre si chiede di esplicitare l’interferenza ed il rapporto che si crea con il contributo di ricostruzione già erogato, e magari ancora in essere, rispetto alla procedura da avviare con il sisma bonus 110%. Si veda come riferimento il quesito n. 4 e la relativa risposta nel documento LG2 di luglio 2021. Link al documento LG2
    • A.7: Il committente, contribuente persona fisica, in relazione alle agevolazioni previste in tema di sisma bonus 110%, è proprietario esclusivo di n.2 fabbricati siti in L’Aquila ricadenti nel medesimo fondo. Detti fabbricati sono stati oggetto di verifica di agibilità sismica in seguito agli eventi verificatisi dal 06/04/2009: l’edificio di maggiori dimensioni risulta inagibile (esito “E”) mentre l’altro fabbricato risulta agibile (esito “A”). Il committente intende dunque procedere alla ristrutturazione edilizia attraverso la demolizione di due edifici esistenti, ricostruzione di un unico immobile di volumetria non superiore a quella complessiva esistente e diversa sagoma, con cambio di destinazione d’uso in civile abitazione e realizzazione di ulteriore cubatura seminterrata destinata a parcheggio di cui alla L. 122/89 (c.d. Legge Tognoli). Si precisa che l’immobile inagibile non ha diritto al contributo di ricostruzione post-sisma perché non adibito ad abitazione e perché intestato ad una proprietà, senza che, per tali ragioni, possano configurarsi parti comuni.
      Assunto che la fattibilità dell’intervento è subordinata in primis al rilascio di un permesso di costruire alla ristrutturazione edilizia prospettata, l’istante chiede:
    • A7.1: se l’ammissibilità al c.d. sisma bonus possa estendersi ad entrambi gli edifici esistenti, per un totale di tre unità immobiliari, e se il caso in esame possa inquadrarsi nell’ambito del co. 4-ter, art. 119 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito in L. n. 77 del 17/07/2020, con conseguente spesa massima ammissibile pari alla somma di 96.000€ x 2 incrementata del 50%, perché parte di edificio inagibile a seguito di eventi sismici, e di 96.000€ x 1 relativi alla unità immobiliare agibile, con conseguente spesa massima detraibile pari ad € 384.000. Laddove l’immobile non ha diritto al contributo si esclude la possibile di super bonus rafforzato e si procede ad una pratica di super bonus 110%, “pura”, secondo le disposizioni dell’Agenzia delle Entrate.
    • A8: Ammissione con super bonus 110 per sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione) in caso di immobili danneggiati e ripristinati con contributo post sisma 2009 specificare soluzione:
    • A8.1: soluzione 1) tutto il contributo sisma bonus 110 può essere utilizzato senza alcuna limitazione, essendo lo scopo dell’intervento completamente diverso rispetto al primo (soluzione corretta a ns avviso; V. anche recente interpello Agenzia Abruzzo 956-3074/2021 che amplia la portata della Risoluzione n. 28/E del 2021). Si veda come riferimento il quesito 10, in domande e risposte, nel documento LG1 di aprile 2021 ed anche la risposta alle istanze di interpello all’Agenzia delle Entrate n. 134 del 21/03/2022. Link al documento LG1 in pdf
    • Aspetti Procedurali (La sotto tematica riguarda gli aspetti pratico – operativi nella predisposizione e gestione delle pratiche afferenti alla tematica specifica.)
      • A1.1: Nella nuova versione dell’allegato B il professionista deve asseverare anche la congruità delle spese sostenute, comprensivo delle spese professionali, indicando il prezzario utilizzato.
      • A1.1.1: Nel caso di un progetto già presentato ai competenti USR con buono contributo già pubblicato e/o in fase di esame, nel caso in cui si decidesse di rinunciare al contributo sisma per seguire la strada del SUPERBONUS rafforzato, l’asseverazione va fatta utilizzando il prezzario applicato per redigere il computo metrico del progetto sisma 2009 oppure si deve redigere un nuovo computo metrico utilizzando il prezzario vigente? Nel caso di rinuncia al contributo della ricostruzione per accedere al super bonus rafforzato 160% non esiste una automatica trasposizione dell’intervento progettato per la ricostruzione in agevolazione super bonus. È chiaro che vanno verificati i presupposti sostanziali (interventi trainanti e trainati) e quelli formali (asseverazioni, dichiarazioni e quant’altro) specificatamente previste per il super bonus. In tal senso appare inevitabile la compilazione di uno specifico nuovo computo metrico con il prezzario vigente. In ogni caso la problematica è in corso di approfondimento per valutare anche l’opportunità di predisporre un documento/circolare per la gestione delle varianti nel caso di che trattasi.

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