Il superbonus per i lavori in corso d’opera

 

  • Il superbonus per i lavori in corso d’opera(La tematica riguarda il caso del ricorso alle agevolazioni del Superbonus per interventi di ricostruzione in corso di esecuzione.)
    • C.1: Nel caso in cui non sia stata definita in fase di rilascio del buono contributo nessuna somma in accollo, è possibile durante l’esecuzione dei lavori accedere al SUPERBONUS
    • C.1.1: a seguito dell’esecuzione di qualsiasi tipologia di intervento, anche se accessorio, legato all’intervento principale sisma 2009? In generale la questione posta appare ammissibile, fermo restando che il progetto finanziato con i fondi per la ricostruzione prevede, in via ordinaria, il ripristino dell’agibilità, mentre gli interventi già eseguiti e/o contabilizzati non possono essere rimessi in discussione. Una particolare attenzione va dedicata al rispetto della tempistica. In particolare, se per l’esecuzione delle nuove lavorazioni introdotte appare necessaria la concessione di una tempistica aggiuntiva, rimane indeterminato il lasso di tempo necessario all’adeguamento dell’intervento, ancor di più se in concomitanza dell’adeguamento si sospende l’intervento già avviato. Ad ogni buon conto si vedano anche, come riferimento, i quesiti n. 15 e 16 e le relative risposte nel documento LG2 di luglio 2021. Link al documento LG2
    • C.1.2: per ulteriori opere di finitura non previste in computo ma necessarie per l’agibilità finale? Vale quanto già precisato nella risposta precedente, in particolare per il tema dell’agibilità. Ad ogni buon conto si vedano anche, come riferimento, i quesiti n. 15 e 16 e le relative risposte nel documento LG2 di luglio 2021. Link al documento LG2
    • C.1.3: per ulteriori opere strutturali non previste in computo ma necessarie per l’agibilità finale? Vale quanto già precisato nella risposta precedente, in particolare per il tema dell’agibilità. Ad ogni buon conto si vedano anche, come riferimento, i quesiti n. 15 e 16 e le relative risposte nel documento LG2 di luglio 2021. Link al documento LG2
    • C.1.4: per ulteriori opere impiantistiche non previste in computo ma necessarie per l’agibilità finale? Vale quanto già precisato nella risposta precedente, in particolare per il tema dell’agibilità. Ad ogni buon conto si vedano anche, come riferimento, i quesiti n. 15 e 16 e le relative risposte nel documento LG2 di luglio 2021. Link al documento LG2
    • C.1.5: per la somma aggiuntiva derivante dalla modifica dei materiali di finitura e/o elementi di riscaldamento previsti nel computo iniziale del sisma, e/o acquisto nuova caldaia rispetto allo smontaggio e rimontaggio previsto nell’intervento principale? La questione posta sembra riguardare il caso della lavorazione già ammessa nel contributo della ricostruzione con un requisito prestazionale base, per la quale si intende ricorrere al super bonus per poter effettuare la stessa tipologia di lavorazione con un maggiore requisito prestazionale. In tal caso appare ammissibile mantenere il costo di lavorazione già ammesso a contributo in quota ricostruzione, andando a porre i maggiori costi per il livello prestazionale superiore in quota super bonus. Ad ogni buon conto si veda anche, come riferimento, il quesito n. 16 e le relative risposte nel documento LG2 di luglio 2021. Link al documento LG2
    • C.1.6: è sufficiente la consegna a consuntivo della doppia contabilità? Si veda come riferimento il punto 4 nel documento LG1 di aprile 2021 ed i quesiti n. 13 e 14 e le relative risposte nel documento LG2 di luglio 2021.  Link al documento LG2
    • C.1.7: è necessario presentare una variante al progetto originario anche se non risulta essere una variante sostanziale, solo perché risulta necessario identificare l’accollo? Come già ricordato per il sisma 2009 non sussiste l’obbligo della presentazione di un progetto unitario, diversamente dal sisma 2016 e, nel caso le nuove lavorazioni introdotte, non siano interferenti con quelle della ricostruzione e non pregiudichino la conclusione di queste ultime, non si ravvede la necessità di procedere ad una variante da presentare agli Uffici Speciali (es.: caso di una US non finanziata dalla ricostruzione che accede al super bonus). Diversamente quando le due categorie di lavorazioni, ricostruzione e super bonus, siano tra loro correlate e interferenti. In ogni caso la problematica è in corso di approfondimento per valutare anche l’opportunità di predisporre un documento/circolare per la gestione delle varianti nel caso di che trattasi.
    • C.1.8: Nel caso delle vecchie procedure (pratiche facenti riferimento alle ordinanze) i due Uffici Speciali possono procedere alle verifiche delle varianti o possono gestire esclusivamente le pratiche istruite nel rispetto delle regole delle schede parametriche parte prima e seconda e MIC? Si deve necessariamente ricordare che nel caso delle “vecchie procedure” gli Uffici Speciali hanno solo compiti istruttori e non derogatori delle disposizioni delle OPCM. Nel caso dell’Aquila già da anni non è più possibile presentare richieste di contributo secondo la “vecchia procedura”. Diversamente nel caso della richiesta di un contributo integrativo per una questione sopravvenuta, non verificatasi e non rilevabile all’atto della redazione della perizia originaria. Mentre nel caso delle schede parametriche non si rilevano criticità, appare sicuramente più complesso il caso della variante di una vecchia procedura già ammessa a contributo da anni.
    • C.1.9: È possibile identificare le somme in accollo con le spese sostenute per lo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori e/o con la tassa di occupazione del suolo pubblico? Si evidenzia che le somme in accollo, potenzialmente oggetto delle agevolazioni del super bonus, pur nelle interpretazioni flessibili di cui ai quesiti 15 e 16 del documento LG2, devono essere interventi ammissibili e coerenti con i criteri del super bonus. Se il suddetto criterio viene rispettato le somme in accollo risultano ammissibili alle agevolazioni. Link al documento LG2
    • C.1.10: Se si, nel caso in cui tali somme siano state già pagate dall’impresa esecutrice dei lavori, ed i lavori risultino ancora in corso di esecuzione, come bisogna procedere per la detrazione? Si richiama la riposta al precedente quesito A.1 4.
    • C.1.11: Se per i lavori sisma 2009 è stato consegnato il SAL Finale ma ancora non è intervenuto il pagamento dello stesso, si può procedere a richiedere le detrazioni per i precedenti punti? La consegna del SAL Finale agli Uffici preposti cristallizza l’atto di contabilità redatto dalla DL in contraddittorio con l’Impresa esecutrice, a prescindere dall’avvenuto pagamento.
    • C.2.1: Lavori ancora non eseguiti di edifici in aggregato di esito E, per usufruire del Superbonus Eco e sisma senza rinunciare al contributo si deve fare un cme separato per le somme eccedenti rispetto a quelle già ammesse a contributo. Quale è la procedura? Dove è scritta? Quale è la norma di riferimento? Quale documentazione bisogna produrre per l’USRA e per l’USRC? Si veda come riferimento i quesiti n. 12, 13 e 14 e le relative risposte nel documento LG2 di luglio 2021. La necessità di presentare una variante agli Uffici Speciali, in caso di variante non sostanziale, si pone solo se le lavorazioni aggiuntive condizionano nell’esecuzione e/o nella tempistica le lavorazioni già finanziate dalla ricostruzione. In ogni caso la problematica è in corso di approfondimento per valutare anche l’opportunità di predisporre un documento/circolare per la gestione delle varianti nel caso di che trattasi. Link al documento LG2

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