- Il Superbonus negli aggregati edilizi (La tematica riguarda il ricorso anche al Superbonus nel caso degli aggregati edilizi che, come già emerso per i processi della ricostruzione, possono presentare caratteristiche eterogenee per danno, vulnerabilità e destinazioni d’uso)
- E.1.1: – Nell’aggregato vi sono abitazioni con esito – E inagibile – e altre con esito A. Essendo un aggregato e quindi un condominio, per redigere il progetto sisma ed eco bonus basta che vi sia anche un solo immobile inagibile? Premesso quanto chiarito nel quesito 17 del documento LG2, per la tematica degli aggregati si richiamano anche i quesiti 28, 29, 30 e 31 del documento LG2. Per questioni più specifiche si dovrà approfondire direttamente con l’Agenzia delle Entrate. Link al documento LG2
- E.1.2: – L’aumento del 50% viene riconosciuto all’intero aggregato anche se con un solo fabbricato inagibile e quattro con esito “A”? Si rinvia alla risposta del quesito precedente. Link al documento LG2
- E.1.3: – In base al tenore letterale dell’art. 119 modificato dalla L. 234/21 non c’è alcun riferimento alla inagibilità dell’immobile, ma sembra, che qualunque fabbricato sito in un comune del cratere abbia diritto alla proroga fino al 2025. Premesso quanto chiarito nel quesito 17 del documento LG2, le precisazioni di cui alla Risoluzione 8/E del 15.02.2022 appaiono applicabili agli aggregati con esiti “B”, “C” ed “E”, ancorché con qualche porzione “A” se comunque non separabile. Mentre sulla tematica degli aggregati si richiamano anche i quesiti 28, 29, 30 e 31 del documento LG2. Per questioni più specifiche si dovrà approfondire direttamente con l’Agenzia delle Entrate. Link al documento LG2
- E.2.1: Relativamente ad un Aggregato Edilizio situato in un comune del cratere all’interno della perimetrazione del centro storico che comprende edifici con esito A (privi di danni da sisma) oltre ad altri edifici danneggiati: la scadenza della detrazione 110% è prorogata al 2025 anche per gli edifici con esito A?
detti edifici con esito A, in caso di rinuncia al contributo per il sisma 2009, hanno diritto alla ulteriore maggiorazione del 50%? Si rinvia alla risposta del quesito precedente. Sono comunque in corso approfondimenti, per la tempistica, da riscontrare con l’Agenzia delle Entrate per la tematica specifica. Link al documento LG2 - E.2.2: Relativamente ad un Aggregato Edilizio situato in un comune del cratere all’interno della perimetrazione del centro storico, suddiviso in 3 UMI, di cui una costituita da un unico edificio ed un’unica unità immobiliare non residenziale con esito E, tale UMI può usufruire del Superbonus 110%? Si rinvia alla risposta del punto 1. Link al documento LG2
- E.2.3: Stessa problematica di cui al punto 2) per un aggregato costituito soltanto da due soli edifici a destinazione non residenziale di cui uno con esito E. Possono usufruire del Superbonus 110%? Si rinvia alla risposta del punto 1. Link al documento LG2
- E.3: Aggregato edilizio che ricade all’interno di un comune del cratere sisma 2009. Tale aggregato si trova al di fuori del centro storico (OPCM 3790/2009 e 3820/2009). L’aggregato è composto da immobili con scheda AEDES aventi esiti A/B/C/E. Ai sensi del comma 4-ter dell’art. 119 del Decreto Rilancio “… in alternativa al contributo per la ricostruzione, i limiti delle spese ammesse al Superbonus … sono aumentate del 50%”. Nella risoluzione n. 8/E dell’A.E. del 15/02/2022 si legge: “ … detti contributi sono esclusi nel caso in cui :
– Il livello di danno non sia tale da determinare l’inagibilità del fabbricato ( schede de AEDES con esito di agibilità corrispondente ad A,D,F)”
Nel caso preso in analisi si chiede come debbano essere considerati gli immobili con esito A facenti parte dell’Aggregato Edilizio, alla luce del fatto che ai sensi dell’OPCM 3820 gli immobili con esito A vengono equiparati a quelli con esito B ( contributo per rafforzamento locale pari a 150 €/mq), mentre quelli con esito B hanno un incremento del 30% ( 195 €/mq).
– Gli immobili con esito A hanno quindi diritto al contributo rafforzato, in caso di rinuncia al contributo sisma?
E inoltre, per i medesimi immobili con esito A, vale la scadenza del 2025? Al riguardo si evidenzia che se gli immobili con esito “A” vengono considerati singolarmente vale quanto indicato al quesito n. 17 del documento LG2, diversamente si rimanda ai quesiti n. 28, 29, 30 e 31 dello stesso documento LG2 di luglio 2021. Link al documento LG2